| Avvocati. Dal 1° gennaio 2010 la cpa al 4 % |
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| martedì 29 dicembre 2009 | |
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Comunicato della Cassa Forense del 29.12.2009 . . AVVOCATI Il "contributo integrativo" (del 2%) passa al 4% su tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa ---- Il "contributo soggettivo di base" minimo dovuto è pari a € 1.310,00 per l'anno 2009, € 2.100,00 per il 2010, € 2.400,00 per il 2011 . (da: Comunicato pubblicato sul sito della Cassa forense www.cassaforense.it) . . Estratto da: www.cassaforense.it . . Comunicato a tutti gli iscritti agli Albi Forensi Con nota del Ministero del Lavoro in data 18/12/2009 (pervenuta ufficialmente all'Ente il 28/12/2009) e successivo comunicato, la cui pubblicazione in G.U. è programmata per il giorno 31/12/2009, si è definitivamente concluso l'iter di approvazione della Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi. Il Presidente Roma, 29 dicembre 2009 ====================================================== Estratto da: www.cassaforense.it REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI (per il Testo integrale, vedere alla fonte www.cassaforense.it) oppure al Link indicato nel Comunicato >>> Regolamento dei contributi _____________________________________ . Art. 1 Tipologia dei contributi 1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dell’art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi: 1) Contributo soggettivo di base e modulare; 2) Contributo integrativo; 3) Contributo di maternità. . . Art. 2 Contributo soggettivo di base 1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l’anno 2009, è determinato come segue, salvo quanto disposto all’art. 8 del presente Regolamento: a) reddito sino a € 86.700,00 tredici per cento; b) reddito eccedente € 86.700,00 tre per cento. 2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 1.310,00 per l’anno 2009, € 2.100,00 per l’anno 2010 e € 2.400,00 per l’anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento. 3. Il contributo minimo di cui al comma precedente è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. 4. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell’ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia devono corrispondere il contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma, lettera a) il contributo si riduce al 3%. . Art. 3 Contributo soggettivo modulare obbligatorio (OMISSIS) Art. 4 Contributo soggettivo modulare volontario (OMISSIS) Art. 5 Agevolazioni per i giovani (OMISSIS) Art. 6 Contributo integrativo (OMISSIS) Art. 7 Contributo di maternità (OMISSIS) Art. 8 Rivalutazione (OMISSIS) Art. 9 Variabilità dei contributi (OMISSIS) Art. 10 L’obbligo della comunicazione (OMISSIS) Art. 11 Sanzioni disciplinari (OMISSIS) Art. 12 Predisposizione e trasmissione della modulistica agli iscritti (OMISSIS) Art. 13 Ulteriori informazioni da parte della Cassa (OMISSIS) Art. 14 Modalità e forma per l’invio della comunicazione (OMISSIS) Art. 15 Contenuto della comunicazione . Art. 16 Elementi essenziali della comunicazione - Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero (OMISSIS) Art. 17 Comunicazione del reddito professionale (OMISSIS) Art. 18 Comunicazione del volume d’affari (OMISSIS) Art. 19 Comunicazioni delle definizioni per anni anteriori (OMISSIS) Art. 20 Comunicazione per le società o associazioni di professionisti (OMISSIS) Art. 21 Indicazione dei dati nella comunicazione per le società o associazioni (OMISSIS) Art. 22 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero (OMISSIS) Art. 23 Versamento della rata di acconto (OMISSIS) Art. 24 Versamento del saldo (OMISSIS) Art. 25 Riscossione dei contributi minimi (OMISSIS) Art. 26 Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione (OMISSIS) Art. 27 Richiesta di informazioni agli uffici fiscali (OMISSIS) Art. 28 Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini (OMISSIS) Art. 29 Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari (OMISSIS) Art. 30 Disposizione transitoria L’aliquota del contributo integrativo prevista dall’art. 6, comma 9, variata dal presente Regolamento dal 2% al 4%, è vigente fino al 31 dicembre 2015. Al termine di tale periodo, in occasione della redazione del bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, si procederà ad una verifica da sottoporre ai Ministeri vigilanti, relativamente agli aspetti di sostenibilità della gestione. . . *** ==. . . . . . . . _________________________________ |
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