| Iscrizione a ruolo, pluralità convenuti, 10 gg. dalla 1^ notifica |
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| mercoledì 16 dicembre 2009 | |
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Tribunale di Nola, ordinanza del 9 febbraio 2009 . . ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA . - Pluralità di convenuti - >>E’ onere dell’attore di provvedere alla tempestiva costituzione ed iscrizione a ruolo della causa nel termine di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica al primo dei convenuti. >>La possibilità di produrre il solo originale dell’atto di cui al comma 2 dell’art.165 c.p.c., entro dieci giorni dall’ultima delle notificazioni, postula necessariamente che ‘per il resto’ la costituzione sia già avvenuta. . [Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 9 febbraio 2009] . . . . . TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE Il g.i., a scioglimento della riserva incamerata all’udienza del 5.2.2009, osserva: con l’ordinanza resa in data 23.12.2008 questo giudice aveva avuto modo di evidenziare che solo nella comparsa conclusionale gli unici due convenuti costituitisi regolarmente, avevano eccepito che l’attrice aveva provveduto ad iscrivere la causa a ruolo e pertanto a costituirsi in giudizio quando era decorso il termine di dieci giorni previsto dall’art.165 c.p.c., rimarcando che tutte le notifiche erano andate a buon fine il 6.3.2000, eccetto quella a D’Caiox Rx, che veniva nuovamente tentata invano il 18.3.2000, mentre la causa è stata iscritta a ruolo il 21.3.2000; che il termine per la costituzione doveva, pertanto, decorrere dalla data della prima notifica e non dall’ultima, sicché la causa, secondo la prospettazione dei convenuti Tiziox, dovrebbe essere dichiarata improcedibile; che sebbene la detta eccezione era stata avanzata del tutto tardivamente solo in comparsa conclusionale dopo che la causa era stata trattata pressoché esclusivamente in via documentale – tanto che laddove fossero stati convenuti esclusivamente gli Tiziox la questione poteva stimarsi certamente superata per raggiungimento dello scopo avendo, nel silenzio, i predetti convenuti manifestato interesse a dare impulso al processo – stante la sussistenza di una pluralità di convenuti, quattro dei quali non si sono costituiti in giudizio, la questione andava valutata ex officio, valendo i rilievi espressi dalla difesa degli Tiziox, quale ‘segnalazione’ circa la corretta instaurazione della lite; che il precedente istruttore, infatti, non aveva rilevato l’eventuale sussistenza di vizi della costituzione dell’attore, né, peraltro, aveva mai dichiarato la contumacia degli altri convenuti diversi dai fratelli Tiziox; che in tale ipotesi, per come ritenuto in giurisprudenza, in virtù del principio di unitarietà del rapporto processuale, la mancata costituzione non può essere valutata quale accettazione del contradditorio; sicché ne conseguirebbe che, in presenza di costituzione tardiva dell’attore e di mancata costituzione anche di uno solo dei convenuti, la causa andrebbe cancellata dal ruolo (e non certo, come vorrebbe la difesa degli Tiziox, dichiarata improcedibile); che in ragione di quanto rilevato era opportuno sentire le parti in contraddittorio sul punto, previa rimessione della causa sul ruolo per l’udienza del 5.2.2009, atteso che, nel caso di specie, l’attrice aveva provveduto alla iscrizione a ruolo il 21.3.2000, mentre la prima notifica era andata a buon fine in data 6.3.2000. All’udienza del 5.2.2009 compariva la sola difesa degli Tiziox, senza che, pertanto, la parte attrice interloquisse sul punto, sebbene ritualmente notiziata tramite avviso in cancelleria dell’ordinanza di rimessione sul ruolo, avendo eletto domicilio in Napoli. Ciò posto, è noto che la disposizione di cui all’art.165 c.p.c. ed in particolare il suo comma Per ovviare a ciò altra parte della dottrina aveva segnalato che la costituzione dovesse avvenire nel termine di dieci dalla prima notifica, tramite esibizione dell’originale e della procura al cancelliere, originale che poi doveva essere depositato a mente del comma 2 entro dieci giorni successivi alla notifica all’ultimo dei convenuti; altri ancora parlavano di consolidamento degli effetti e di piena validità della costituzione con il deposito dell’originale ex art.165 comma 2 cit., sebbene all’iscrizione a ruolo si dovesse (o non è chiaro se si trattasse di facoltà) procedere a far data dalla prima notifica. In giurisprudenza dopo un tendenziale accoglimento della tesi più permissiva, il giudice di legittimità ha cambiato indirizzo ritenendo che, con chiarezza, il comma 2, richiedendo solo il deposito dell’originale, presupponesse la già avvenuta costituzione dell’attore a far data dalla prima notifica (cfr. Cass. n.6481 del 1997; ), oltre che per ragioni di tutela della posizione del convenuto, il quale deve poter verificare immediatamente la tempestività della costituzione dell’attore, circostanza che opera soltanto se ognuno di essi si ritiene essere il primo destinatario della notificazione. Peraltro, a seguito delle note pronunce del giudice delle leggi, con cui è stata definitivamente sancita per ogni modello ed ipotesi di notifica, la differenziazione tra la posizione dell’attore e quella del convenuto, la tematica interagisce ora con l’ulteriore questione riguardante il dies a quo da cui calcolare il termine di dieci giorni, se cioè dalla data in cui il notificante ‘passa’ l’atto all’ufficiale giudiziario, ovvero da quella in cui si perfeziona dal lato del notificato. A tale ultimo proposito deve ritenersi che l’attore ha facoltà di procedere immediatamente alla iscrizione a ruolo della causa già dal momento in cui ha ‘passato’ l’atto all’ufficiale giudiziario, ma che ciò non gli è imposto, non dovendosi dimenticare che le pronunce de quibus hanno inteso ovviare agli inconvenienti cui andava incontro il notificante in caso di intempestività o negligenza dell’ufficiale giudiziario e non certo aggravare la sua posizione, imponendogli di costituirsi in giudizio, per cosi dire ‘al buio’, senza attendere il buon esito della notificazione. Sicché, certamente deve escludersi che il termine di dieci giorni decorra dal momento in cui il notificante si spoglia dell’atto consegnandolo all’ufficiale notificatore. Ma, ad avviso del tribunale, resta fermo il dato che la costituzione mediante iscrizione a ruolo della causa, debba, nell’eventualità di pluralità di convenuti, in ogni caso avvenire nel termine di dieci giorni dal perfezionarsi della prima delle notifiche, atteso che il riferimento alla possibilità di produrre il solo originale dell’atto di cui al comma 2 dell’art.165 c.p.c., entro dieci giorni dall’ultima delle notificazioni, postula necessariamente che ‘per il resto’ la costituzione sia già avvenuta. Sul punto parte della dottrina, sulla scorta delle nuove disposizioni in tema di rito societario, secondo le quali la costituzione dell’attore in caso di pluralità di convenuti deve avvenire a far data dall’ultima delle notificazioni, aveva prospettato l’ipotesi che il legislatore, prendendo atto dei dubbi interpretativi esistenti in merito al comma 2 dell’art.165 c.p.c., avesse quasi voluto indirizzare l’interprete verso tale soluzione, con una sorta di interpretazione autentica valevole, per esigenze di coerenza sistematica, anche per il rito ordinario, così spostando l’onere della costituzione a far data dall’ultima delle notificazioni. Tale interpretazione è stata scartata dal giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di rilevare che dopo l’introduzione del rito societario e della disposizione riguardante la costituzione nel caso di pluralità di convenuti ivi contenuta, è intervenuta anche la novella del 2005/2006 del rito ordinario, senza che l’art.165 c.p.c. sia stato interessato dalla riforma, circostanza che non può che confermare, in base al cd. principio del “legislatore consapevole”, l’intento di mantenere fermo l’onere dell’attore di provvedere alla tempestiva costituzione ed iscrizione a ruolo della causa nel termine di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica al primo dei convenuti (cfr. Cass. n.13163 del 2007; 17958 del 2007); peraltro incongruo risulterebbe il dato che il legislatore possa aver fornito un’interpretazione autentica di una norma a distanza di oltre cinquant’anni, a ciò ostando, sotto altro profilo, la diversità stessa dei riti. Sicché, avendo l’attrice provveduto alla iscrizione a ruolo della causa dopo quindici giorni dal perfezionamento della notifica al primo dei convenuti, la stessa,stante la costituzione dei soli Tiziox, deve, per il principio su enunciato di unitarietà del rapporto processuale, necessariamente essere cancellata dal ruolo. P.Q.M. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo Nola, così deciso il 9 febbraio 2009 Il giudice istruttore dott. Francesco Notaro . . . . . ______________________________ |
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