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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
L’accesso alla pratica forense in uno Stato membro Stampa E-mail
martedì 09 febbraio 2010

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10.12.09 (Massimiliano  Castellone)

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L’ACCESSO ALLA PRATICA FORENSE IN UNO STATO MEMBRO

PUÒ ESSERE SUBORDINATO A CONOSCENZE AMPIE ED

APPROFONDITE DEL DIRITTO NAZIONALE

 (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10 dicembre 2009)

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Avv. Massimiliano  Castellone

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. 108/2009 del 10 dicembre 2009, resa nella causa C-345/08 tra le parti Krzysztof Pesla c/ Ministero della Giustizia del Land tedesco Meclemburgo-Pomerania anteriore, ha sancito che, sebbene il diritto comunitario richieda che le qualificazioni e l’esperienza di un candidato che ha conseguito la laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro vengano prese interamente in considerazione e nonostante vigano importanti direttive comunitarie in materia di libera circolazione degli avvocati, lo Stato membro “ospitante” ha il diritto di subordinare l’accesso alla pratica forense da parte di un cittadino proveniente da un altro Stato membro alla conoscenza ampia ed approfondita del proprio diritto nazionale.

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Tale sentenza, seppur resa a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice tedesco, assume contorni quanto mai importanti ed attuali in tempi di “migrazione” dei praticanti avvocato italiani in altri Paesi membri della UE al fine di portare a compimento il percorso di studi con il raggiungimento della qualifica di avvocato.

Ma vediamo più nel dettaglio il contenuto di detta sentenza.

Va premesso che in Germania l’esercizio di tutte le professioni legali regolamentate richiede il superamento del primo esame di Stato in seguito al completamento degli studi in diritto, nonché del secondo esame di Stato in diritto al termine di un tirocinio di preparazione. Tale tirocinio ha una durata di due anni e comprende, in particolare, parti obbligatorie che vengono svolte presso un giudice civile ordinario, un pubblico ministero o un giudice penale, un’amministrazione e un avvocato.

Ai sensi del diritto tedesco vigente, se un cittadino di un altro Stato membro ha conseguito, nel proprio Stato di origine, un diploma di laurea in giurisprudenza che gli consente di accedere, in tale Stato membro, al tirocinio post-universitario di preparazione all’esercizio della professione di avvocato, egli può chiedere che le sue conoscenze e capacità vengano dichiarate equipollenti a quelle certificate dal superamento del primo esame di Stato nelle cosiddette materie obbligatorie. Tali materie vertono in particolare sugli aspetti fondamentali del diritto tedesco civile, penale, pubblico e processuale.

L’equipollenza viene valutata sulla base del diploma universitario straniero e di qualsiasi altro diploma o certificato pertinenti prodotti. In caso di dichiarazione di equipollenza, l’interessato è ammesso al tirocinio preparatorio. Ove dalla valutazione comparativa non emerga l’equipollenza, o emerga solo un’equipollenza parziale, l’interessato può chiedere di sostenere un esame attitudinale.

Nella fattispecie in parola, il Ministero della Giustizia del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore ha negato al sig. Pesla, cittadino polacco, l’ammissione al tirocinio preparatorio senza il superamento di tale esame attitudinale. Prima della sua domanda d’ammissione, il sig. Pesla aveva ottenuto il diploma di laurea presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Poznań (Polonia), nonché i titoli accademici di «Master of German and Polish Law» e di «Bachelor of German and Polish Law» nell’ambito di un corso di formazione giuridica tedesco-polacca presso l’università di Francoforte sull’Oder (Germania). Secondo il Ministero della Giustizia, le conoscenze di un diritto straniero come quello polacco non possono essere riconosciute come equipollenti, tenuto conto delle differenze esistenti rispetto al diritto tedesco, e il Master of German and Polish Law non attesterebbe il livello richiesto di conoscenze in diritto tedesco. Il sig. Pesla ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Schwerin (Germania). Quest’ultimo ha chiesto alla Corte di Giustizia della UE di precisare i criteri che il diritto comunitario impone per la valutazione dell’equipollenza delle conoscenze giuridiche, da effettuarsi in seguito ad una domanda d’ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo.

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Nella sentenza che qui ci occupa, la Corte rileva che il caso de quo non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni delle direttive pertinenti in materia di libera circolazione degli avvocati. La Corte rammenta infatti che, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione delle condizioni di accesso ai tirocini preparatori alle professioni legali, gli Stati membri sono legittimati a definire le conoscenze e le qualificazioni necessarie. Tuttavia, per conciliare i requisiti nazionali così definiti con gli imperativi dell’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, quest’ultimo richiede che le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di ammissione di un cittadino di un altro Stato membro, effettuino un esame di equipollenza del complesso della formazione e dell’esperienza, accademica e professionale, prima di poter esigere dal candidato di sostenere un esame attitudinale.

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La Corte precisa che le conoscenze da prendere come riferimento per valutare se un candidato possa essere ammesso direttamente, vale a dire senza dover sostenere un esame di tal genere, alla pratica forense sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro interessato.

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Pomigliano d’Arco (NA) – Italy, febbraio 2010

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Avv. Massimiliano Castellone

Foro di Nola (NA) – Italy

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www.iussit.eu  

 

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