| Stranieri. Rinnovo permesso soggiorno, diniego, esclusione se … |
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| lunedì 11 gennaio 2010 | |
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Consiglio di Stato, decisione del 19 ottobre 2009 . . STRANIERI . Rinnovo del permesso di soggiorno - reato ostativo - condanna ai sensi dell'art.444 c.p.p. -automatico diniego ai sensi dell'art.4, comma 3, e 5, comma 5, t.u. - esclusione se condanna antecedente la legge Bossi-Fini (n.189/2002). . [Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione N. 6383/09 Reg. Dec. del 19 ottobre 2009] . (massima a cura Avv. Luigi Migliaccio) . . . . Massima . La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere opposta ad unico motivo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno se risalente a prima dell’entrata in vigore della novella legislativa intervenuta con la legge 30 luglio 2002, n.189, dovendo l’amministrazione, in tale ipotesi, verificare l’attuale pericolosità sociale del condannato. L’affermazione costituisce applicazione del più generale principio, insito nell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo. . (Consiglio di Stato, 19 ottobre 2009, decisione n.6383/09 Reg. Dec.- pubblicata su www.giustizia-amministrativa.it ) . . . . . . . . . ______________________________ |
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