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a cura di Avv. Pietro D'Antò
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Foro erariale, opposizione a sanzione amministrativa, appello Stampa E-mail
venerdì 23 ottobre 2009

Tribunale di Nola, sentenza del 16 aprile 2009

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FORO ERARIALE

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OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA - SENTENZA - APPELLO - foro erariale ex art.25 c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933 - giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato

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[Tribunale di Nola, Dr. Francesco Notaro, sentenza N° 1058 del 16 aprile 2009]

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Nella Sentenza

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>> … si può osservare come le modalità di introduzione con ricorso relative alla legge 689 del 1981 appaiono del tutto inapplicabili, oltre che non confacenti al tipo di giudizio, posto che, da una parte non vi è alcuna necessità di ordinare alla amministrazione di produrre documenti che ha già o avrebbe dovuto già produrre in primo grado; dall’altro perché non vi è ragione alcuna per rimettere l’attivazione del contraddittorio – con le rilevanti implicazioni che ne conseguono in caso di mancata cura di tale adempimento – a carico della cancelleria, oltretutto in un caso in cui, comunque, un vaglio sull’ordinanza ad opera di un giudice vi è già stato.

Né risulta richiamabile nella specie il principio dell’ultrattività del rito, atteso che questo opera, per così dire, ‘in negativo’, cioè quando la trattazione della causa in primo grado ha seguito un rito diverso da quello previsto dalla legge, ‘imponendo’ in quel caso all’appellante di introdurre il gravame sempre in base al rito seguito in prima istanza, circostanza che qui non ricorre giacché il modello di riferimento è quello dell’appello ordinario.

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>> … a radicare la competenza de qua è sufficiente che anche una sola delle parti sia un’amministrazione dello stato. …

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TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Notaro ha pronunciato a norma dell’art.281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi, la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo 4168/08 tra le parti in causa Meviax Fxx, difesa dal … giusta procura stesa a margine dell’atto di appello ed ellett.nte dom.ta presso il suo studio sito in …, quale appellante e Prefetto della Provincia di Napoli in persona del prefetto p.t., difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, nonché Comune di Palma Campania, difeso dall’avv. …. giusta mandato a margine della memoria di costituzione e d.g.m. n.… del 2008 ed elett.nte dom.to presso di lui in …, quali appellati, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Nola, n.1362 del 2007.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’incompetenza di questo tribunale, per essere competente il tribunale di Napoli quale cd. foro erariale ex art.25 c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933.

Invero, l’art.25, secondo periodo c.p.c. prevede che “Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile oggetto della domanda”, regola sostanzialmente ribadita in via speculare al primo comma dell’art. 6 r.d. cit., il quale fa salvi i casi di cui al successivo art.7.

Sia l’art.25 c.p.c. che l’art. 7 r.d. n.1611 cit. nulla dispongono, invece, riguardo ai giudizi di appello per le cause intentante in primo grado innanzi al giudice non togato, omissione intuitivamente legata, in via generale, al fatto che l’impugnazione andava originariamente proposta innanzi al pretore e che la disciplina del foro erariale, in quel caso, non era applicabile ai giudizi pretorili.

Mentre nella materia che qui interessa, invece, e secondo la originaria previsione di cui alla legge n.689/81, le sentenze in questione non erano appellabili, essendo previsto, a mente dell’ultimo comma dell’art.23, il solo rimedio del ricorso in Cassazione.

L’art.26 d.lgs n.40 del 2006 ha eliminato tale ultimo comma, con l’effetto conseguente che la sentenza emessa in materia di opposizioni a sanzioni amministrative è ‘implicitamente’ (in realtà l’appellabilità la si evince anche dal comma 5 che espressamente ora prevede l’appello avverso l’ordinanza emessa in caso di mancata comparizione delle parti) impugnabile con l’appello.

Ciò non significa, però, che continuano ad applicarsi le regole procedurali riguardanti il giudizio ‘semplificato’ di primo grado di cui alla legge n.689/81.

Alcuna previsione, invero, è stata dettata per i giudizi di appello ed in relazione alle modalità di introduzione del gravame.

Tanto già deve indurre ad opinare per il dato interpretativo che, in assenza di esplicita regolamentazione da parte del legislatore, essendo stato introdotto sic et simpliciter il rimedio dell’appello, non possa che farsi riferimento al modello normativo di cui agli artt.339 e ss c.p.c. (si consideri, per esempio il rito del lavoro, in cui non a caso il legislatore ha proceduto a regolamentarne la trattazione in via espressa).

Sicché, come primo dato di partenza, si può osservare come le modalità di introduzione con ricorso relative alla legge 689 del 1981 appaiono del tutto inapplicabili, oltre che non confacenti al tipo di giudizio, posto che, da una parte non vi è alcuna necessità di ordinare alla amministrazione di produrre documenti che ha già o avrebbe dovuto già produrre in primo grado; dall’altro perché non vi è ragione alcuna per rimettere l’attivazione del contraddittorio – con le rilevanti implicazioni che ne conseguono in caso di mancata cura di tale adempimento – a carico della cancelleria, oltretutto in un caso in cui, comunque, un vaglio sull’ordinanza ad opera di un giudice vi è già stato.

Né risulta richiamabile nella specie il principio dell’ultrattività del rito, atteso che questo opera, per così dire, ‘in negativo’, cioè quando la trattazione della causa in primo grado ha seguito un rito diverso da quello previsto dalla legge, ‘imponendo’ in quel caso all’appellante di introdurre il gravame sempre in base al rito seguito in prima istanza, circostanza che qui non ricorre giacché il modello di riferimento è quello dell’appello ordinario.

Ma se le regole sono quelle dell’appello ex artt.339 e ss. c.p.c., correlativamente non possono che trovare applicazione le norme dettate in relazione al foro erariale e alle causa da trattare dal tribunale, di cui ai richiamati artt.25 c.p.c. e 6 e 7 r.d. 1611/33.

Infatti, già con riferimento alle sentenze pretorili, non si dubitava che le disposizioni in tema di foro della pubblica amministrazione tornassero ad avere piena operatività nei giudizi di appello avverso le sentenze pronunciate da quel giudice, le quali erano impugnabili innanzi al tribunale, giacché per le cause da trattarsi da parte di tale organo giudiziario, restava sempre competente il tribunale del luogo dove a sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato; si veda, ancora una volta, la giurisprudenza relativa ai giudizi in materia di lavoro in cui era parte una pubblica amministrazione, la cui competenza in primo grado era affidata funzionalmente al pretore e rispetto al quale non era applicabile il foro erariale, prevalendo l’art.413 c.p.c. sull’art.7 cit., ma le cui sentenze andavano comunque impugnate innanzi al tribunale del distretto.

Si consideri, del resto, che l’impugnazione in Cassazione avverso le sentenze del giudice di pace nella materia che qui interessa, seguiva, ovviamente, le regole proprie di quel giudizio, non essendo consentita la difesa della parte prevista dalla legge n.689 del 1981 ed intervenendo l’avvocatura nell’interesse dello Stato, rilievo questo che non può che valere in maniera del tutto analoga anche per il giudizio di appello ora introdotto dalla legge n.40 cit..

Sicché, per le esposte ragioni, essendo stato proposto appello in relazione ad un giudizio in cui è parte anche il prefetto di Napoli, il gravame è di competenza del tribunale partenopeo (è noto che a radicare la competenza de qua è sufficiente che anche una sola delle parti sia un’amministrazione dello stato).

La particolarità e la novità della questione trattata induce alla integrale compensazione delle spese del presente giudizio le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, sulla domanda indicata in epigrafe, così provvede:

a) dichiara la propria incompetenza ex art.25 c.p.c. a conoscere dell’impugnazione, per essere l’appello devoluto alla cognizione del tribunale di Napoli;

b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Nola, così deciso in data 16 aprile 2009

Il G.I.

Dott. Francesco Notaro

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