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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Lavoro. Mancanza conteggi, mansioni, nullità del ricorso Stampa E-mail
lunedì 08 febbraio 2010

Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza del 12 gennaio 2010

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Lavoro

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Ricorso per dichiarazione illegittimità del licenziamento e pagamento somme –  Processo del lavoro – Ricorso ex art.  414 c.p.c. – Allegazione conteggi – Omissione – CCNL errato - Nullità del ricorso - Sussistenza – Condanna del ricorrente alle spese processuali

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[Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Dott.ssa Flora Scelza, sentenza del 12.01.10]

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(Si ringrazia l’Avv. Maurizio Reggi, Foro di Napoli, per la cortese segnalazione)

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Nella sentenza

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>> … L’eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente è fondata e merita accoglimento.

Parte ricorrente, infatti, ha omesso di allegare al ricorso i conteggi analitici relativi alla somma richiesta in ricorso.

Essi infatti non risultano essere stati prodotti nè nella copia allegata al fascicolo d’ufficio, né nella copia notificata alla controparte. Tale omissione non consente né al giudicante né alla controparte di poter avere piena contezza dell’oggetto del giudizio, in quanto non è dato di evincere per quali titoli e causali venga richiesta la somma indicata nelle conclusioni del ricorso.

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TRIBUNALE DI NAPOLI- SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Flora Scelza ha pronunciato all’udienza del 12.1.10 la seguente

SENTENZA

nella causa n. 51492/08 R.G. Lavoro

TRA

Meviox   (ricorrente)

E

EDIL KKKK s.r.l., in persona del l.r.p.t. (resistente)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.12.08 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato per la EDIL KKKK s.r.l. dal 1.2.04 al 13.2.08  con mansioni di operaio edile, con orario lavorativo di nove ore al giorno per cinque giorni alla settimana ed il sabato dalle 7.00 alle 15.00 percependo una paga mensile di euro 1.000,00, affermava di on aver ricevuto una paga sufficiente ex art. 36 Cost. e di essere stato licenziato in data 13.2.08 senza preavviso per fine cantiere.

Chiedeva quindi al Giudice adito di dichiarare l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, dichiarare illegittimo ai sensi degli articoli 2118 e 2119 c.c. il licenziamento intimatogli e condannare parte resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 7.692,78, oltre accessori.

Con memoria depositata il 24.9.09 si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e mancata notifica dei conteggi analitici: in subordine, quanto al merito, affermava che il ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenza solo dal 6.2.06 al 13.2.08, percependo la paga contrattuale, ed era stato licenziato, con preavviso, a causa della fine dei lavori che si svolgevano nel antiere.

Chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande.

L’eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente è fondata e merita accoglimento.

Parte ricorrente, infatti, ha omesso di allegare al ricorso i conteggi analitici relativi alla somma richiesta in ricorso.

Essi infatti non risultano essere stati prodotti nè nella copia allegata al fascicolo d’ufficio, né nella copia notificata alla controparte. Tale omissione non consente né al giudicante né alla controparte di poter avere piena contezza dell’oggetto del giudizio, in quanto non è dato di evincere per quali titoli e causali venga richiesta la somma indicata nelle conclusioni del ricorso.

Deve rilevarsi, inoltre, che parte ricorrente non ha indicato specificamente quali mansioni abbia effettivamente espletato e ha fatto riferimento al CCNL per i dipendenti da Industrie Edili senza indicare perchè alla parte resistente sarebbe applicabile tale contratto collettivo. Inoltre ha impugnato genericamente il licenziamento senza indicare per quale ragione lo stesso sarebbe stato illegittimo.

Tali mancanze costituiscono violazione dell’art. 414 c.p.c., impediscono alla parte resistente di spiegare in maniera compiuta le proprie difese e al Giudice di conoscere la domanda giudiziale e di poter pronunciare in ordine alla stessa.

Deve quindi dichiararsi la nullità del ricorso.

 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

--dichiara la nullità del ricorso;

--condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 700,00, di cui 300,00 per onorario, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore parte resistente, antistatario.

Napoli, 12.01.2010

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa  Flora Scelza

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