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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Direttore amministrativo Conservatori Accademie art.13 dPR 132/03 Stampa E-mail
giovedì 12 novembre 2009

Consiglio di Stato, sentenza del 21 ottobre 2009

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Direttore Amministrativo (Di Conservatori ed Accademie)

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

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 E’  illegittimo  l’art.13,  comma 3  del  D.P.R.  132/2003.

[Consiglio di Stato, sentenza n. 6451 del 21 ottobre 2009]

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( Si ringrazia la Dott.ssa Rosanna Saragaglia per la cortese segnalazione )

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Il Consiglio di Stato con decisione N. 6451/2009 del 16/6/2009 (depositata il 21/10/2009) ha annullato l’art.13, comma 3 del D.P.R. 132/2003, in accoglimento del ricorso in appello presentato da un gruppo di direttori amministrativi degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori ed Accademie).  La norma annullata prevedeva l’attribuzione dell’incarico di direttore amministrativo con delibera del consiglio di amministrazione ad un dipendente della Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando,  in possesso di laurea e già appartenete all’area direttiva.

 Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’art.13, comma 3 illegittimo per aver disciplinato la figura del Direttore amministrativo in assenza di fonte idonea a legittimare l’introduzione di detta innovazione con regolamento e anzi in contrasto con la fonte primaria.  .

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(Nota a cura di  Dott.ssa Rosanna Saragaglia)

Direttrice amministrativa Conservatorio "U. Giordano" di Foggia

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Sentenza N.6451/2009

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da  (Tizio, Caio, etc.… , ….), rappresentati e difesi dall’avv. Rxx  ed elettivamente domiciliati presso lo stesso …;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione, III quater, n. 1633/2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16-6-2009 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l’Avv.  Rxxx e l’Avv. dello Stato Vxxx;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

1. Un gruppo di Direttori amministrativi di Istituti di cultura artistica impugnava davanti al Tar del Lazio il comma 3, dell’art. 13 del d.P.R. n. 132/2003 – Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della L. 508/1999, lamentando che la norma li priverebbe illegittimamente delle funzioni, di cui al Decreto Legislativo n. 297/1994, di capo dei servizi amministrativi e finanziari e di responsabile della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dei vari Istituti Superiori Artistici.

Con sentenza n. 1633/07 il Tar del Lazio ha respinto in parte il ricorso, accogliendolo limitatamente alla parte in cui il regolamento è contestato per non aver previsto che il Direttore amministrativo sia in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente; i Direttori amministrativi, indicati in epigrafe hanno proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di un gruppo di Direttori amministrativi di Istituti di cultura artistica dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 132/2003.

Tale disposizione regolamentare prevede che “L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva”.

Secondo gli appellanti tale norma illegittimamente, trasformerebbe il Direttore-Amministrativo – funzionario della carriera direttiva dello Stato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato --  in un collaboratore direttivo di esclusiva fiducia del Direttore dell’Istituto.

Tale trasformazione si porrebbe in contrasto con le norme primarie e sarebbe comunque priva di idonea fonte normativa, legittimante l’esercizio del potere regolamentare.

Le censure, che possono essere esaminate, congiuntamente, sono fondate e deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle amministrazioni appellate con riguardo alla assenza di censure dirette a confutare la sentenza del Tar (censure, invece, chiaramente presenti nell’appello).

In primo luogo, si rileva che l’art. 2 della Legge 508/99 (attuativa della riforma delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica) dispone al comma 6, che “il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni” in esame ”è regolato contrattualmente ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni“.

La norma primaria ha quindi affidato alla contrattazione, e non al potere regolamentare, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di alta formazione.

Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16-2-2005, richiamato dagli appellanti, definisce il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all’amministrazione.

Tale previsione, contenuta nel contestato art. 13 del nuovo regolamento, oltre a porsi in contrasto con la fonte primaria, che affida alla contrattazione collettiva la disciplina della materia, è sfornita di fonte idonea a legittimare l’introduzione di detta innovazione con regolamento.

Non si tratta qui di mettere in discussione l’ampio profilo autonomistico riconosciuto dal legislatore agli istituti in questione, e valorizzato anche dal Tar, ma deve essere verificata la legittimità  del potere regolamentare, esercitato dal Governo e, quindi, neanche riconducibile alla autonomia degli istituti.

Il settimo comma dell’art. 2 della legge n. 508/99 demanda ai regolamenti governativi diversi aspetti, tra cui però non rientra quello in esame.

Nell’esercizio del potere regolamentare, l’amministrazione ha indicato come fonte la lett. f) del citato settimo comma: “i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare”, ma è evidente in attuazione di tale lettera il Governo avrebbe potuto definire i criteri per l’adozione degli statuti degli istituti e per l’esercizio da parte di questi di poteri regolamentari, e non già definire la figura del Direttore amministrativo, che nulla ha a che fare con l’autonomia statutaria o regolamentare degli istituti.

Il giudice di primo grado si è avveduto dell’impossibilità di ricondurre il potere regolamentare alla lett. f), e ha cercato di supplire individuando in modo autonomo altra fonte del potere nella lett. e): “le procedure di reclutamento del personale”.

Anche prescindendo dall’esame della questione dell’ammissibilità di tale intervento correttivo in sede giurisdizionale, si rileva che ciò che è demandato al regolamento è la disciplina del reclutamento del personale dall’esterno, e non quella dei ruoli e delle funzioni del personale già in servizio, che – si ribadisce – il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva.

Neanche la lett. e) del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 508/99 è, quindi, idonea a legittimare il contestato esercizio del potere regolamentare.

Deve, quindi, ritenersi che l’art. 13, comma 3 del contestato regolamento sia illegittimo per aver disciplinato la figura del Direttore amministrativo in assenza di idonea fonte e anzi in contrasto con la fonte primaria, prevedendo che la stessa possa essere oggetto di affidamento di incarico, peraltro anche a personale di altra amministrazione.

Va aggiunto che la possibilità di affidare a personale esterno all’amministrazione l’incarico di Direttore amministrativo è consentita anche in caso di presenza in ruolo di funzionari da adibire a tale mansione e senza prevedere le sorti di questi ultimi in caso di affidamento dell’incarico ad un esterno; anche sotto tale profilo la norma risulta essere illegittima.

Ogni altro profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.

3. In conclusione, l’appello deve essere accolto  con conseguente annullamento dell'art.13, comma 3, del d.P.R. n. 132/2003, in riforma della sentenza di primo grado.

Tenuto conto della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 132/2003.

-Compensa tra le parti le spese di giudizio

-Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16-6-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo                                                     Presidente

Rosanna De Nictolis                                                  Consigliere

Domenico Cafini                                                        Consigliere

Roberto Chieppa                                                       Consigliere Est.

Roberto Garofoli                                                        Consigliere

Depositata in Segreteria il 21/10/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

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