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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
La richiesta di paghetta con violenza ai genitori, è estorsione Stampa E-mail
sabato 13 febbraio 2010

Tribunale di Nola, sentenza del 5 febbraio 2009

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Estorsione

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La richiesta di paghetta con violenza e/o minaccia ai genitori

integra il reato di estorsione

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[Tribunale di Nola Coll. B) Pres. Dr.ssa Napoletano, Giudici a latere Dr.ssa Zinno, Dr.ssa Borrelli, sentenza del 5 febbraio 2009]

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(massima a cura di Avv. Angelo Pignatelli)

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ESTORSIONE

Si configura nel caso in cui l’imputato chiede con violenza e/o minaccia ai genitori la paghetta in quanto la legislazione attuale non impone ai genitori di mantenere la prole anche allorché si tratti di figli maggiori di età che non svolgano, per propria scelta, un'attività lavorativa

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CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE

Stato di tossicodipendenza – esclusione della causa di giustificazione ex art. 89 cp, poichè la determinazione a porsi in un'alterata condizione fisica e mentale viene assunta dall'imputato consapevolmente, con la conseguenza che lo stesso deve rispondere di tutti gli effetti derivanti dalla condizione di dipendenza e quindi anche del comportamento illecito posto in essere

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CAUSE DI NON PUNIBILITA’ EX ART. 649 c.p.

Applicazione alle ipotesi tentate dei delitti contro il patrimonio,  solo se non siano commessi con violenza alle persone – esclusione dalla operatività delle sole ipotesi criminose consumate di cui agli artt. 628, 629 e 630 codice penale e le rispettive forme tentate commesse con violenza

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

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(omissis)

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MOTIVI DELLA DECISIONE

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Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale e degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, l'imputato vada dichiarato colpevole dei reati allo stesso contestati.

Questa è la sintesi del compendio probatorio acquisito.

Il teste della pubblica accusa F., Appuntato dei c.c. in servizio presso la Stazione di XXXX, ha riferito dell'accesso effettuato presso l'abitazione della famiglia S., a seguito di richiesta di intervento da parte di S.F. al momento del suo arrivo, il militare aveva verificato la presenza di un'ambulanza del 118 e quella di S.F., S.G. e S.L., la quale si trovava seduta sulle scale interne della casa e presentava escoriazioni, così come il marito, che aveva il collo arrossato.

L'operante constatava che vi erano numerose bottiglie rotte sul pavimento dell'androne e che la porta di ingresso dell' abitazione sembrava essere stata sfondata da un calcio.

Anche l'imputato si trovava in casa, ma si era chiuso in una stanza da cui era poi uscito solo a eguito delle insistenze dei c.c. A detta del teste, un anno prima, presso quella famiglia vi era stato un altro intervento per analoghi motivi, curato dalla Stazione dei c.c. di Zzzz. La madre dell'imputato, persona offesa nel presente procedimento, ha spiegato al Tribunale che vi era stato un deterioramento dei rapporti dell'intero nucleo familiare con il figlio A., legato alla scoperta della sua tossicodipendenza; a tale scoperta si era giunti dopo alcuni tentativi di curare quello che appariva un malessere psichico del S., nel corso dei quali uno dei medici che lo aveva avuto in cura aveva segnalato la possibilità che egli facesse uso di droga. La teste spiegava che la situazione in famiglia, a causa del figlio, era di assoluta invivibilità ("Prima era il numero uno, mò era diventato zero, la casa nostra era un inferno"), posto che l'imputato pretendeva denaro per l'acquisto dello stupefacente oltre che di utilizzare le autovetture del fratello e del padre. Le richieste di denaro ammontavano a dieci-venti euro ciascuna, avanzate anche quattro-cinque volte a giorno, soldi che non gli venivano dati in ragione delle condizioni economiche dei genitori che non consentivano questi esborsi e del fatto che essi sapevano che l'imputato avrebbe utilizzato le somme per comprare droga. Le modalità attraverso cui le richieste venivano formulate erano variabili, a seconda del suo bisogno di acquistare stupefacente, in presenza del quale, il S. urlava, rompeva bottiglie, rompeva vetri, "si arrabbiava" con la madre e con i fratelli che, a loro volta lo picchiavano; in particolare egli utilizzava le urla come strumento di pressione verso i genitori, confidando sul fatto che essi avrebbero ceduto alle richieste di denaro per evitare l'imbarazzo con il vicinato. Allo scopo di risolvere la penosa situazione, erano stati coinvolti anche soggetti estranei alla famiglia (tra i quali un maresciallo dell' Arma ed il parroco del paese), ma senza esito; il figlio, per fatti analoghi, era stato arrestato un anno prima dai C.C. di Zzzz. La teste affermava di non avere mai ricevuto "paliate" dal figlio A. ma che questi l'aveva spintonata (il termine spintoni è stato molto usato nelle deposizioni della S. e di S.G.) nelle occasioni in cui ella aveva cercato di dividerlo dal padre, con cui litigava a causa delle richieste di denaro, e quando la donna, allorché il S. le chiedeva soldi, "gli rompeva le scope addosso" e l'imputato cercava di trattenerla. Quanto alle violenze tra l'imputato ed il padre, questi -secondo la donna interveniva quando il figlio rompeva le suppellettili presenti nell'abitazione, schiaffeggiandolo, mentre il figlio si limitava a trattenere il genitore per il bavero.

Alla domande provocatorie del P.M. circa la volontà della teste di riprendere in casa l'imputato, ella si opponeva manifestando tutta la sua sofferenza di madre per lo stato di detenzione del figlio ("E una mamma può vivere serenamente ? Se stava fuori stava male, mò che sta carcerato sta ancora più male. Una mamma può vivere bene ? No!"), ma evidenziando che il S. non poteva rientrare in casa perché si sarebbe determinata la stessa situazione di vera e propria invivibilità di prima dell'arresto (P.M.: "E a casa non può stare ?" S.: " E come sta a casa? A cercare soldi ea fare il bordello, come lo teniamo a casa ?" P.M.: "perché le da fastidio ?" S.: "Che fastidio ci deve dare più, ci deve uccidere solo, non era meglio che ci uccideva e non urlava tutta la notte?" ed, ancora, P.M.: "Ho capito, quindi lei dice che da quando A. si droga a casa sua c'è la guerra, ha detto ? S.: "La guerra? lo non me la ricordo la guerra, come si dice del '15 del '40, la guerra era niente, le urla stanno ancora nelle mura, io la notte sogno sempre che quelle urla, poi me lo sento sempre legato vicino al cancello. Circa l'episodio accaduto il 15.3.08 (di cui ai capi 2 e 3), la donna raccontava che l'imputato si era avvicinato al letto dove lei ed il marito stavano dormendo, aveva sollevato il piumone ed aveva chiesto denaro dopo aver afferrato il padre per il bavero del pigiama; da qui era iniziata una lite tra il marito della teste -che si era opposto alla richiesta ed aveva preso a schiaffeggiarlo -ed il figlio, lite che si era protratta fino a quando i due uomini avevano raggiunto la sommità della scala che conduce alla zona giorno dell' abitazione (dinanzi alla porta della camera da letto padronale) da dove, a causa di spintoni, la S. era caduta per le scale  ("Cominciammo a litigare, quello dava gli spintoni e andai pure per le scalinate"). Quanto alla genesi della sua caduta lungo la scalinata, la teste ha fornito al Tribunale informazioni non particolarmente chiare, sulla cui lettura critica In termini probatori ci si soffermerà in seguito. In particolare, la donna, dopo aver proferito l'espressione sopra riportata circa gli spintoni, ha corretto il tiro, rappresentando di essere intervenuta a dividere il marito ed il figlio e di essere caduta in conseguenza di questo intervento, ma di non essere certa che il figlio l'avesse spinta. All'ospedale le avevano diagnosticato solo uno "!'>pavento, con cinque giorni di  prognosi, dopo averla sottoposta ad una radiografia e nonostante lei avesse insistito per l'indicazione nel referto di una prognosi più severa. Quanto ai cocci di bottiglie trovati dai militari, la donna ha spiegato che si trattava di un'intera cassetta di birre che l'imputato aveva rotto quella sera, precisando, tuttavia, che il figlio non le aveva lanciate verso di loro né ne aveva utilizzato i frammenti come arma impropria.

L'intervento dei c.c. era stato chiesto dal figlio F. e la denunzia -sporta dal marito quella sera, ma che risultava confermata anche dalla teste e che il P.M. ha ripetutamente utilizzato per le contestazioni -le era stata riletta dai C.c. allorché era ritornata dall'ospedale, ma la donna dichiarava di essersi trovata, in quel momento, in un forte stato confusionale.

In merito all'episodio accaduto presso l'abitazione della madre …., la donna spiegava che il figlio A. le aveva richiesto denaro e che, nel contesto, allorché ella era in piedi impugnando una "mazza ,. e cercava di picchiarlo, l'imputato l'aveva fatta bruscamente sedere sulla sedia, afferrandola sotto la spalla. Sul ruolo del marito nella vicenda, invece, la teste ha reso dichiarazioni tanto confusionarie da risultare assolutamente incomprensibili. Su richiesta della difesa, la S. ha affermato che, prima di scoprire della sua tossicodipendenza, lei ed il marito davano piccole somme all'imputato per bisogni quotidiani, nel contempo precisando che il S. lavorava come giardiniere Il teste S.F., fratello dell'imputato, ha confermato che i rapporti intrafamiliari si erano deteriorati nell' anno precedente a causa della tossicodipendenza dell'imputato e che il medesimo aveva iniziato a chiedere, solo per quanto avvenuto in sua presenza, due-tre volte al giorno somme di denaro ai genitori (non al teste perché "già sa qual è la risposta ") eda ….. il pazzo ", rompendo bottiglie, urlando e minacciando anche l'incolumità fisica del padre e della madre, tanto che il dichiarante definiva il fratello "uno che toglie la dignità umana ". Quanto a scontri fisici dell'imputato con il padre e la madre, il testimone riferiva che in sua presenza non si erano verificati, mentre aveva saputo dai suoi che essi avevano subito spintoni ma mai aggressioni più eclatanti, dalle quali egli ipotizzava che il fratello si astenesse temendo una sua reazione. Quanto all'episodio della sera del 15 marzo, egli ha spiegato di aver udito provenire dal corridoio, allorché stava dormendo nella sua camera, delle grida e di avere constatato che era in atto il solito tentativo di ottenere denaro da parte dell' imputato, posto in essere minacciando di ",sfondare" tutto e rompendo bottiglie contro il muro e la ringhiera, senza però utilizzarle per minacciare i genitori. Il fratello ed il padre, sulla sommità della rampa, erano venuti alle mani, la madre aveva cercato di dividerli e l'imputato l'aveva spinta per le scale (S.F.: E' successo che mia madre è intervenuta, lui l'ha presa e l'ha spinta ed è caduta per le scale mia mamma';' Pres: "Lei ha visto questo gesto di suo fratello ? S.F.: "si'), dopodiché il teste era intervenuto allontanando l'imputato. I genitori gli avevano poi raccontato tutto quello che era successo in camera da letto in termini conformi a quanto spiegato dalla madre e dal padre al Tribunale. S.G., padre dell'imputato, ha raccontato in udienza che il figlio, da qualche mese prima (dell'arresto), aveva assunto un atteggiamento anomalo, in quanto non gli bastava più quanto guadagnava, ma pretendeva ed otteneva soldi (anche con la forza ed in modo aggressivo) e l'utilizzo della macchina, fino a quando i familiari avevano scoperto la sua tossicodipendenza; prima che la situazione degenerasse, i genitori gli elargivano, nei momenti in cui l'imputato non lavorava, una piccola somma per le spese quotidiane. A seguito delle contestazioni del P.M., emergeva che l'imputato aveva più volte aggredito i genitori per ottenere denaro, tanto da essere arrestato per fatti analoghi. Anche i tratti essenziali dell' episodio del pomeriggio del 15 marzo dello scorso anno (capo l) sono emersi grazie alle contestazioni effettuate dal P.M.: l'imputato, dopo aver raggiunto il genitore presso un fondo di proprietà della nonna materna F.V., aveva domandato al padre del denaro -che questi gli aveva rifiutato -per poi prendere l'autovettura ed allontanarsi. Dopo tale contatto con il padre, l'imputato era andato a casa della nonna dove si trovava la madre, che aveva aggredito e percosso, facendola cadere da una sedia, allo scopo di ottenere denaro; mentre l'uomo stava soccorrendo la consorte, era giunto nuovamente il S. che, con fare aggressivo, aveva chiesto soldi al padre il quale, temendo per l'incolumità propria e della moglie, gli aveva consegnato lO euro. In merito all' episodio avvenuto nella serata di quello stesso giorno (capi 2 e 3), la persona offesa ha spiegato dell'incursione dell'imputato nella camera da letto, del fatto che il figlio lo aveva afferrato per il bavero del pigiama dicendo che, se non gli avesse dato i soldi, sarebbe finita male, e della colluttazione che ne era scaturita sul pianerottolo, nel corso della quale la moglie era caduta per le scale. Circa le genesi di quest'ultimo evento, il teste affermava di non avere visto direttamente la dinamica ed ipotizzava che la caduta fosse derivata dalla colluttazione in cui la S. era intervenuta per dividere padre e figlio, mentre poi, a domanda specifica del Tribunale, il teste rispondeva che aveva visto l'imputato spintonare la madre per allontanarla. Anche questo testimone chiariva che le bottiglie erano effettivamente state rotte dal S., ma non specificava che esse fossero state usate contro di loro. Il referto medico prodotto dalla Pubblica Accusa è stato rilasciato dall'ospedale S. Maria della Pietà di Nola alla S. alle ore 00.45 del 16.3.08 e riporta una diagnosi di accettazione che, per quanto è dato evincere dalla copia agli atti del Tribunale, attiene alle conseguenze di un trauma alla spalla destra, con note anamnestiche ed obiettive indicate in "stato ansioso reattivo"; dal documento risulta, inoltre, che la persona offesa è stata sottoposta a radiografia alla spalla destra e che la patologia che le è stata riscontrata è stata giudicata guaribile in cinque giorni. Ai medici che l'hanno visitata, infine, la S. ha spiegato di essere stata aggredita da persona a lei nota. Agli atti vi è, inoltre, il verbale di arresto in flagranza di reato del S. redatto da personale della Stazione dei c.c. di XXXX (tra cui l'App. F.) il 16.3.08 alle ore 4.00 a seguito dell'intervento presso l'abitazione dell'imputato. L'esame dell'imputato non ha fornito particolari dati al Collegio, atteso che egli si è limitato a chiarire che, all'epoca dei fatti, faceva uso di stupefacenti e che i genitori, quando appresero della sua condizione di tossicomane, smisero di dargli denaro, per poi concludere l'esame in maniera contraddittoria affermando che la madre gli consegnava i soldi spontaneamente, senza neanche attendere una sua richiesta (Signora, mia madre me li metteva sotto il tavolo non è che glieli dovevo chiedere, capisce?)

Queste le risultanze processuali, va premesso, prima di ogni altro commento, che nell' istruttoria dibattimentale si è percepito un certo atteggiamento di reticenza dei genitori, che ha costretto il P.M. ad operare delle contestazioni (a cui sono seguite quasi sempre conferme) ed il Tribunale ad intervenire più volte per chiedere conto delle difformità segnalate dalla pubblica accusa; tuttavia, nonostante tali difficoltà, l'esame dei testimoni ha consentito una compiuta ricostruzione dei fatti superando quelle che, nei processi relativi a reati commessi in ambito familiare, sono difficoltà ricorrenti, legate alla volontà degli accusatori -superata la fase dell'esasperazione che ha condotto alla prima denunzia -di difendere i propri congiunti dalle conseguenze giuridiche di quanto commesso. Nonostante i maldestri tentativi di ridimensionamento delle responsabilità dell'imputato da parte dei genitori -accompagnate da richieste di aiuto per il congiunto che "ha bisogno di essere curato" -il quadro che è scaturito dalle deposizioni dei S. e della S. è quello di una famiglia distrutta dai comportamenti del congiunto, che, per il bisogno di procurarsi il denaro necessario per acquistare stupefacente, rivolgeva ai genitori continue richieste di denaro, anche arrivando alle minacce ed allo scontro fisico. In punto di attendibilità dei testi, deve dirsi che proprio le difficoltà e le resistenze incontrate nel riferire delle vicende familiari rassicurano circa l'inesistenza di intenti calunniatori alla base del loro agire; quanto a fonti di prova di matrice non familiare, giova rammentare, in primo luogo, quanto dichiarato dal teste F. pubblico ufficiale nell' esercizio delle proprie funzioni e, pertanto, soggetto della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare -e quanto versato nel verbale di arresto del S., oltre alle informazioni ricavabili dal referto medico rilasciato alla S., che attesta di un trauma alla spalla destra (tale da rendere necessaria una radiografia) e di uno stato d'ansia giudicati guaribili in cinque giorni ed attribuiti, dalla paziente, a persona nota.

Sulla base dei dati esposti, quindi, può affermarsi che sussistono gli elementi costitutivi dei reati contestati dall'Ufficio di Procura. Con riferimento al delitto sub 1), esso è stato ricostruito soprattutto grazie alle informazioni attinte da S. G. il quale ha spiegato la sequenza degli eventi (l'imputato chiede al padre denaro presso il fondo della nonna! il padre non accede alla richiesta! l'imputato chiede denaro alla madre presso l'abitazione della nonna! la aggrediscel sopraggiunge il padre che viene informato dell' accaduto. l'imputato avanza nuova richiesta Iii padre, impaurito per quello che era accaduto alla moglie, consegna la somma). In merito a questo episodio si rendono necessarie due osservazioni. La prima è legata alla portata della violenza adoperata nei confronti della S. che il S. -a seguito di una richiesta di denaro non accolta -ha spinto bruscamente sulla sedia, tanto da farla cadere; orbene, tale comportamento integra senza dubbio alcuno la violenza richiesta dalla norma incriminatrice, trattandosi di un' attività di coazione fIsica della vittima finalizzata ad ottenere quanto domandato. La seconda riflessione riguarda la sequenza causa / effetto tra la condotta violenta testè descritta nei confronti della madre e l'ottenimento della somma da parte del

padre. Ed, invero, benché S.G. non avesse assistito dalla violenza perpetrata ai danni della S., la portata evocativa e minatoria di una nuova richiesta rivolta al genitore dopo che la precedente era stata disattesa ed allorchè quest'ultimo era impegnato a soccorrere la moglie rispetto alla caduta causata dall'imputato in occasione della richiesta pregressa, appare indiscutibile, avendo indubbiamente l'imputato fatto affidamento sulla portata intimidatoria dell'azione violenta già posta in essere. D'altra parte, a riprova del fatto che sia stata proprio l'aggressione alla madre ad indurre il padre ad accedere alla richiesta, deve osservarsi che poche ore prima S.G. l'aveva respinta entre, nel momento in cui ha appreso di quanto occorso alla moglie, si è piegato, per cui è evidente come sia proprio tale evento il quidpluris determinante rispetto alla dazione. Sotto altro profilo può dirsi che le condotte aggressive dell'imputato nei confronti dei genitori di quel pomeriggio rappresentano una sequenza unica, culminata con l'ottenimento del profitto da parte dell'imputato, sequenza in cui la violenza è stata rivolta contro un soggetto diverso da quello destinatario della richiesta poi accolta, sulla volizione del quale ha, tuttavia, inciso proprio l'azione perpetrata dall' imputato nei confronti della S.. Giova osservare, inoltre, -e tale ragionamento vale anche per la fattispecie di cui al capo 2) -che appare priva di pregio l'argomentazione spesa dalla difesa in sede di discussione circa la necessità di derubricare il reato ipotizzato dal P.M. in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Com'è noto, l'elemento distintivo tra il reato di ragioni fattasi e quello di estorsione è rappresentato dal fàtto che, nel primo caso, la pretesa dell'agente è fondata sulla ragionevole opinione che la richiesta sia espressione di un diritto, mentre, nel secondo caso, il reo mira a conseguire un profitto di cui conosce l'ingiustizia.  Ebbene, nel caso di specie, va escluso che il S. potesse giustificatamente agire nella convinzione di esercitare un proprio diritto atteso che egli era maggiorenne, oltre che abile al lavoro, e la legislazione attuale non impone ai genitori di mantenere la prole anche allorché si tratti di figli maggiori di età che non svolgano, per propria scelta, un'attività lavorativa. In altri termini, deve escludersi che l'imputato potesse ritenere ragionevolmente sussistente un obbligo dei genitori di fornirgli "la paghetta", che, peraltro, egli avrebbe poi utilizzato -come ben sapevano i congiunti -per acquistare lo stupefacente.

Per quanto concerne il capo 2), la contestazione ha trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale -che ha evidenziato come l'imputato abbia compiuto, nella tarda serata del 15.3.08, più atti finalizzati ad ottenere somme di denaro dai genitori -con le precisazioni che seguono. Ed, invero, deve dirsi accertato, sulla base delle dichiarazioni convergenti dei tre appartenenti alla famiglia S. (di cui si è detto), che i genitori sono stati svegliati dall' imputato durante la notte e costretti ad alzarsi dal letto a causa dell'incursione di quest'ultimo nella loro camera, intromissione finalizzata a rivolgere loro l'ennesima richiesta di denaro. Altro aspetto che ha trovato conferma nel corso del dibattimento è che la S. è caduta dalle scale in occasione del suo intervento per separare padre e figlio, a seguito di una spinta di quest'ultimo; chi ha fornito un significativo contributo di chiarificazione sul punto è stato il fratello dell' imputato, il quale ha dichiarato e poi ribadito di aver visto il fratello spingere la madre per le scale: Sul punto va detto che, mentre può ritenersi che gli altri due testimoni non abbiano potuto rendersi conto di ciò che accadeva, data la concitazione del momento ed il coinvolgimento diretto nello scontro, S.F. è una fonte di prova particolarmente affidabile, in quanto, essendo accorso dalla sua camera da letto quando la colluttazione era in atto, ha potuto godere di una prospettiva a distanza che rendeva visibili i movimenti di ciascuno.

Ciò che può, al contrario, dirsi processualmente emerso in termini differenti dalla contestazione del P.M. sono le modalità della condotta violenta nei confronti del padre, posto che sia la S. che S.G. hanno affermato che l'imputato aveva non già messo le mani al collo del genitore, ma lo aveva afferrato per il bavero del pigiama, ricostruzione che comunque non esclude la connotazione violenta dell'azione dell'imputato.

Quanto alla rottura delle bottiglie, gli elementi raccolti consentono di affermare che la stessa è stata utilizzata quale ulteriore strumento di pressione verso i genitori ma non che le stesse, ovvero i cocci derivati dalla frantumazione, siano stati adoperati contro la madre come armi improprie, così come descritto nell' imputazione, tanto imponendo di escludere l'aggravante dell'utilizzo dell'arma contestata dal P.M al capo 2). Venendo, nel caso in esame, in rilievo un'ipotesi di tentata estorsione, realizzata con violenza, va, infine, sottolineato che non opera la causa di non punibilità di cui al comma l dell'art. 649 c.p.. Sul punto occorre, infatti, richiamare l'ormai prevalente e da tempo UnIvoca giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità di cui al comma primo dell'art. 649 c.p., se non si applica, per il disposto del comma 3 dell'art. U.C., alle ipotesi consumate dei delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., trova invece applicazione in relazione alle ipotesi tentate dei delitti da ultimo indicati, sempre che gli stessi non siano commessi con violenza alle persone (cfr Cass Pen Sez. 2 n. 11861 del 13 marzo 2003; n. 38262 del 15 novembre 2002;n. 20110 del 5 aprile 2002; n. 22628 dell'8 maggio 2001, tutte conformi all'indirizzo espresso da Cass pen. sez. 2 del 18 maggio 1995 n 8470, in cui fu affermato che " ... non è punibile il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del coniuge; nella specie deve trovare applicazione, infatti la causa di non punibilità prevista dali 'art. 649  cod pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati-dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettiva forme tentate -di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen; e dali 'altro, tutti i delitti contro il patrimonio anche tentati commessi con violenza ').

Dall'applicazione di tale orientamento, discende che, nel caso in cui venga in rilievo un fatto integrante gli estremi del delitto di estorsione tentata, realizzata solo con minaccia e non anche con violenza, lo stesso, se è commesso in danno di una delle persone indicate al comma l dell'art. 649 c.p., non è punibile; mentre se viene in rilievo -come nel caso che ci occupa -un'ipotesi di tentata estorsione realizzata con violenza alla persona, la causa di non punibilità non opera, con la conseguenza che, pur se il reato è commesso in danno di una delle persone indicate al comma 1) dell'art. 649 c.p., lo stesso sarà punibile.

In ordine al capo 3), giova osservare che la genesi della patologia riscontrata dai medici dell' ospedale di Nola deve individuarsi nella caduta dalle scale, imputabile, come già osservato, a S.A.; le lesioni appaiono documentate dal referto medico e dalle dichiarazioni del teste F. che ha constatato de visu la presenza di escoriazioni sul corpo della S.

Corretta, con riferimento al delitto in argomento, è la contestazione da parte del P.M. delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 co. 1 n. 1), 61 n. 2) e 577 co. 1 n. 1) c.p. (nei termini specificati nell'incolpazione), in quanto le lesioni sono state cagionate ad un ascendente dell' imputato ed al fine di commettere il delitto di estorsione rubricato al capo 2).

Sussiste, altresì, il reato di cui all'art. 572 c.p. contestato al capo 4), posto che il racconto delle vittime e del figlio F. ha dato conto di una ripetizione di richieste di denaro e di condotte in varia misura aggressive che, lungi dal manifestarsi quali episodi sporadici, appaiono espressione di una condotta abituale tenuta dall'imputato nei confronti dei congiunti -non lesinando di concretizzarsi

in situazioni in cui ciò, oltre a tutto il resto, poteva anche provocare un estremo imbarazzo nei confronti di terzi. Tali condotte si sono estrinsecate in atti determinanti sofferenze fisiche e morali,

realizzati in momenti successivi ma caratterizzati da un nesso di abitualità e dal medesimo intento vessatorio, palesante un atteggiamento ed una consuetudine di prevaricazione da parte dell'imputato, tale da creare all' interno della famiglia un clima di paura del quale appare emblematico il paragone, operato dalla S.,tra la situazione familiare e la guerra.

Alla luce di queste considerazioni, va quindi dichiarata la penale responsabilità dell' imputato S. A. per i fatti illeciti a lui contestati, che devono ritenersi unificati dal vincolo della continuazione, essendo espressione di una medesima risoluzione criminosa estrinsecatasi in più condotte eteroaggressive tutte realizzate nei confronti dei genitori.

Quanto al trattamento sanzionatorio, SI ritiene possano essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, atteso il suo stato di incensuratezza e la natura dei reati a lui ascritti, così come può essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) (invocata anche dal P.M.), posto che gli importi richiesti ai genitori erano di modesta entità; deve invece escludersi, come già osservato, la circostanza aggravante di cui agli artt 629 co. 2 in reI. all'art. 628 co. 3 n. l) c.p., contesta al capo 2). Circa la tesi difensiva -palesata in sede di discussione -legata all'incidenza sulle azioni dell'imputato di un vizio parziale di mente -occorre segnalare che non vi è alcun elemento in atti per ritenere che il S. non fosse, al momento del fatto, pienamente capace di intendere e di volere, non avendo la difesa documentato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di alcuna patologia psichica del proprio assistito ma risultando solo che il soggetto era un soggetto dedito all'uso di stupefacenti.  Peraltro, nel caso della tossicodipendenza -al di là del caso limite in cui l'azione venga realizzata in stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti previsto dall'art. 95 C.p. -la determinazione a porsi in un'alterata condizione fisica e mentale viene assunta dall'imputato consapevolmente, con la conseguenza che lo stesso deve rispondere di tutti gli effetti derivanti dalla condizione di dipendenza e quindi anche del comportamento illecito posto in essere, non determinando tale condizione alcuna causa di giustificazione o di non punibilità dei fatti commessi né l'applicabilità della riduzione di pena scaturente dal dettato dell' art. 89 c. p. (ma rappresentando, al contrario, una circostanza aggravante del reato, qualora la dedizione all'uso dello stupefacente sia abituale).

Pertanto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., per le modalità dell'azione, per la sussistenza di un danno e considerando altresì la capacità a delinquere del colpevole, ritiene questo Giudice di condannare l'imputato alla pena finale di anni  tre, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa -a cui si perviene secondo il  seguente calcolo:

• pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo l): anni cinque di reclusione ed € 700,00 di multa;

• pena ridotta, per la concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4) c.p., ad anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa;

• pena ulteriormente ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni due, mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa;

• pena aumentata, ex art. 81 co. 2 c.p. per il reato di cui al capo 2), ad anni tre di reclusione ed € 550,00 di multa;

• pena aumentata, ex art. 81 co. 2 C.p. per il reato di cui al capo 4), ad anni tre, mesi cinque di reclusione ed € 650,00 di multa;

• pena aumentata, ex art. 81 co. 2 c.p. per il reato di cui al capo 3), ad anni tre, mesi sei di reclusione ed € 700,00 di multa.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p., deve applicarsi a S. A. la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.  In considerazione della complessità delle questioni affrontate, il Collegio si riserva il deposito dei motivi in giorni cinquanta e, ai sensi dell'art. 304 co. 1 lett c) c.p.p., dichiara, durante la pendenza di detto termine e fino alla sua scadenza, sospeso quello di custodia cautelare.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara S.A. colpevole dei reati a lui ascritti -esclusa, relativamente al delitto di cui al capo 2), la circostanza aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relaz. all'art. 628 co. 3 n. l C.p.-e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, riconosciuta la circostanza delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4) c.p., lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare.

Letti gli artt. 28 e 29. c.p., applica a S. A. l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

fissa il termine di giorni cinquanta per il deposito della motivazione.

Letto l'art. 304 co. I lett. c) c.p.p., dichiara, durante la pendenza di detto termine, sospesi i termini di custodia cautelare nei confronti di S. A. sino alla scadenza del suddetto termine.

 

Il Giudice estensore

Il Presidente

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