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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Prove. Testimonianza de relato, inutilizzabilità, esclusione Stampa E-mail
sabato 16 gennaio 2010

Tribunale Penale di Nola, sentenza del 3 marzo 2009

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PROVE

TESTIMONIANZA DE RELATO – INUTILIZZABILITA’ - ESCLUSIONE

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[Tribunale Penale di Nola coll. A) sent. n. …/09 emessa il 21/1/09 e dep. il 3.03.2009, Pres. Est. Dott. S. D’Ambrosio, Giudice a Latere Dr.ssa Critelli, Dr.ssa Minauro]

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(massima a cura di Avv. Angelo Pignatelli)

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PROVE

TESTIMONIANZA DE RELATO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI IMPUTATI A PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DEL FATTO – INUTILIZZABILITA EX ART. 62 CPP: ESCLUSIONE

La difesa ha cercato di sostenere l'inutilizzabilità sul punto delle dichiarazioni de relato del teste, inutilizzabilità che se potesse ipotizzarsi rispetto a quanto appreso dal D. dalle persone presenti sul posto, che non ha saputo indicare nominativamente, non può assolutamente sussistere rispetto alle affermazioni a lui rese dagli odierni imputati, non potendo trovare certamente applicazione nella fattispecie - come sembra, invece, ritenere la difesa - il disposto normativo dell'art. 62 c.p.p., il quale fa riferimento esclusivamente al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese "nel corso del procedimento penale" dall' imputato.

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

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SENTENZA

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Motivazione

Omissis .. .. ..

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Ma, anche prescindendo da tutte le considerazioni appena svolte in merito alla valenza dimostrativa delle testimonianze di A. B. e C., a disvelarne in modo definitivo non la mera inattendibilità ma la falsità è stata la deposizione del dott. D., componente l'equipaggio dell'ambulanza che soccorse gli imputati la sera del 30/1/2008. Questi, infatti, smentendo clamorosamente sul punto gli imputati e i testi di difesa, ha dichiarato che in occasione dell'intervento, avendo egli (per la necessità di meglio comprendere la gravità delle lesioni) chiesto chiarimenti sulle modalità dell'incidente, apprese dapprima dalle persone presenti sul posto e poi dagli stessi imputati -peraltro con qualche riluttanza -che la caduta della moto a bordo della quale essi si trovavano era stata dovuto all'impatto con un autobus, circostanza che conferma in pieno la prospettazione accusatoria. La difesa ha cercato di sostenere l'inutilizzabilità sul punto delle dichiarazioni de relato del teste, inutilizzabilità che se potrebbe ipotizzarsi rispetto a quanto appreso dal D. dalle persone presenti sul posto, che non ha saputo indicare nominativamente, non può assolutamente sussistere rispetto alle affermazioni a lui rese dagli odierni imputati, non potendo trovare certamente applicazione nella fattispecie -come sembra, invece, ritenere la difesa -il disposto normativo dell'art. 62 c.p.p., il quale fa riferimento esclusivamente al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese "nel corso del procedimento penale" dall' imputato. Dunque, le emergenze istruttorie ed in particolare la testimonianza del D., il quale riconoscendo gli imputati in udienza ha dimostrato di avere un ricordo molto preciso degli accadimenti della sera del 30/1/2008, fornendo particolari circostanzianti la sua memoria dei fatti, hanno rivelato la falsità dell' alibi offerto dagli imputati, falsità che, unitamente al complesso di elementi di prova già in precedenza illustrati, fornisce adeguata conferma probatoria all' ipotesi di accusa dell' ascrivibilità ai due imputati della rapina patita da G. la sera del 30/112008. In proposito si richiamano le univoche affermazioni della S.c. secondo cui "mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia" (Cass., sez. II, n. 10141 del 04/0711995; nel medesimo senso Cass., sez. II, n. 5060 del 15112/2005).

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TESTO DELLA SENTENZA  >>>

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