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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Condono edilizio, domanda, necessità dichiarazione ex dPR 445/00 Stampa E-mail
domenica 06 dicembre 2009

Tribunale Penale di Nola, sentenza del 18 novembre 2009

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Edilizia

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Falso ideologico

LA SOLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO 

NON PUO' ATTESTARE COSE CONFORMI AL VERO

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[Tribunale di Nola, G.M. dr. Alfonso Scermino, sentenza N.1727/09, 18.11.09]

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(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli).

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FALSO IDEOLOGICO COMMESSO DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (art. 483 cp)

Al fine di munire la domanda di condono di adeguata affidabilità in ordine alle circostanze di fatto relative all’epoca di ultimazione delle opere entro il 31.3.03, è necessario che la stessa sia corredata di “dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 47 co. 1 del T.U. di cui al DPR n. 445/2000, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo”.

Ne consegue che non è la domanda di sanatoria in sé a dovere attestare cose conformi al vero, ma l’allegata dichiarazione rilasciata ex DPR 445/00.

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[Tribunale di Nola, G.M. dr. Alfonso Scermino, sentenza N. 1727/09 del 18 novembre 2009]

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TRIBUNALE DI NOLA

(OMISSIS ..).

In dottrina e in giurisprudenza, si afferma che perché sussista il reato, vi è la necessità che incomba sull’attestante un preciso dovere giuridico di esporre la verità, stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge che regola l’atto di cui si tratta (Cass. Pen. Sez. V 18.07.2008, n. 33382; Cass. Sez. un. 9.3.00 Gabrieli; Sez. 5° 20.01.998, Hachel ecc.)

Deve invero, escludersi che dall’art. 483 cp possa desumersi un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che i privati fanno ai pubblici ufficiali, esteso quindi anche ai fatti la cui menzione sia puramente facoltativa.

Senonchè, in tema di procedimenti di condono, un tale dovere veritatis sussiste esclusivamente con riferimento alla formazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà previste e regolata dall’art. 47 co. 1 T.U. di cui al DPR 445/00.

Infatti, in tal caso, di un eventuale falso deve rispondere il dichiarante in relazione al preesistente obbligo di attestare il vero, senza che occorra la prova del dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico per la configurazione del reato (Cass. Pen. Sez. V 9.7.08 n. 38748).

Peraltro è proprio al fine di munire la domanda di condono di adeguata affidabilità in ordine alle circostanze di fatto cui afferisce che il Legislatore prevede, ai sensi del co. 35 dell’art. 32 D.L. 269/03, che “la domanda di cui al co. 32” (quella di condono) sia corredata di “dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 47 co. 1 del T.U. di cui al DPR n. 445 /2000, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo”.

Onde non è la domanda di sanatoria in sé a dovere attestare cose conformi al vero, ma l’allegata dichiarazione rilasciata ex DPR 445/00.

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