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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Lesioni, maltrattamenti in famiglia, incapacità, assoluzione Stampa E-mail
mercoledì 10 febbraio 2010

Tribunale Penale di Nola, sentenza dell’  11 febbraio 2010

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Lesioni volontarie – Maltrattamenti in famiglia

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Le contusioni, l’ematoma e l’ecchimosi si inseriscono nel novero delle malattie e configurano il reato di lesioni volontarie

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Percosse – lesioni - stato di mente che fa escludere la capacità di intendere e di volere -  assoluzione

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[Tribunale di Nola,  coll. D) del 11/2/2009), dott.ssa Mariarosaria BRUNO Presidente – dott.ssa Agnese DI IORIO Giudice    dott. Martino AURIGEMMA Giudice, sentenza dell’11 febbraio 2009]

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(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)

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LESIONI VOLONTARIE

Elemento materiale: malattia intesa in senso molto lato, comprensiva di qualsivoglia alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorché lieve e circoscritta, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima.

Contusione, ematomi, ed ecchimosi: inserimento nel novero delle "malattie" – configurabilità del reato di lesioni.

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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Reato abituale – perfezionamento: insufficienza di singoli, sporadici episodi di percosse o lesioni, slegati tra loro – necessità di una reiterazione di condotte vessatorie, lesive dell'integrità fisica, della libertà o della dignità della persona, tali da determinare, nella vittima, uno stato di prostrazione permanente, caratterizzato da sofferenze, umiliazioni e privazioni continue ed ininterrotte.

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

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(omissis)

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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che, sulla scorta delle emergenze probatorie in atti, Tizio debba essere assolto dai delitti a lui ascritti in rubrica per difetto di imputabilità. La vicenda che è all'origine del presente procedimento, sulla scorta delle risultanze in atti (tutte pienamente utilizzabili ai fini della decisione in forza del consenso concordemente espresso dalle parti all'acquisizione al fascicolo processuale degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero), può essere ricostruita nel modo che segue.

Alle 14,41 del 31 dicembre 2007 A., presentatasi presso la stazione dei carabinieri del comune di  XXXX, sporse denuncia-querela nei confronti di suo figlio Tizio. Più in particolare, la A. riferì che Tizio -da circa due anni in cura presso il dipartimento di igiene mentale ed il SERT di Nola in quanto assuntore abituale di sostanze stupefacenti ed affetto da schizofrenia -negli ultimi tempi, con cadenza pressoché quotidiana, la minacciava di morte e la colpiva con calci e pugni per farsi consegnare delle somme di danaro. Ed invero in ben due precedenti occasioni, il 10 aprile 2006 ed il 17 novembre 2007, il Tizio era stato tratto in arresto per le aggressioni perpetrate ai danni della madre, con la quale conviveva nell'appartamento sito in via Zzzzz , a XXXX.

La persona offesa riferì, inoltre, che verso le ore 13,30 di quel giorno suo figlio, entrato in cucina, prese ad inveire contro di lei minacciandola con le testuali parole: "Oggi è il giorno giusto per ucciderti, ti farò morire. E' la fine dell'anno e la voglio passare da solo". Dopo averle scaraventato addosso una sedia di legno (che, schivata dalla persona offesa, andò a schiantarsi contro il muro, frantumandosi), il Tizio, armatosi di un martello, le intimò, quindi, di dargli "i soliti cento euro" minacciandola che, altrimenti, le avrebbe spaccato la testa.  Ricevuta dalla A. una banconota da cinquanta euro, l'imputato, evidentemente insoddisfatto, colpì la madre con un violento schiaffo al volto, per poi inseguirla attraverso la stanza brandendo il martello ed un coltello prelevato dal tavolo della cucina. Dopo essere stata colpita più volte con il martello alla schiena, la persona offesa riuscì, finalmente, a guadagnare l'uscita e si recò, quindi, dai carabinieri per denunciare l'accaduto.

Raccolta la denuncia della persona offesa, una pattuglia di carabinieri si recò presso l'abitazione della stessa. Giunti sul posto, i militari notarono il Tizio, persona a loro già nota per ragioni d'ufficio, uscire con aspetto molto trasandato dal portone di casa. Non appena si avvide della presenza dei militari, l'imputato tentò di darsi alla fuga ma venne immediatamente bloccato dagli operanti, che dopo averlo fermato lo sottoposero a perquisizione personale rinvenendo, nella tasca anteriore dei pantaloni, una banconota da cinquanta euro. Tratto in arresto il prevenuto, i carabinieri estesero, quindi, la perquisizione all'abitazione familiare, rinvenendo al suo interno, sul pavimento della cucina, oltre ad una sedia in legno gravemente danneggiata, un coltello in acciaio ed un martello dal manico in legno identici a quelli descritti dalla madre dell'imputato nella denuncia sporta poco prima in Caserma. La rappresentazione dei fatti offerta dalla persona offesa trova riscontro, invero, prim'ancora che nel rinvenimento della banconota da cinquanta euro sulla persona del Tizio e delle armi sul pavimento della cucina, nel referto medico in atti, rilasciato alle ore 14,00 del 31 dicembre 2007 dal pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola, nel quale si legge che la A., al momento del suo ingresso nel nosocomio, presentava escoriazioni al viso, dolenzia alla regione dorsale e contusioni diffuse per il corpo e venne giudicata guaribile in sei giorni. La ricostruzione dei fatti di causa univocamente emergente dalle esposte risultanze istruttorie consente di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio -ad avviso di chi scrive -la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento materiale dei reati ascritti alI'imputato ai capi a) e b) della rubrica.

Più in particolare, il comportamento tenuto dal Tizio appare senz'altro riconducibile, sul piano oggettivo, al delitto di estorsione aggravata contestatogli al capo a) della rubrica, potendo dirsi accertato che lo stesso, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, minacciando di morte sua madre A. e colpendola con uno schiaffo al volto e poi con ripetute martellate alla schiena, abbia indotto la vittima a consegnargli la somma di cinquanta euro.

I fatti accertati a carico dell'imputato consentono di ritenere integrata, inoltre, sul piano oggettivo, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 582 c.p., potendo dirsi provato in modo sufficientemente univoco che il Tizio abbia colpito ripetutamente al volto ed al corpo la A. procurandole escoriazioni al viso e contusioni al corpo giudicate guaribili in sei giorni.  Va sottolineato, a tal proposito, che, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto in esame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di malattia deve essere inteso in senso molto lato, come comprensivo di qualsivoglia alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorché lieve e circoscritta, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima. E' stato, in particolare, sostenuto in giurisprudenza che anche la contusione può essere ricondotta al genus della malattia, perché, "ledendo, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma importa un'alterazione patologica dell'organismo" (cfr., tra le altre, Casso pen., sez. VI, 16.3.1971, n. 343). Nello stesso ordine di idee, la Suprema Corte ha più volte affermato che anche alterazioni anatomiche di minima rilevanza, quali gli ematomi, le ecchimosi o le contusioni, vanno ricompresi nel novero delle "malattie" e, dunque, sussunte nella previsione dell'art. 582 c.p. (cfr., Casso pen., sez. I, 3.3.1976, n. 9480 e, tra le più recenti, Casso pen., sez. IV, 19.12.2005, n. 2433).

Quanto, poi, al delitto di maltrattamenti in famiglia contestato al capo c) della rubrica, lo stesso, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce una ipotesi paradigmatica di reato abituale, per il cui perfezionamento non sono sufficienti singoli, sporadici episodi di percosse o lesioni, slegati tra loro, occorrendo, invece, una reiterazione di condotte vessatorie, lesive dell'integrità fisica, della libertà o della dignità della persona, tali da determinare, nella vittima, uno stato prostrazione permanente, caratterizzato da sofferenze, umiliazioni e privazioni continue ed ininterrotte (cfr., tra le altre, Casso pen., sez. IV, 4.12.2003, n. 7192).

Ebbene, che una tale reiterazione di condotte vessatorie si sia verificata nel caso in esame si desume chiaramente -ad avviso di chi scrive -oltre che dal contenuto della denuncia querela del 31 dicembre 2007, dalle precedenti querele presentate dalla persona offesa il 31 marzo 2006 ed il 17 novembre 2007, nelle quali la A. rappresentava di essere stata fatta segno di continue minacce e violenze fisiche da parte del Tizio, nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese il 18 marzo 2006, presso la stazione dei carabinieri di XXXX, da M. sorella dell'imputato, la quale riferì che il Tizio aggrediva sistematicamente sia lei che sua madre e che in più di un'occasione aveva minacciato quest'ultima con un coltello da cucina. Posto, quindi, che la condotta dell'imputato, per come è stato possibile ricostruirla attraverso il complesso delle esposte emergenze probatorie, appare sicuramente riconducibile, sotto il profilo materiale, ai delitti di estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ipotizzati a suo carico in rubrica, Tizio . deve essere mandato assolto dai reati anzidetti in quanto, al momento della loro commissione, si trovava in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere, difettando, quindi, quel presupposto imprescindibile della colpevolezza (e, dunque, della responsabilità penale) costituito dall'imputabilità. Nella perizia psichiatrica eseguita, su incarico di questo Tribunale, dal dottor F. -dalle cui conclusioni questo Tribunale non intende discostarsi, apparendo le stesse logiche, razionalmente argomentate e pienamente compatibili con il complesso delle emergenze processuali -si legge, invero, che il Tizio, nel corso degli accertamenti peritali, ha mostrato una "florida sintomatologia psicotica, con la presenza di deliri di grandezza e di riferimento", affermando, tra l'altro, di essere in possesso di diversi titoli di laurea (in realtà mai conseguiti), di essere collaboratore di Bush e di essere stato a capo della FBI. Il perito riferisce, inoltre, di aver riscontrato, nel Tizio, dissociazione, incoerenza, incapacità di elaborazione razionale ed una seria compromissione dei poteri di critica e di giudizio.  Dall'analisi degli atti di causa e dall'esame diretto dell'imputato il perito ha tatto il convincimento che il Tizio sia affetto da una patologia psichiatrica piuttosto grave qualifìcabile come "psicosi delirante cronica a sfondo megalomanico", condizione che, cristallizzatasi, con tutta probabilità, da diverso tempo, ha "certamente influenzato la vita del soggetto e spesso molte sue scelte". Con più specifico riferimento ai fatti di causa, il Tizio ha evidenziato -a detta del perito -una totale incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, minimizzando le proprie responsabilità e riferendo, in particolare, di essersi arrabbiato perché la madre si rifiutava di dargli i soldi necessari per i suoi divertimenti, benché egli fosse proprietario del palazzo in cui vivevano. Tanto premesso, il perito è approdato alla conclusione, pienamente condivisa da questo collegio, che nel momento in cui teneva le diverse condotte delittuose delle quali è stato chiamato a rispondere in questa sede, il Tizio non avesse né la capacità di intendere il disvalore della propria condotta né la capacità di volere, vale a dire di autodeterminarsi in modo consapevole in vista del compimento o dell'evitamento dell'azione delittuosa. Quanto alla pericolosità sociale del Tizio, il perito, considerata la persistenza di una florida sintomatologia psicotica, la totale mancanza di consapevolezza della malattia, l'evidente insuccesso dei pregressi ricoveri ospedalieri e delle terapie farmacologiche praticate all'imputato e, non da ultimo, le prevedibili difficoltà di reinserimento nell'ambiente familiare di provenienza, nel quale sono stati consumati i reati in contestazione, conclude nel senso che, se rimesso in libertà, l'imputato potrebbe, con elevato grado di probabilità, reiterare le azioni delittuose delle quali si è reso responsabile.

Per quel che concerne, infine, la capacità dell'imputato di partecipare consapevolmente al procedimento penale, che si articola, secondo la psichiatria forense, nella capacità di comprendere il processo ed il ruolo svolto al suo interno dai diversi protagonisti, nella capacità di comprendere il tenore delle accuse, collaborando con il proprio difensore nella pianificazione di una strategia processuale, nell'identificare correttamente fatti e persone e nell'interessarsi all'esito del giudizio. Il perito afferma che "la maggior parte di tali capacità sembrano ridotte ma non assenti", sottolineando, in particolare, come l'internamento sia stato vissuto dal Tizio come una punizione per un comportamento sbagliato. La stessa tendenza dell'imputato a minimizzare le proprie responsabilità dimostra chiaramente -a giudizio del perito -come il Tizio sia consapevole dell'illiceità della propria condotta, pur non realizzandone il disvalore, ed abbia compreso il tenore delle accuse che gli sono state rivolte, dalle quali ha cercato di discolparsi, sia pure con una strategia difensiva definita "povera ed ingenua", arrivando a negare di aver picchiato la madre. Il perito conclude, quindi, nel senso che l'imputato, nonostante la grave patologia psichiatrica dalla quale è affetto, abbia costantemente mantenuto, durante tutto l'arco del processo, la capacità di stare in giudizio.

Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni, Tizio va senz'altro assolto dai reati ipotizzati a suo carico in rubrica, in forza del combinato disposto degli artt. 88 c.p. e 530 c.p.p., in quanto, nel momento della loro commissione, si trovava in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere.

L'accertata pericolosità sociale dell'imputato impone di applicare allo stesso, in via definitiva, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico (già applicata al Tizio, in via provvisoria, con provvedimento emesso dal g.i.p. in sede il 10 marzo 2008) per la durata di anni due.

Va, disposta, infine, la confisca e la successiva distruzione del martello e del coltello da cucina in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 88 c.p. e 530 c.p.p.,

-assolve Tizio dai reati a lui ascritti perché commessi da persona non imputabile.

Visto l'art. 222 c.p.,

-applica a Tizio la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni due.

-Dispone la confisca e distruzione delle armi in sequestro.

Letto l'art. 544, comma 30, c.p.p., riserva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Nola, 11.2.2009

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