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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Farsi marcare il cartellino presenze da altri, è truffa alla PA Stampa E-mail
lunedì 09 novembre 2009

Tribunale Penale di Nola, sentenza del 29 settembre 2009

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TRUFFA AI DANNI DELL’ENTE COMUNALE

--allontanamento dall’ufficio e marcatura cartellino da altri -

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Tribunale Penale di Nola, G.M. Dr.ssa Paola Borrelli,

sentenza n. 1375/09 del 29 settembre 2009

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(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli).

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Truffa

Condotta materiale: integra artifizi e raggiri la condotta dell’imputato che si allontana dagli uffici comunali facendo registrare l’uscita attraverso il badge passato da un ignoto collega in un orario posteriore rispetto a quello nel quale, si era allontanato, essendo ciò idoneo ad indurre in errore l’amministrazione comunale circa l’entità della sua effettiva permanenza in ufficio, e ad ottenere l’ingiusto profitto rappresentato dal conseguimento di una retribuzione anche per la porzione di tempo non trascorsa al lavoro.

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

G.M. Dr.ssa Paola Borrelli

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SENTENZA

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OMISSIS…

Quanto alla sussistenza oggettiva del fatto – reato, va detto che, facendo registrare l’uscita attraverso il badge passato da un ignoto collega in un orario posteriore rispetto a quello nel quale, per sua stessa ammissione, l’imputato si era allontanato dagli uffici comunali – ha posto in essere artifizi e raggiri tesi ad indurre in errore l’amministrazione comunale circa l’entità della sua effettiva permanenza in ufficio, ciò concretamente rappresentando un insieme di atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere l’ingiusto profitto rappresentato dal conseguimento di una retribuzione anche per la porzione di tempo non trascorsa al lavoro.

La circostanza che il badge sia stato passato attraverso l’apposito apparecchio non dall’imputato ma da altri è stata pacificamente ammessa dall’imputato ed appare incontestabile anche alla luce del fatto che, allorquando i C.C. hanno fatto il loro ingresso negli uffici, l’imputato risultava sulla carta essere presente e non è poi stato visto registrare personalmente la propria fuoriuscita, benché la stessa risultasse ufficialmente avvenuta in un orario in cui il M.llo si trovava nella sua postazione di osservatore dell’uscita.

Ciò non rileva neanche al fine di dedurne la insussistenza dell’elemento psicologico del reato, posto che, a prescindere dall’assenso del capoufficio e dalla portata dello stesso, l’imputato era ben consapevole, come peraltro da lui stesso confermato, del proprio dovere di non allontanarsi dagli uffici senza far risultare per tabulas tale circostanza.

Al contrario quanto realizzato appare il frutto di una ben congegnata manovra – purtroppo non rara nell’ambito della pubblica amministrazione – di chi si autoriduce l’orario di lavoro senza che ciò venga ufficializzato attraverso la registrazione del reale momento di uscita, ma anzi con la registrazione di orario fittizio (contando sulla complicità di un collega che marca il cartellino in luogo del titolare) e senza che a ciò come è da obbligo, corrisponda la decurtazione dello stipendio (ovvero la necessità di recuperare in un altro momento l’orario non osservato)

Omissis

Nola il 29.09.09

G.M. Dr.ssa Paola Borrelli

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