| Yogurt avariato, reato, responsabilità commerciante, esclusione |
|
|
| lunedì 01 febbraio 2010 | |
|
Tribunale Penale di Napoli, sentenza del 14 dicembre 2009 . . Yogurt avariato - Reato Responsabilità del commerciante – Esclusione . Il commerciante che pone in vendita Yogurt in confezioni originali è esente da ogni responsabilità qualora la non corrispondenza del prodotto alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti (presenza di muffa all’interno) e semprechè il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione . [Tribunale Penale di Napoli, G.M. Dr.ssa Diana Bottillo, sentenza del 14.12.09] . (Nota a cura di Avv. Angelo Pignatelli) . . . . Reato - Detenzione per la vendita ovvero distribuzione per il consumo di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive (art.5 lett.D) L. 30/4/62 nr.283) Presupposti - vendita di confezione di yogurt risultata obiettivamente alterata attesa la presenza di muffa visibile ad occhio nudo e riscontrata poi in sede di analisi dall’organo ispettivo sanitario - alterazione del tutto estemporanea ed accidentale di un singolo prodotto evincibile dal fatto che le altre confezioni di yogurt della medesima casa di produzione acquistate dal medesimo consumatore nello stesso contesto spazio-temporale, sono risultate niente affatto alterate o invase da muffa sicchè deve escludersi anche il difetto di produzione – esclusione del reato. . [Tribunale di Napoli, G.M. Dr.ssa Bottillo, sentenza del 14 dicembre 2009] . . . . TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI . (omissis) . MOTIVAZIONE A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli emetteva in data 13.06.2008 decreto di giudizio immediato nei confronti di Tizio per rispondere del reato in rubrica. Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolarità della costituzione delle parti, all’odierna udienza il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali e documentali (fatture acquisti confezioni di yogurt XXXXXX; scontrino di acquisto presso il supermercato dei fratelli YY). Venivano quindi esaminati i testi I. e P., quest’ultimo responsabile del dipartimento prevenzione Distretto 45 A.S.L. NA 1. Terminata l'istruttoria, revocata l’ordinanza di ammissione dei testi della difesa, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti del fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni. Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza. Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non sono idonee a sostenere la penale responsabilità dell’imputato per l’ascritto. Sulla scorta delle fonti di prova raccolte, il fatto storico può essere così sinteticamente ricostruito. In data 23.05.2006 I. presentava un esposto presso il distretto sanitario competente denunciando di aver acquistato qualche giorno prima alcune confezioni di yogurt marca XXXXXX presso l’esercizio commerciale sito in viale XX dei fratelli YY (cfr. scontrino fiscale allegato agli atti). All’atto dell’apertura di uno dei vasetti di yogurt, il denunciante constatava che il prodotto presentava un evidente strato di muffa che ne rendeva impossibile il consumo, da cui la segnalazione alla direzione sanitaria competente. Precisava il teste I. che l’altro vasetto di yogurt venduto nella medesima confezione non presentava alterazioni così come le ulteriori confezioni di yogurt marca XXXXXX acquistate nella medesima circostanza. Confermava, infine, che all’atto dell’acquisto, le confezioni prelevate dal banco frigo, si presentavano integre e prive di lesioni visibili e che il prodotto indicava una data di scadenza lontana. Dall’esame testimoniale dell’allora responsabile del distretto 45 A.S.L. NA/1 dott. P., è emerso che la confezione di yogurt portata dallo I. ed analizzata, presentava effettivamente un ceppo di muffa molto comune negli alimenti ancorchè la data di scadenza fosse indicata nel 29.05.2006, quindi dopo dieci giorni dall’acquisto. Precisava il teste che il vasetto di yogurt non recava lesioni visibili alla confezione stessa e che, quindi, il fungo poteva essere proliferato durante la fase stessa di produzione e confezionamento del prodotto, trattandosi di una muffa comune negli alimenti deperibili che si forma per il contatto stesso con l’atmosfera o con ambienti che non possono mai essere del tutto sterili. Queste le risultanze processuali, non può ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Ancorchè si è di fronte ad una vicenda del tutto bagatellare, appaiono opportune alcune premesse di diritto per inquadrare correttamente il fatto storico. La norma di cui all'art.5 lett.D) L. 30/4/62 nr.283 sanziona penalmente la condotta di chi detiene per la vendita ovvero distribuisce per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive. La fattispecie contempla a ben vedere due ipotesi distinte tra loro: l’una è quella delle sostanze invase da parassiti, insudiciate o alterate che integrano un reato di pericolo presunto per il quale non è richiesto l'effettivo verificarsi del pregiudizio per la salute del consumatore ed il Giudice è esonerato dall’obbligo di accertare in concreto la pericolosità; l’altra, basata sulla nocività, ha carattere residuale e di chiusura ed in tale ipotesi la pericolosità deve essere accertata in concreto caso per caso (cfr.Cass.pen.sez.3° 16.05.2007 nr.34809). Con riferimento alla prima ipotesi, ciò che rileva è che il prodotto si presenti oggettivamente "insudiciato" o "infestato da parassiti" ovvero "alterato", senza che tali condizioni possano essere desunte dalle condizioni di conservazione dell'alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto alla citata lett. d) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l'alimento viene tenuto (cfr. in tal senso Cass. pen. sentenza n. 24799 del 15/04/2003). Tracciati brevemente i presupposti ed elementi costitutivi del reato contravvenzionale di cui all’art. 5 Lett. D) Legge 283/1962, osserva il Giudicante che, nel caso di specie, nessuna responsabilità è addebitabile all’odierno imputato. Ed invero, Tizio è il titolare dell’esercizio commerciale che ha posto in vendita la confezione di yogurt risultata obiettivamente alterata attesa la presenza di muffa visibile ad occhio nudo e riscontrata poi in sede di analisi dall’organo ispettivo sanitario. Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare che, giusta il disposto dell’art.19 legge 1962/283, il commerciante che pone in vendita prodotti alimentari in confezioni originali è esente da ogni responsabilità qualora la non corrispondenza del prodotto alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e semprechè il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che (Sez. 6, Sentenza n. 5199 del 23/02/1993 Imputato: Lucchi): “Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 19 legge n. 283 del 1962, che prevede la non punibilità di chi pone in vendita confezioni originali ignorando la non conformità ai requisiti prescritti degli alimenti in esse contenuti, per "confezione originale" non si intende qualsiasi involucro recante il nome del prodotto alimentare e quello del produttore, ma solo il recipiente chiuso, che serve a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione, sicché può essere aperto esclusivamente dal consumatore. Ed ancora (Sez. 3, Sentenza n. 28375 del 11/07/2006 Imputato: Sciacovelli): “In materia di disciplina degli alimenti, l'esonero di responsabilità del commerciante che pone in vendita prodotti non conformi alle prescrizioni di legge, allorché questi si presentino nelle confezioni originali e la non conformità riguardi requisiti intrinseci dei quali il venditore non sia a conoscenza, prevista dall'art. 19 della legge n. 283 del 1962, non è applicabile nel caso in cui non risulti sulla confezione la data di confezionamento del prodotto, atteso che sul commerciante grava l'onere di effettuare tutti i controlli necessari, tra cui quello di verificare che le etichette apposte sul prodotto contengano le indicazioni di legge”. Tanto premesso, le risultanze probatorie hanno evidenziato che l’odierno imputato, titolare dell’esercizio commerciale ove è stato posto in vendita lo yogurt risultato alterato, ha effettuato l’acquisto di plurime confezioni di yogurt della medesima marca XXXXXX nota ed accreditata sul mercato (cfr. in atti fatture di acquisto), effettuando gli ordinari controlli sulla merce posta in vendita nel caso in esame provenienti –ripetesi - da una nota casa di produzione. La prova testimoniale ha dato piena contezza che le confezioni poste in vendita ed acquistate dal consumatore che ebbe a riscontrare l’alterazione del prodotto, erano del tutto integre nel loro contenitore originale (i vasetti contenenti il prodotto non recavano lesioni, segni di apertura parziale o altro). Le confezioni, inoltre, recavano tutte le indicazioni di legge di composizione del prodotto, nonché la data di preparazione e la data di scadenza oltretutto non superata all’atto dell’apertura dell’involucro da parte del consumatore. Del resto, si tratta di prodotti preparati da una casa di produzione nota e consolidata sul mercato contraddistinti da involucri originali con proprie esclusive caratteristiche. Nessuna responsabilità può essere, dunque, attribuita al commerciante il quale si è limitato a porre in vendita prodotti nella loro confezione integra ed originale, priva di segni di alterazione, sulla quale erano riportate le indicazioni di legge e la data di scadenza, sicchè nessun altro controllo ulteriore poteva pretendersi da parte del rivenditore. In assenza di alterazioni della confezione originale, al commerciante non potevano affatto essere note le condizioni interne di alterazione del prodotto contenuto nel recipiente riscontrabili solo da parte del consumatore all’atto dell’apertura della confezione, dovute, peraltro, a fattori del tutto accidentali ed isolati ma non infrequenti per prodotti alimentari deperibili come lo yogurt (cfr. deposizione teste P.). Che si tratti di una alterazione del tutto estemporanea ed accidentale di un singolo prodotto si evince anche dal fatto che le altre confezioni di yogurt della medesima casa di produzione acquistate dal medesimo consumatore nello stesso contesto spazio-temporale, sono risultate niente affatto alterate o invase da muffa sicchè deve escludersi anche il difetto di produzione. A fronte di tale quadro processuale, non smentito da elementi di opposto tenore, s’impone il proscioglimento dell’imputato con la formula per insussistenza del fatto di cui al dispositivo P.Q.M. Letto l’art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non costituisce reato. Napoli, 14/12/2009 Il Giudice Dr.ssa Diana Bottillo . . . . . . _______________________ |
| < Prec. | Pros. > |
|---|






