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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Cattivo stato conservazione molluschi, temperatura, soglia limite Stampa E-mail
martedì 26 gennaio 2010

Tribunale Penale di Napoli, sentenza del 14 dicembre 2009

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Reato

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Vendita, distribuzione per il consumo

di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

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Il cattivo stato di conservazione di molluschi eduli non può essere presuntivamente ed automaticamente dedotto dal superamento della temeperatura di refrigerazione di 6°C non essendo più prevista dalla legge una soglia limite

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[Tribunale Penale di Napoli, G.M. Dr.ssa Diana Bottillo, sentenza del 14.12.09]

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(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)

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Massima

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Detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art.5 lett.B) L. 30/4/62 nr.283).

Abrogazione e successione di leggi – Applicazione del D.L.vo 6.11.2007 n. 193 di recepimento ed attuazione della direttiva 2004/41/CE sui controlli in materia di sicurezza alimentare – mancata prescrizione di una soglia limite della temperatura di refrigerazione per la conservazione di molluschi, ed imposizione agli operatori del settore di mantenere i molluschi ad una temperatura che non ne comprometta la loro vitalità e la sicurezza alimentare - La temperatura può costituire solo un elemento indicativo della cattiva conservazione, da apprezzare nel giudizio complessivo rimesso al Giudice unitamente ad altri fattori di valutazione (insudiciamento del guscio, odore nauseabondo, iniziale putrefazione, valve aperte e non reattive, modalità di imballaggio e confezionamento precarie o non conformi alle prescrizioni). 

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TRIBUNALE DI NAPOLI

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(omissis)

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MOTIVAZIONE

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Con decreto di citazione emesso dal G.I.P. in data 2/09/2008 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna opposto, Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Napoli per rispondere del reato in rubrica.

Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, all’udienza del 6.07.2009 la difesa eccepiva preliminarmente la nullità ed inutilizzabilità del sequestro nei termini illustrati nella nota difensiva allegata.

All’odierna udienza, sentito il Pubblico Ministero, risolta la questione preliminare  come da ordinanza di rigetto di cui si dava pubblica lettura, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove. Veniva quindi esaminato il teste di P.G. B.G., in servizio all’epoca dei fatti presso la Capitaneria di Porto di Napoli Guardia Costiera.

Terminata l'istruttoria, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti del fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

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Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non sono idonee a sostenere la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.

Sulla scorta delle fonti di prova raccolte (testimonianza ufficiale di P.G. B.G., Capitaneria di porto di Napoli, verbale di sequestro ed allegati: documento fiscale di trasporto, talloncino reparto pescheria  XXX con indicazione del peso e prezzo del prodotto), il fatto storico è stato così sinteticamente ricostruito.

In data 3/04/2007 agenti della Capitaneria di Porto, nell'ambito di un servizio ordinario di vigilanza e prevenzione relativo alla commercializzazione di prodotti ittici, effettuò un’ispezione presso il supermercato XXX sito in via Zzzz di Napoli.

Nel reparto pescheria gli agenti constatavano che erano esposti per la vendita prodotti ittici (Kg.9 di lupini, Kg.3 di vongole, Kg.6 di mitili Kg.7 di ostriche) in cattivo stato di conservazione. Infatti, i  molluschi erano conservati in sacchetti a rete posizionati all’interno di un bancone frigo aperto. Verificata la temperatura del banco frigo a mezzo di termometro digitale collaudato e tarato …. matricola XXXXXX, fornito allo scopo dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si rilevava una temperatura di 10°C che ne comprometteva la qualità e vitalità a fronte dei 6°C previsti per la corretta refrigerazione e conservazione dei molluschi dei quali taluni si presentavano parzialmente aperti (dato contestato al teste dalla difesa non essendovene traccia nella informativa di P.G.).  

Alla luce di quanto emerso, la P.G. operava il sequestro dei prodotti ittici e la distruzione, inoltrando la notizia di reato a carico di Tizio, nella qualità di responsabile del settore vendita prodotti ittici del supermercato. 

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Queste le risultanze processuali, va emessa sentenza assolutoria nei confronti dell’'imputato per essere la prova insufficiente.

Sono necessarie alcune brevi premesse di diritto al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame.

Il reato di cui all'art.5 lett.B) L. 30/4/62 nr.283 sanziona la condotta di chi detiene per la vendita ovvero distribuisce per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Il cattivo stato di conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione. Ne discende che il reato è integrato anche laddove le sostanze alimentari, ancorchè genuine e sane, siano state preparate, confezionate e messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni normative o delle regole di comune esperienza dirette a prevenire i rischi di una precoce alterazione o degradazione del prodotto (cfr.Cass.pen.sez.3° sentenza 28.06.2007 nr.35234).

Trattasi di reato di pericolo presunto che non richiede pertanto per la sua configurabilità l'avvenuta materiale vendita o somministrazione al pubblico, nè l'accertamento concreto dell'alterazione o contaminazione del prodotto ovvero della sua commestibilità, nè infine l'effettivo verificarsi del pregiudizio o danno per la salute del consumatore (cfr.Cass.pen.sez.3° sentenza 19.10.2006 nr.2897).  

La contravvenzione è integrata, infatti, dalla mera inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto imposte da leggi o regolamenti e decreti ministeriali o anche dalle regole di comune esperienza alle quali occorre uniformarsi onde preservare la sostanza dal fenomeno degenerativo.

E’ sufficiente quindi la mera detenzione di sostanze alimentari da distribuire od avviare al consumo che per il luogo, le condizioni ambientali ed il sistema di conservazione, siano tenute in modo inidoneo a scongiurare il pericolo di una loro alterazione, contaminazione od insudiciamento, a prescindere da eventuali analisi che in quel determinato momento storico escludano fenomeni degenerativi (si veda per tutte Cass.sez.Un.sent.4/1/96 nr.1; Cass.Sez.Unite 9.01.2002 nr.443).

Di conseguenza, ai fini della consumazione del reato, basta la mera detenzione della sostanza in condizioni igieniche precarie senza che sia necessario il perfezionamento di una  compravendita (cfr.Cass.pen.sez.3° sentenza 13.11.2007 nr.44299).

Del pari, ai fini dell’accertamento dello stato di conservazione,  non essendo imposto alcun obbligo a carico dell’autorità sanitaria di procedere in ogni caso a prelievi di sostanze destinate all’alimentazione (ma solo il potere di sottoporre ad analisi i campioni di merce sequestrata), non è indispensabile procedere a perizia o ad analisi di laboratorio, ben potendo  lo stato di conservazione essere desunto da elementi di prova diversi ed in primo luogo dalle stesse testimonianze di soggetti qualificati di vigilanza o ispezione igienico-sanitaria  (Cass.pen.sez.3° sentenza 28.06..2007 nr.35234).

E' infine pacifico che la destinazione alla vendita (necessaria affinchè sia integrata la contravvenzione), debba essere intesa in senso ampio e, dunque, non solo come possesso di prodotti destinati direttamente alla vendita, ma anche come possesso di prodotti da vendersi successivamente o comunque da distribuire, somministrare od avviare al consumo e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto tra il soggetto ed il prodotto caratterizzata dal fine della vendita stessa senza necessità che la merce si trovi in luoghi destinati funzionalmente ai consumatori (Cass.sez.III° sent.2/07/94 nr.7555).

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Tracciati brevemente gli elementi costitutivi del reato di cui all’art.5 lett.B) L.1962/283, occorre ora soffermarsi sulle prescrizioni normative vigenti in merito alla conservazione dei molluschi eduli.

Il D.M. 4.10.1978 stabiliva al comma 2 dell’art.4 che i molluschi eduli dovevano essere mantenuti, dal momento del confezionamento sino al momento della distribuzione e vendita, ad una temperatura non superiore a +6°C.

Successivamente, è intervenuto il D.L.vo 30.12.1992 n. 530 emanato in attuazione della Direttiva CEE 91/492, il quale ha fissato le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi.

L'art.15 del suddetto decreto stabiliva che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, doveva essere emanato un regolamento di esecuzione per disciplinare i criteri e le modalità per la conservazione e magazzinaggio dei molluschi bivalvi e, nelle more, fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione, la norma transitoria di cui all’art.19 del citato decreto legislativo, statuiva che dovevano continuarsi ad osservare le disposizioni in materia di conservazione dei molluschi previste dal D.M. 4.10.1978.

Il regolamento di esecuzione del D.L.vo 530/92 non è stato  emanato mentre è intervenuto successivamente il D.L. 20.9.1995 n. 390  convertito in Legge 20.11.1995 n. 490 intitolato "Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria".

L’art.10 del suddetto decreto-legge stabiliva che l'art. 19 del D.L.vo 530/92 è abrogato (comma 2) e che, "nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art. 15 del D.L.vo 30.12.1992 n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell’allegato al citato decreto legislativo nr.530/1992 (comma 3).

In altri termini, a seguito dell’intervento legislativo d’urgenza del 1995, per la conservazione dei molluschi bivalvi, non doveva applicarsi la normativa di cui al D.M. 4.10.1978 abrogata, bensì quella di cui all'allegato al D.L.vo 530/92.

Pertanto, non era più prescritto che i molluschi dovevano essere conservati ad una temperatura di refrigerazione non superiore a +6°C, ma che nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi dovevano essere mantenuti ad una temperatura che non pregiudicasse la loro qualità e vitalità (capitolo VIII° punto 1).

La materia è stata nuovamente oggetto di un ulteriore intervento legislativo.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29.4.2004 n. 853 che ha dettato le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è stato emanato il D.L.vo 6.11.2007 n. 193 di recepimento ed attuazione della direttiva 2004/41/CE sui controlli in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel settore.

Il D.Lvo 2007/193 ha abrogato il D.L.vo 530/92 e dato attuazione al  Regolamento CE 853/04.

Il suddetto regolamento, sulla scia di quanto già disposto dal D.L.vo 530/92, a ben vedere non prescrive una temperatura obbligatoria di conservazione dei molluschi il cui superamento implica presuntivamente la cattiva conservazione.

Ed infatti, il punto 3 della sezione VII° dell'allegato III° del predetto regolamento stabilisce testualmente  che" i capitoli V°, VI°, VIII° e IX°, nonchè il punto 3 del capitolo VII°, si applicano alla vendita al dettaglio".

I citati capitoli, applicabili dunque sia alla fasi di produzione, raccolta, depurazione e confezionamento dei molluschi, sia a quella successiva della vendita al dettaglio, dettano i requisiti che i molluschi bivalvi vivi devono possedere per essere immessi sul mercato e destinati al consumo umano, nonché le modalità per il confezionamento e l’imballaggio cui gli operatori del settore devono uniformarsi.

Il capitolo VIII° dispone, quale norma di chiusura, che "gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.".

Il Decreto Legislativo 6.11.2007 nr.193, come si è già precisato, ha recepito la direttiva 2004/41CE e dato applicazione ai regolamenti comunitari del settore (e, quindi al regolamento 853/2004/CE), sicchè, con riferimento alla temperatura di conservazione dei molluschi, la disposizione vigente non prescrive una soglia limite ma impone agli operatori del settore di mantenere i molluschi ad una temperatura che non ne comprometta la loro vitalità e la sicurezza alimentare.

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Ebbene, così ricostruito il panorama normativo, s’impone, ad avviso del Giudicante, il proscioglimento dell’imputato per il reato come contestato.

Le risultanze probatorie hanno infatti evidenziato che gli agenti della Capitaneria di Porto di Napoli, procedevano al sequestro dei molluschi eduli esposti per la vendita presso il supermercato XXX del centro commerciale  …. di via Zzzz di Napoli, poiché i suddetti molluschi erano detenuti all’interno di un bancone frigo aperto ad una temperatura superiore a 6°C e, segnatamente, a 10°C.

La contestazione formulata dal Pubblico Ministero, a ben vedere, non muove ulteriori diversi rilievi all’imputato in merito al mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge sulle  modalità di conservazione e vendita dei molluschi (ad esempio sull’imballaggio, sulla data di scadenza etc.).

Né si contesta al prevenuto l’assenza delle caratteristiche organolettiche proprie del prodotto fresco che ne dimostrano la vitalità.

D’altro canto, dalla testimonianza dell’agente di P.G. non è emerso che i molluschi erano maleodoranti e privi di confezione o etichetta a norma, nè che gli stessi presentassero gusci insudiciati o le valve aperte e non reattive.

Al di là dell’affermazione del teste esaminato in dibattimento  sulla presenza di qualche mollusco parzialmente aperto del tutto generica, non circostanziata e non riscontrabile (attesa la avvenuta immediata distruzione dei prodotti e l’assenza di prelievi ed analisi di laboratorio sui campioni) e di cui, in ogni caso, non vi è traccia né nell’informativa di reato (come giustamente contestato al teste dalla difesa), né a maggior ragione nello stesso capo d’imputazione, non risultano acquisiti elementi di prova consistenti e granitici da cui desumere il deterioramento dei molluschi e quindi, il cattivo stato di conservazione.    

Giova infatti rimarcare che il cattivo stato di conservazione, nel panorama normativo appena ripercorso, non può essere presuntivamente ed automaticamente dedotto dal superamento della temperatura di refrigerazione di 6°C, non essendo più prevista dalla legge una soglia limite per la conservazione dei molluschi eduli oltrepassata la quale si è in presenza di modalità irregolari non conformi di conservazione del prodotto.   

Che la temperatura fosse stata di 10 °C è un dato che può ritenersi acclarato sulla scorta delle verifiche effettuate dagli agenti di polizia qualificati nel settore che si sono serviti allo scopo di un apparecchio di monitoraggio collaudato e tarato (cfr.deposizione teste Bosone Gennaro).

Tuttavia, la temperatura può costituire solo un elemento indicativo della cattiva conservazione, da apprezzare nel giudizio complessivo rimesso al Giudice unitamente ad altri fattori di valutazione. 

Ora, come si è già ampiamente detto, la legge impone agli operatori del settore (e quindi anche a chi vende al dettaglio), di adottare per la conservazione dei molluschi, anche in base a regole di comune esperienza, le cautele necessarie per non comprometterne la vitalità e preservarle dal fenomeno degenerativo e, quindi, di mantenerli ad una temperatura (si ribadisce, non indicata nel limite massimo) tale da non pregiudicare la sicurezza alimentare e da garantirne la vitalità.

Nel caso di specie, manca in primo luogo la prova certa dell’avvenuto deterioramento dei molluschi. Non è stato effettuato alcun accertamento concreto sulle loro caratteristiche organolettiche e sulla loro vitalità attesa la immediata distruzione dei prodotti e l’assenza di prelievo di campioni e di analisi di laboratorio.

A ciò si aggiunga che lo stato dei molluschi descritto dagli agenti di P.G. non presentava visivamente segni obiettivi ed evidenti di degenerazione anche a prescindere da analisi di laboratorio (insudiciamento del guscio, odore nauseabondo, iniziale putrefazione, valve aperte e non reattive), né modalità di imballaggio e confezionamento precarie o non conformi alle prescrizioni di legge che lasciavano ipotizzare in sé necessariamente la cattiva conservazione.     

Del pari, il luogo, le condizioni ambientali, il sistema di conservazione e refrigerazione  descritti dagli agenti di P.G. non sembrano intrinsecamente inidonei a scongiurare il rischio di alterazione od insudiciamento dei molluschi.

Infatti, i prodotti erano custoditi in sacchetti a norma all’interno di un bancone frigo che riscontravano essere funzionante ad una temperatura di 10°C, sicchè non pare determinante, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il fatto che il bancone fosse aperto (non può escludersi che l’apertura fosse solo temporanea). Giova oltretutto evidenziare che gli agenti di P.G. non hanno effettuato alcuna verifica tecnica del banco di refrigerazione, nè delle schede di autocontrollo della temperatura.

Anche la temperatura rilevata, se non ottimale, non può ritenersi di per sé inidonea alla conservazione dei molluschi in base al notorio ed alle regole di comune esperienza (che suggeriscono la conservazione di prodotti ittici a condizioni termiche di raffreddamento atteso il rischio di putrefazione e decomposizione). Trattasi infatti di una temperatura piuttosto bassa che assicura la refrigerazione e quindi la conservazione, di poco superiore a quella originariamente prescritta dalla legge per i molluschi pari a 6°C.     

In definitiva, la contestazione a carico del Tizio, quale responsabile del settore ittico del supermercato, riguarda esclusivamente il mantenimento dei molluschi ad una temperatura diversa e superiore rispetto a quella di 6°C, laddove l’obbligo dell’operatore del settore è quello di assicurare che al momento della vendita il prodotto sia vivo e che possegga le caratteristiche visive del prodotto fresco e vitale a prescindere dal superamento di un determinato limite di temperatura che il legislatore sembra aver eliminato.

Nel caso in esame, non pare possano muoversi addebiti all’imputato, non essendo dimostrato che Tizio abbia detenuto per la vendita molluschi  deteriorati o mal conservati o con modalità tali da determinarne un immediato inevitabile  deterioramento.   

Alla luce delle considerazioni suesposte, va pronunciata sentenza assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Letto l’art.530 comma 2° c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Napoli,14/12/2009

Il Giudice

Dr.ssa Diana Bottillo.

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