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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Contributo unificato, aumenti, ridotte esenzioni. Finanziaria 2010 Stampa E-mail
domenica 03 gennaio 2010

Legge n.191 del 23 dicembre 2009, Finanziaria 2010 – G.U. 30 dicembre 2009 n.302

Spese di giustizia

.

CONTRIBUTO UNIFICATO

.

per :

- le opposizione alle multe

-- i ricorsi di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione

.

(Legge n.191 del 23 dicembre 2009. Finanziaria 2010 – G.U. 30 dicembre 2009 n.302)

.

.

.

.

La Legge n.191 del 23 dicembre 2009 – Finanziaria 2010

prevede (all’ Art.2, comma 212):

- il pagamento del contributo unificato e la marca per rimborso forfaitario dei diritti di cancelleria per le opposizioni alle sanzioni amministrative (cd. multe);

-il pagamento del contributo unificato per le cause di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione

(prima: Legge 2 aprile 1958, n. 319 - ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO - GU n. 091 del 15/04/1958) –

Per il Testo della Legge n.319/58, vedere:

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1958/lexs_180827.html

.

- Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200.

- Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.

- Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30.

- Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

.

.

.

***

Nel Testo della Legge

(fonte: www.gazzettaufficiale.it) .

 

LEGGE 23 dicembre 2009, N. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205) (G.U. n. 302 del 30/12/2009 - Suppl. Ordinario n. 243) - testo in vigore dal: 1-1-2010 :

..

.

(Omissis)

Art.2

(Disposizioni diverse)

.

(...)

212. Al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste»

sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del

processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo

unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato

all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui

all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive

modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è

in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi

alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto

e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso

importo e' ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di

valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo

dovuto e' pari a euro 120»;

2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei

casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;

3) il comma 4 e' abrogato.

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più

convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti

relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti

definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in

carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della

pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti

attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e

quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del

Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del

citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle

riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi

alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica

della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza

pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con

particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte

dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede

di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità

previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della

giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per

lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi

istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

(…)

_________________

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