| Abbandono incontrollato di rifiuti, rimozione, soggetti obbligati |
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| venerdì 06 novembre 2009 | |
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TAR Campania Napoli, sentenza n. 4075/09 (Maria Herta Palomba) . ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI E SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RIMOZIONE . (TAR Campania Napoli, sentenza n. 4075/09) . . . . . (Si ringrazia l’Avv. Maria Herta Palomba per il cortese invio) . . Una recentissima sentenza del TAR Campania Napoli n. 4075/09, in materia di diritto dell’ambiente e tutela ambientale, confermando un principio, peraltro, già enunciato da alcuna giurisprudenza amministrativa, ha chiarito il rapporto tra titolarità di diritti reali su un suolo inquinato e addebito dei relativi obblighi di smaltimento e bonifica. Preliminarmente va ricordato che nel nostro ordinamento l’ambiente è inteso come un bene unitario e al tempo stesso sintetico di tre valori fondamentali rappresentati dalle coppie estetico/culturale, igienico/sanitaria ed ecologico/abitativa. In tale prospettiva il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana art. 2 Cost.) pubblica ( quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali) con la conseguenza che persone, gruppi, associazioni ed enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso ma dei diritti ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione in quanto il danno all’ambiente costituisce “vulnus” al diritto che ciascun individuo vanta, sia uti singulus sia collettivamente, al corretto ed armonico sviluppo della propria personalità in un ambiente salubre (Cass. sez. III 19.1.1994 n. 439; Pret.Camerino, 5 maggio 1993; Trib. Napoli, 15 febbraio 1988 ). In materia ambientale riveste particolare importanza il d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) ove all’art. 300 si legge che: “ è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”. La norma riporta in termini puntuali la nozione comunitaria di danno ambientale quale contenuta nella direttiva 2004/35/CE. E all’art. 311 si legge che “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. In tale contesto, l’art. 192 del D.Lgs. 152/06 dispone che “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; che “è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”; e che “chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. La suddetta norma non individua semplicisticamente nel titolare del diritto di proprietà (o altro diritto reale) sul suolo oggetto di abbandono di rifiuti il destinatario dell’obbligo di rimozione, anzi presuppone l’accertamento della responsabilità della violazione. Ed infatti essa riproduce le disposizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 22/97 (c.d. decreto Ronchi) relativamente alle quali, peraltro, le pronunce del Consiglio di Stato n.136/05 e n. 323/05 avevano già evidenziato che la norma esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario, con la conseguenza che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l'accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (v. anche TAR Campania Napoli 9770/08 ). Non solo ma nella sentenza n. 935/05 il Consiglio di Stato aveva altresì precisato che il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo su cui sono stati sversati i rifiuti non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e, di abbandonarvi dei rifiuti, poiché la richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico senza ulteriori specificazioni; pertanto, è illegittima l'ordinanza sindacale che, sulla base di tali presupposti, impone al proprietario dell'area la rimozione dei rifiuti. Sul punto è intervenuto da ultimo il TAR Campania Napoli con la sentenza n. 4075/09 in cui ha statuito che dalla norma di cui all’art. 192 d.lgs. 152/06 risulta che ai fini dell’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile non essendo sufficiente una generica culpa in vigilando. Va in ogni caso precisato che la fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto è distinta e diversa da quella di vero e proprio inquinamento di un determinato sito quest’ultimo definito all’art. 240 d.lgs 152/06 come l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti. Ebbene, nell’ipotesi di sito inquinato ovvero contaminato da rifiuti tossici gli artt.244, 250 e 253 del d. lgs. 152/06 che hanno, peraltro, sostituito gli artt. 17 e ss. del d. lgs. 22/97 pongono l’obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a carico dei responsabili dell'inquinamento; demandano alle pubbliche amministrazioni ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d'ufficio dei relativi interventi; e dispongono che detti interventi costituiscano onere reale sulle aree inquinate, mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare. Dunque, anche nelle ipotesi di inquinamento cosiddetto diffuso il proprietario del suolo, ove non sia responsabile dell’inquinamento non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ( v. TAR Toscana Firenze n. 1541/08) In ogni caso il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito, incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. Conseguentemente, l'ordinanza di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal vincolo correlativo), ma non può imporre misure di bonifica, ulteriori rispetto alla messa in sicurezza, senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito (v. TAR Lombardia Milano 6809/07; V. TAR Sicilia Catania 1254/07 ) e siffatto accertamento deve fondarsi su prove e non su mere presunzioni (v. Cons. Stato 4525/05). . Napoli, ottobre 2009 . . . . . . . _______________________________ |
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