| Violenza sessuale, contatto corporeo superficiale, delitto … |
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| giovedì 14 gennaio 2010 | |
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Tribunale Penale di Nola, sentenza del 4 aprile 2009 . . VIOLENZA SESSUALE (Art. 56 e 609 bis c.p.) . CONTATTO CORPOREO SUPERFICIALE E FUGACE SENZA ATTINGERE UNA ZONA EROGENA PER LA REAZIONE DELLA VITTIMA – CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO IN FORMA TENTATA . [Tribunale di Nola coll. D )Pres. Dr.ssa M. R. Bruno, Giudice a latere Dr.ssa Iorio, Dr. M. Aurigemma est., sentenza N. …/09 emessa il 14/1/09, depositata il 4/4/09] . (a cura di Avv. Angelo Pignatelli) . . . . TRIBUNALE DI NOLA (Omissis…) . Dalla rappresentazione dei fatti offerta dalla persona offesa è emerso, invero, che Tizio, avvinghiatosi a lei con gli organi genitali scoperti al chiaro scopo di soddisfare i propri appetiti sessuali, non riuscì nel proprio intento a causa della pronta reazione della vittima, che riuscì quasi subito a liberarsi dalla sua presa, impedendogli di toccarla nelle "parti intime". Ebbene, ritiene il giudice che tale ricostruzione dei fatti consenta di ritenere perfezionato il delitto di violenza sessuale solo nella sua forma tentata. Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti nel delitto di violenza sessuale il tentativo è configurabile "non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente" (Cass. pen., Sez. III, 6.6.2008, n. 27762). Nello stesso ordine di idee, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la violenza sessuale è da ritenersi tentata e non consumata ogniqualvolta l'atto posto in essere dal soggetto agente, sebbene indirizzato verso una zona erogena del corpo della vittima designata, non riesca a raggiungerla a causa della reazione di quest'ultima o di altri fattori impeditivi estranei alla volontà del colpevole (cfr. Casso pen., sez. III, 5.6.2008, n. 27469). Nel caso in esame, non vi è alcun dubbio -ad avviso di questo Tribunale- che l'imputato, pur avendo provato, con l'energia e la sfrontatezza di cui si è detto, a violare la sfera dell'intimità sessuale della sua vittima, abbracciandola e stringendola a sé dopo essersi denudato, non sia riuscito ad appagare le proprie pulsioni grazie alla pronta reazione della persona offesa, la quale, dapprima urlando, quindi divincolandosi e colpendolo con un ombrello, riuscì a liberarsi dalla morsa del suo aggressore ed a metterlo in fuga. Est. Dr. M. Aurigemma Presidente Dr.ssa M.R. Bruno Giudice Dr.ssa A. Iorio . . . . . . __________________________ |
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