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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Condono edilizio, architetto, convenzione, definizione pratiche Stampa E-mail
venerdì 30 ottobre 2009

Tribunale di Nola, sentenza del 24 giugno 2009

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Pagamento – Obbligazioni - Inadempimento

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Architetto - collaborazione con il Comune quale tecnico esterno in regime di convenzione per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione delle pratiche di condono – domanda di pagamento – pratiche non definite – rigetto – provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. – revoca - domanda riconvenzionale di danno da “mancato introito delle somme relative al disbrigo delle pratiche di condono” avanzata dal comune - rigetto.

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[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, sentenza del 24 giugno 2009]

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TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo 4959/03, avente ad oggetto domanda di pagamento, vertente

TRA

Meviax Axx, rappresentata e difesa dall’avv. …. giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione in sostituzione ed elett.nte dom.ta presso lo studio del medesimo procuratore sito in …… -attrice-

E

Comune di XXXXX, in persona del sindaco p.t. nonché del responsabile dell’UTC, rappresentati e difesi dall’avv. …. giusta procura stesa in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e delibera di giunta n. …. del ……...2003, elett.nte dom.to presso lo studio del medesimo procuratore in …… -convenuto-

Conclusioni

All’udienza dell’8.1.2009 le parti concludevano in forma discorsiva come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto.

Motivi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Meviax Axx conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il comune di XXXXX, in persona del sindaco p.t. e del responsabile dell’UTC, assumendo di essere iscritta all’albo degli architetti di Napoli; che il comune convenuto, con deliberazione n…….del 5.2.1998 e ..del 26.5.1998, aveva stabilito di avvalersi della collaborazione di tecnici esterni in regime di convenzione per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione delle pratiche di condono ai sensi della legge n.47 del 1985 e n.724 del 1994; che l’incarico le veniva affidato con convenzione stipulata il 17.4.1998 e successivamente integrata in data 22.9.2000, entrambe sottoscritte in nome e per conto dell’ente dal responsabile dell’UTC e la seconda anche registrata; che in base alle convenzioni ad essa istante spettava per ogni singola pratica una retribuzione pari al 30% di £.180.000 oltre ENPAIA e iva ed il pagamento doveva avvenire nella misura del 50% come anticipo ed il restante 50% a chiusura dell’incartamento; che essa Meviax aveva adempiuto correttamente e con professionalità alle convenzioni, recandosi con frequenza bisettimanale presso gli uffici del comune, per almeno quattro ore e provvedendo ad istruire le pratiche assegnate alla sesta commissione, per avviarle al successivo e definitivo esame della CEI, cui competeva l’emanazione dei provvedimenti di esclusiva attribuzione degli organi comunale;che essa attrice aveva anche provveduto a ricevere il pubblico ed i tecnici di parte, per fornire le necessarie informazioni; che le pratiche esaminate dalla sesta commissione erano state 552 per cui essa Meviax era creditrice nei confronti del comune della somma di euro 14.824,38; che le era stata versata solo la somma di euro 3.000,00 nell’ottobre del 1998 e a nulla erano valsi i tentativi di definire bonariamente la vertenza; chiedeva, pertanto, la condanna dei “convenuti in solido al pagamento della somma di £.25.704.000 pari ad euro 13.275,01, oltre cassa ed iva e interessi dalla scadenza del credito…a titolo di compenso per l’attività professionale prestata a partire dal mese di aprile del 1998 quale coordinatrice della sesta commissione per l’esame delle pratiche di condono ai sensi della legge n.47/85 e 724/94, istituite dal comune di XXXXX come da convenzioni sopraindicate”, oltre al pagamento delle spese processuali con attribuzione la procuratore antistatario.

Si costituiva l’ente in persona sia del sindaco che del responsabile p.t. dell’UTC, il quale contestava la domanda e in particolare eccepiva che l’attrice era inadempiente rispetto alla prestazione convenuta, non avendo ultimato l’esame delle pratiche oggetto delle convenzioni; inoltre contestava la correttezza della evocazione in giudizio del responsabile dell’UTC; spiegava a sua volta domanda riconvenzionale per i danni conseguenti all’inadempimento del professionista e concludeva, pertanto, in via preliminare per il rigetto della domanda per insussistenza di responsabilità in testa ad esso comune ed in ogni caso per non avere l’attrice raggiunto l’obiettivo posto a base della prestazione; in via riconvenzionale per l’accertamento che nulla è dovuto all’attrice, nonché per l’accertamento e la quantificazione anche in via equitativa del danno subito dal comune per il mancato introito delle somme relative alle pratiche di condono, oltre alla restituzione dell’acconto elargito, il tutto vinte le spese di lite con attribuzione.

Nel corso del giudizi veniva concessa ordinanza ex art.186 ter c.p.c. e si costituiva per l’attrice nuovo procuratore.

Istruita la causa mediante produzione documentale e prova per testi, la stessa, sulle conclusioni rese all’udienza indicata in epigrafe veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c..

Tanto premesso in ordine alle rispettive allegazioni delle parti, osserva, in primo luogo, il tribunale che difetta la legittimazione, già dal punto di vista della mera affermazione, del responsabile p.t. dell’UTC, il quale non rappresenta l’ente comunale.

Ciò posto, la domanda dell’attrice, per come proposta, non può essere accolta.

Invero, sia la convenzione del 1998, che quella integrativa del 2000 – cui in definitiva occorre guardare, atteso che completa e supera per la parte ivi prevista quella precedente – prevedono, quale finalità, quella di definire le pratiche di condono ed agganciano, appunto, il corrispettivo ad una percentuale di “ciascuna pratica definita”.

Per il concetto di definizione della pratica si deve por mente all’art.7 della convenzione del 2000, che sostanzialmente riproduce l’ultimo capoverso dell’art. 8 di quella del 1998, in cui viene previsto che “L’incarico si intenderà ultimato con l’invio della pratica completa alla CEI, o con la predisposizione dell’atto di diniego”, definizione cui rimanda la clausola riguardante i corrispettivi e le modalità di pagamento laddove recita che “Il pagamento ai tecnici avverrà dopo l’emissione dei provvedimenti così come definiti nei precedenti articoli.” (corsivo aggiunto).

La Meviax ha avanzato domanda nel presente giudizio, volta proprio ad ottenere il pagamento di quanto a lei asseritamente dovuto in forza della predetta convenzione, evidentemente sul presupposto di aver adempiuto alla propria obbligazione che, si ripete, concerneva il completamento, nei sensi appena precisati, di ogni singola pratica – cui era agganciato, come si è detto, il corrispettivo – con successivo invio della stessa alla CEI o la predisposizione del provvedimento di diniego.

E’ stato però accertato e la stessa difesa dell’attrice non lo nega, che ciò non è avvenuto, atteso che le pratiche complete o effettivamente definite nel senso previsto dalla convenzione, sono state pochissime (e peraltro il numero neppure è stato precisato).

La Meviax sostiene che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione è da addebitare alla condotta inefficiente dell’ente comunale, che non avrebbe dotato le commissioni dei necessari supporti informatici, non avrebbe fornito la collaborazione occorrente per ‘raccogliere’ le integrazioni richieste, da parte degli utenti e per procedere all’assolvimento dei compiti affidati.

Sul punto non può non rilevarsi che il comune convenuto è rimasto gravemente inadempiente a buona parte delle previsioni contemplate nella convenzione, ove si consideri, per esempio, le inefficienze e la macchinosità riscontrate riguardo all’acquisizione delle integrazioni richieste ai cittadini, come riferito dai testi, la scarsa collaborazione prestata, o la assoluta mancanza di strumenti informatici, che certamente rendevano gravoso l’espletamento e la finalizzazione dell’attività.

Ma, alla stregua delle previsioni contrattuali, anche laddove il mancato ottenimento del risultato sia da addebitare al comune, a cagione del suo inadempimento ai doveri di collaborazione e di supporto previsti dalla convenzione, non potrebbe trovare ingresso la domanda di pagamento avanzata in questa sede dall’attrice, giacché, correlativamente, anche la Meviax – sebbene, si assuma, per colpa della controparte –, non ha comunque portato a termine la propria obbligazione.

In tal caso si verterebbe semmai in tema di risarcimento del danno provocato dall’inadempimento dell’ente comunale, che potrebbe, nell’eventualità, coincidere anche con quanto il contraente fedele avrebbe ricavato nel caso fosse stato messo in condizione di adempiere e pertanto laddove vi fosse stata l’effettiva realizzazione del regolamento negoziale, mentre, nella specie, l’attrice agisce in via esclusiva con domanda di pagamento che postula, appunto, stante l’obbligazione dedotta nella convenzione ed il meccanismo riguardante il corrispettivo previsto, l’adempimento della sua prestazione, con l’ effettiva definizione delle pratiche (né potrebbe ricorrersi ad una sorta di finzione di avveramento, sul modello previsto dall’art.1359 c.c., afferendo la prestazione all’oggetto principale del contratto).

Peraltro deve evidenziarsi – l’osservazione è opportuna anche per quel che si dirà successivamente – che, dal contenuto della convenzione, si ricava che le commissioni avrebbero dovuto procedere alla verifica dell’ammissibilità della domanda in relazione alla normativa urbanistica ed edilizia, che investiva, evidentemente, la sostanza stessa dell’abuso e la effettiva possibilità di giungere alla condonabilità del bene – mandato che ragionevolmente poteva essere svolto sulla base della tipologia dell’immobile, della sua allocazione, etc. ed è difficile ritenere non fosse possibile in alcuna delle pratiche esaminate –, attività che nessuno dei testi di parte attrice ha riferito essere stata effettivamente ed esaurientemente espletata, essendo emerso che la gran parte del lavoro delle commissioni ha riguardato il calcolo delle oblazioni, degli oneri concessori e solo sommariamente la compilazione puntuale delle schede fornite dall’ente, con l’indicazione della tipologia dell’abuso.

Pertanto, per i motivi esposti, la domanda di pagamento non è suscettibile di positivo apprezzamento.

Con la reiezione della domanda va revocato il provvedimento emesso ex art.186 ter c.p.c., con conseguente obbligo dell’attrice alla restituzione della somma eventualmente, nelle more, corrisposta, oltre interessi legali dal pagamento.

Deve parimenti essere respinta la domanda riconvenzionale di danno da “mancato introito delle somme relative al disbrigo delle pratiche di condono” avanzata dal comune, nulla essendo stato provato in proposito.

Va inoltre disattesa la richiesta di restituzione dell’acconto.

In primo luogo si evidenzia che, sebbene la difesa del comune convenuto non insti chiaramente affinché venga dichiarata risolta la convenzione, deve ritenersi che tale domanda sia implicitamente risultante dal combinato disposto dei capi 3 - a) e 3 - b) delle conclusioni della comparsa di risposta, in cui si richiede la declaratoria che il compenso era dovuto solo con il rilascio dei provvedimenti o con la predisposizione dei dinieghi, che sottintende la declaratoria di inadempimento della Meviax, facendo da sfondo alla risoluzione del regolamento previsto dalla convenzione e alla conseguente domanda di restituzione delle somme anticipate.

Orbene, per quel che si è rimarcato in precedenza, entrambe le parti del regolamento negoziale deve ritenersi fossero reciprocamente inadempienti.

Sicché, ai fini dell’accoglimento della domanda avanzata dall’ente, occorre stabilire se l’inadempimento della Meviax sia prevalente rispetto a quello addebitabile al comune.

Il tribunale ritiene che così non sia.

Invero, nonostante i tecnici esterni, tra cui l’attrice, non abbiano adempiuto, anche per loro colpa, ad alcuni dei compiti loro principalmente affidati al fine di giungere alla definizione delle pratiche, sin dall’inizio dell’esecuzione dell’attività delle commissioni non sono stati messi nella condizione logistica migliore per svolgere i propri compiti; inoltre si è visto che gli strumenti occorrenti per portare avanti il lavoro non sono stati forniti dall’amministrazione, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto nella convenzione; ancora, gli uffici del comune hanno proceduto con scarsa sollecitudine ad inoltrare le richieste di integrazioni predisposte dai membri delle commissioni e a restituire quelle che pervenivano in risposta o a comunicare gli esiti relativi, circostanza che presumibilmente non poteva che incidere sulla prosecuzione del lavoro ed in parte anche sulla corretta individuazione degli abusi.

Rilevante, in proposito, è la deposizione del teste Caio – diversamente da altri sentiti per conto del comune, appartenenti a quello stesso UTC cui vengono addebitate alcune delle inadempienze che avrebbero impedito l’assolvimento dei compiti dei gruppi – che era componente proprio della commissione coordinata dalla Meviax e che, non va dimenticato, è stato indicato e sentito anch’egli nell’interesse del comune, il quale, pur riconoscendo che la definizione delle pratiche cui era ricollegata la remunerazione, non era stata completata, ha ribadito più volte che l’impossibilità di evadere le pratiche, avviandole al provvedimento concessorio o di diniego, era dovuta a ragioni non addebitabili al lavoro della commissione, ma alla scarsa collaborazione degli altri uffici.

Ciò ha ragionevolmente determinato un clima di diffusa impotenza e deresponsabilizzazione in capo agli stessi membri delle commissioni circa l’effettiva possibilità di concludere l’attività nei ristretti termini previsti.

Sicché, ad avviso del tribunale, da una complessiva valutazione comparativa, avuto riguardo alla successione cronologica degli inadempimenti e alle cause che li hanno determinati, si ritiene che quello addebitabile alla Meviax, la quale si è, in ogni caso, dedicata con costanza alle attività della commissione, rivesta minore importanza, così legittimando la reiezione della domanda della parte convenuta.

Circa il governo delle spese, ragioni di equità, tenuto conto del tenore della pronuncia e a quanto rilevato in ordine ai comportamenti dell’ente comunale, inducono alla loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda proposta dall’attrice e per l’effetto revoca l’ordinanza rese ex art.186 ter c.p.c., disponendo la conseguente restituzione della somma ingiunta se nel frattempo corrisposta, oltre interessi legali dalla data della corresponsione eventualmente avvenuta;

b) rigetta la domanda riconvenzionale del comune.

c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Nola, così deciso il 24 giugno 2009

Il Giudice

Dott. Francesco Notaro

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