| L’accesso alla pratica forense in uno Stato membro |
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| martedì 09 febbraio 2010 | |
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10.12.09 (Massimiliano Castellone) . . L’ACCESSO ALLA PRATICA FORENSE IN UNO STATO MEMBRO PUÒ ESSERE SUBORDINATO A CONOSCENZE AMPIE ED APPROFONDITE DEL DIRITTO NAZIONALE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10 dicembre 2009) . Avv. Massimiliano Castellone . . . . . Tale sentenza, seppur resa a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice tedesco, assume contorni quanto mai importanti ed attuali in tempi di “migrazione” dei praticanti avvocato italiani in altri Paesi membri della UE al fine di portare a compimento il percorso di studi con il raggiungimento della qualifica di avvocato. Ma vediamo più nel dettaglio il contenuto di detta sentenza. Va premesso che in Germania l’esercizio di tutte le professioni legali regolamentate richiede il superamento del primo esame di Stato in seguito al completamento degli studi in diritto, nonché del secondo esame di Stato in diritto al termine di un tirocinio di preparazione. Tale tirocinio ha una durata di due anni e comprende, in particolare, parti obbligatorie che vengono svolte presso un giudice civile ordinario, un pubblico ministero o un giudice penale, un’amministrazione e un avvocato. Ai sensi del diritto tedesco vigente, se un cittadino di un altro Stato membro ha conseguito, nel proprio Stato di origine, un diploma di laurea in giurisprudenza che gli consente di accedere, in tale Stato membro, al tirocinio post-universitario di preparazione all’esercizio della professione di avvocato, egli può chiedere che le sue conoscenze e capacità vengano dichiarate equipollenti a quelle certificate dal superamento del primo esame di Stato nelle cosiddette materie obbligatorie. Tali materie vertono in particolare sugli aspetti fondamentali del diritto tedesco civile, penale, pubblico e processuale. L’equipollenza viene valutata sulla base del diploma universitario straniero e di qualsiasi altro diploma o certificato pertinenti prodotti. In caso di dichiarazione di equipollenza, l’interessato è ammesso al tirocinio preparatorio. Ove dalla valutazione comparativa non emerga l’equipollenza, o emerga solo un’equipollenza parziale, l’interessato può chiedere di sostenere un esame attitudinale. Nella fattispecie in parola, il Ministero della Giustizia del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore ha negato al sig. Pesla, cittadino polacco, l’ammissione al tirocinio preparatorio senza il superamento di tale esame attitudinale. Prima della sua domanda d’ammissione, il sig. Pesla aveva ottenuto il diploma di laurea presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Poznań (Polonia), nonché i titoli accademici di «Master of German and Polish Law» e di «Bachelor of German and Polish Law» nell’ambito di un corso di formazione giuridica tedesco-polacca presso l’università di Francoforte sull’Oder (Germania). Secondo il Ministero della Giustizia, le conoscenze di un diritto straniero come quello polacco non possono essere riconosciute come equipollenti, tenuto conto delle differenze esistenti rispetto al diritto tedesco, e il Master of German and Polish Law non attesterebbe il livello richiesto di conoscenze in diritto tedesco. Il sig. Pesla ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Schwerin (Germania). Quest’ultimo ha chiesto alla Corte di Giustizia della UE di precisare i criteri che il diritto comunitario impone per la valutazione dell’equipollenza delle conoscenze giuridiche, da effettuarsi in seguito ad una domanda d’ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo. . Nella sentenza che qui ci occupa, . . Pomigliano d’Arco (NA) – Italy, febbraio 2010 . Avv. Massimiliano Castellone Foro di Nola (NA) – Italy . . . . . . . . _________________________
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