| Invasione arbitraria di edifici |
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| domenica 06 dicembre 2009 | |
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Tribunale Penale di Nola, sentenza, 2009 . . INVASIONE ARBITRARIA DI EDIFICI . Non si realizza con una condotta omissiva . [Tribunale di Nola, G.M. dr.ssa Paola Borrelli, sentenza N. 1683/09] . (massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli). . . . Invasione arbitraria di edifici (art. 633 cp) L’elemento materiale del reato non è costituito dall’occupazione (che è una delle finalità illecite dell’invasione), ma dall’invasione, ossia dall’accesso dall’esterno nell’altrui immobile, senza la quale il reato non può dirsi perfezionato. . [Tribunale di Nola, G.M. dr.ssa Paola Borrelli, sentenza N. 1683/09].
. . . . TRIBUNALE DI NOLA (Omissis …) Fatta questa premessa e venendo alla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto all’imputato, alla luce del menzionato compendio probatorio, deve dirsi che essi non appaiono integrati, in quanto sussiste un’insuperata carenza nella ricostruzione accusatoria. Vi è da sottolineare, infatti, che, come riferito dalla teste in termini di certezza e dall’unico teste di accusa, con una dichiarazione connotata da una minore nettezza ma tuttavia del tutto significativa (ci stanno più o meno le stesse cose), i materiali che erano presenti nel manufatto all’atto del sequestro erano gli stessi che vi si trovavano collocati nel 2007, quando sembrerebbe essere stata rilevata la commissione del reato. Orbene, la condotta punita dall’art. 633 cp concerne l’invasione di edifici altrui: nel caso di specie non si è raggiunta la prova che, mediante l’inserimento nel manufatto di attrezzi e materiali che non vi fossero già collocati, si sia realizzata tale condotta; né è risultato che aliunde l’imputato abbia realizzato l’occupazione. Né la riconducibilità del comportamento dell’imputato alla fattispecie delittuosa potrebbe essere operato attraverso una forzata interpretazione – secondo il Tribunale non ammissibile – della norma, trasformando la condotta, di natura inequivocabilmente commissiva, in un reato di natura omissiva, consistente nella mancata rimozione dei materiali. Tale conclusione è, a parere del Giudice, confortata dal rilievo che l’elemento materiale del reato in argomento non è costituito dall’occupazione (che è una delle finalità illecite dell’invasione), ma dall’invasione, ossia dall’accesso dall’esterno nell’altrui immobile, senza la quale il reato non può dirsi perfezionato. (Omissis…) . . . ____________________________ |
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