| Vendita con incanto: termine deposito cauzione, perentorietà |
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| giovedì 04 febbraio 2010 | |
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Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 12 gennaio 2010 - Esecuzione immobiliare . Esecuzione forzata . Esecuzione immobiliare . Il termine che il giudice dell’esecuzione fissa per il deposito della cauzione è perentorio . [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Vittoria, sentenza n. 262 del 12 gennaio 2010] . (fonte: www.cortedicassazione.it) . . . . . La Corte ha stabilito il . “… seguente principio di diritto: <<<Il termine che il giudice dell’esecuzione fissa nell’ordinanza di vendita per il deposito della cauzione da parte degli offerenti (art. 576, primo comma, n.5 c.p.c.) è perentorio e non può essere perciò prorogato>>>. . . Nella Sentenza, si legge: (…) “ 6. La Corte osserva che la disposizione dettata dall’art.567 n.5) in effetti non qualifica il termine per il deposito della cauzione come perentorio o da osservare a pena di decadenza. Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte si trova più volte affermato, che la natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione e perciò il termine può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso …” . . . Per saperne di più, v. fonte (www.cortedicassazione.it ): . Massima http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2631 . Sentenza http://www.cortedicassazione.it/Documenti/262_01_10.pdf . . . . . ___________________________________ |
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