venerdì 03 settembre 2010
Home
Cerca nel sito
Cerca in Vecchio Archivio
Registrati - Accedi
.
Articoli e commenti
.
Civile e Procedura
Esecuzione
Fallimenti - Societario
Lavoro e Previdenza
Proprietà e Possesso
.
Penale
Procedura Penale
.
Giudice di Pace
GdP - ricerca ricorso
.
Notificazioni
Iscrizione a ruolo
Procura alle liti
Parcella
.
Amministrativo
Diritto di Famiglia
Immigrazione
Tributario
.
Sentenze, C.Cost.,CdS,...
Leggi - Decreti - Circolari
Convegni
.
Archivio Newsletter
Contatti
UTILITA'

> Nola TRIBUNALE
> Danno biologico, NOLA
> Ordine Avvocati Nola
> Registrazione SENTENZA
> MINISTERO GIUSTIZIA
> Ricerca Ufficio Giudiz
> Corte dei Conti
> UE Diritto/sentenze
> i - per il cittadino


> Assicurazioni, elenco
> Imprese, sede legale
> Catasto - RR.II
> Bollo auto, calcolo
> ISTAT
> Interessi -Rivalutaz.
> Codice Fiscale
> Autotutela istanza
> Autocertificazioni
> Elenco telefonico
> C.A.P. cod.avv.post.
> Raccomandate (p.t.)
> Mappe Google
> Treni (Trenitalia)
> Beni Culturali, Ministero
Newsletter
Iscriviti gratis alla nostra newsletter

Nome:

Email:

Ricezione mailings in HTML
Iscriviti Cancellati
Cerca in archivio

>> Autovelox
>> Casa coniugale
>> Condominio
>> Danno biologico
>> Decreto ingiuntivo
>> Fermo amministrativo
>> Gratuito patrocinio
>> Improponibilità
>> Inadempimento
>> Insidia trabocchetto
>> Licenziamento
>> Locazione
>> Prescrizione
>> Protesto illegittimo
>> Responsabilità
>> Revocatoria
>> Sfratto
>> Testamento
>> Viaggio aereo

Penale
>> Abuso di ufficio
>> Calunnia
>> Estorsione
>> Falso ideologico
>> Indagini preliminari
>> Ingiuria
>> Omicidio colposo
>> Parte civile
>> Querela
>> Ricettazione
>> Stupefacenti
>> Udienza preliminare
Preleva le news RSS
ON-line
Abbiamo 154 visitatori e 2 utenti online
IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Sostituzione targa a vettura trafugata - Reato di riciclaggio Stampa E-mail
sabato 20 febbraio 2010

Tribunale Penale di Nola, sentenza del 29 gennaio 2009

.

Reato di riciclaggio – Ricettazione

.

RICICLAGGIO - RICETTAZIONE

.

La sostituzione della targa di un’autovettura trafugata

integra il reato di riciclaggio

.

L’acquisto di un' arma al mercato nero integra la ricettazione

.

[Tribunale Penale di Nola, Coll. B., Presidente Dott. G. Napoletano, Giudici a latere Dr.ssa Borrelli, Dr.ssa Zinno, sentenza del 29 gennaio 2009]

.

(massima a cura di Avv. Angelo Pignatelli)

.

.

.

RICICLAGGIO

La sostituzione della targa di un’autovettura che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato deve ritenersi operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integra, pertanto, il reato di riciclaggio di cui ali 'art. 648 bis c.p.

.

RICETTAZIONE

Elemento oggettivo: acquisto e/o ricezione di un'arma di provenienza furtiva

Elemento soggettivo: consapevolezza dell'agente di ricevere una cosa proveniente da reato desumibile dall'omessa denuncia dell'arma da parte dell'imputato e dall’aver acquistato una pistola al mercato nero

.

.

TRIBUNALE PENALE DI NOLA

.

(omissis)

.

FATTO E DIRITTO

.

Alla luce delle suesposte risultanze, si impone l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica.

Quanto al reato di illegale detenzione di armi comuni da sparo e a quello, connesso, di ricettazione, si osserva. invero, che l'imputato è stato ritrovato in possesso sia di una pistola semiautomatica calibro 22 marca Beretta sia di un fucile calibro 28, entrambi illegalmente detenuti e la prima, altresì, di provenienza furtiva.

I dati di fatto così ricostruiti appaiono incontestabili, emergendo gli stessi sia dalle dichiarazioni del teste qualificato Xxxx -della cui veridicità non v'è motivo di dubitare trattandosi di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito fatti compiuti nell'esercizio della sua attività di istituto -che dalle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro in atti, oltre che confermati dallo stesso imputato.

Quanto all'efficienza delle armi -che la difesa ha posto in discussione.., si osserva come la stessa, pur non potendosi desumere dall'espletamento di specifici accertamenti balistici, possa ritenersi senz'altro sussistente, alla luce della deposizione dell'isp. Xxxx., il quale evidenziava l'ottimo stato di conservazione sia della pistola che del fucile.

In punto di diritto, i fatti come sopra ricostruiti integrano compiutamente la fattispecie criminosa contestata al capo l) della rubrica, atteso che il reato di illegale detenzione di arma si configura, sotto il profilo oggettivo, con la disponibilità da parte all'agente di armi, come quelle possedute dall'imputato, non denunciate all'Autorità di P.S. e che il dolo di detto reato è costituito dalla mera coscienza e volontà di detenere l'arma senza averne fatto previa denuncia.

L'acquisto e/o ricezione di un'arma di provenienza furtiva -quale è risultata, nel caso in esame, la pistola-è, inoltre, fatto di per sé idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., tenuto conto che l'elemento materiale di detta fattispecie delittuosa è costituito, appunto, dalla ricezione, comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso, della res di origine delittuosa (cfr. Cass.8.7.87 n.8245; CassA.12.87 n.12402); quanto all'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato, consistente nella consapevolezza dell'agente di ricevere una cosa proveniente da reato, militano, nella fattispecie concreta, non solo la circostanza oggettiva dell'omessa denuncia dell'arma da parte dell'imputato che, nell'acquistare una pistola al mercato nero certamente era consapevole o, comunque, ha accettato il rischio che la stessa fosse rubata, ma anche le dichiarazioni confessorie rese dal Maione, il quale ammetteva di essere a conoscenza dell'origine illecita dell'arma.

Analoghe considerazioni circa la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, possono esprimersi, sia in punto di fatto che di diritto, in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. contestato, al capo 2) della rubrica, con riferimento all'autovettura SMART Forfour risultata rubata ad A. e alle targhe XXXXX appartenenti all'autovettura BMW sottratta ad L.. Quanto a quest'ultima, si osserva che la circostanza che la stessa si trovasse nella disponibilità dell'imputato e che ad essa fossero apposte targhe improprie -appartenenti ad altro veicolo risultato di proprietà di G. -giustifica la responsabilità del Tizio per il delitto di riciclaggio di cui al capo 3) della rubrica.

Invero, "la sostituzione della targa di un 'autovettura -OMISSIS- che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato -OMISSIS- deve ritenersi operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa edintegra, pertanto, il reato di riciclaggio di cui ali 'art. 648 bis c.p." (tra le altre, Casso 3.10.97 n. 926).

Nessun elemento è emerso dall'istruttoria dibattimentale idoneo a suffragare la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui l'autovettura BMW non sarebbe stata oggetto di furto in danno dell' L., il quale, viceversa, si sarebbe accordato con l' A. per truffare, mediante una falsa denuncia di sottrazione, la società con la quale il veicolo era assicurato, al fine di lucrare un illecito indennizzo, prowedendo essi stessi ad eseguire l'operazione di sostituzione delle targhe, all'insaputa dell'imputato. L'esistenza di un rapporto parentale tra l'A. e L. -riferito dagli stessi e cartolarmente documentato (vds. certificazione anagrafica in atti) -ed il rapporto di conoscenza e di frequentazione degli stessi con il Tizio -riferito dai testi M. e C. unitamente alla circostanza che dal verbale di sequestro non emergeva l'esistenza di segni di effrazione sull'autovettura dell' L. costituirebbero, invero, secondo la difesa, elementi che proverebbero l'attendibilità della versione resa dall'imputato e, per converso, la falsità delle dichiarazioni rese da L. ed A., dimostrando l'inconsapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita del veicolo e l'impossibilità di ricondurre a lui la sostituzione delle targhe sull'autovettura di proprietà dell' L.. Secondo la difesa, sospetta, anzi falsa, sarebbe anche la dichiarazione dell' L. di non conoscere il Tizio, benché risulti cartolarmente provato (vds. atto di vendita prodotto agli atti) che la sorella del predetto, nell'anno 1993, aveva venduto al Tizio un'autovettura Golf e benché la moglie dell'imputato, C.A., abbia riferito che era stato L. a portare personalmente la BMW presso l'officina del marito, il giorno prima dell'arresto, mentre lo stesso si trovava al lavoro. Si evidenzia l'assoluta inconsistenza della tesi difensiva. La tesi di un accordo tra L.e l'A., finalizzato a truffare la compagnia assicuratrice, mediante una falsa denuncia di furto dell'autovettura appartenente al primo, risulta rigorosamente smentita dalla presenza di segni di effrazione all'impianto di accensione della BMW di proprietà dell'L., quale emerge dal verbale di restituzione dell'autovettura datato 21.7.06.

Alla luce di tale dato, appaiono del tutto; inattendibili le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato secondo cui L. avrebbe personalmente condotto l'autovettura in questione presso l'officina del Tizio, il giorno precedente all'arresto -si evidenzia, a proposito della conoscenza tra il Tizio e L., non solo che nell'atto di vendita della Golf esibito dalla difesa figura quale venditrice la sorella dell'L. e non quest'ultimo, ma che, data la sua risalenza nel tempo, appare del tutto plausibile che la p.O., anche nel caso in cui avesse essa stessa mediato con il Tizio la vendita del veicolo nell'interesse della sorella, abbia riferito di non ricordare l'esistenza dell'atto e la persona dell'imputato. D'altro canto, appaiono destituite di fondamento anche le dichiarazioni rese dall'imputato secondo le quali erano stati L. e A. ad eseguire la sostituzione delle targhe all'autovettura di proprietà del primo, tenuto conto che le targhe …… originariamente abbinate all'autovettura BMW trafugata risultavano piegate e riposte su un carrello porta attrezzi situato all'interno dell'officina. La circostanza che l'autovettura rinvenuta nell'officina del Tizio recasse segni di effrazione all'impianto di accensione -segni che mal si conciliano con la tesi difensiva della truffa da perpetrarsi, ad opera del proprietario, ai danni dell'assicurazione e con la circostanza che era stato quest'ultimo a condurla personalmente presso l'officina dell'imputato -e che la sostituzione delle targhe risulti avvenuta all'interno di quel locale sono elementi che militano, in maniera univoca, per la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del veicolo e per il compimento da parte dello stesso, sul suddetto veicolo, di quell'operazione. Non si comprende, d'altronde, nell'ottica difensiva, la ragione per la quale L. avrebbe dovuto condurre presso l'officina, l'autovettura di cui, quel giorno stesso, aveva già o avrebbe di lì a poco simulato il furto, coinvolgendo nella vicenda l'ignaro imputato. Effettivamente, la deposizione dell'A. risulta tutt'altro che convincente. Tanto, sia in relazione alle ragioni per le quali, a suo dire, egli avrebbe consegnato al Tizio l'autovettura BMW, fortemente incidentata nella carrozzeria -appare evidente la contraddizione nella quale egli è incorso allorquando, dapprima, riferiva di aver affidato il veicolo all'imputato per la riparazione, e, poi, una volta contestatagli l'incongruenza di quell'affermazione (tenuto conto che l'imputato non è un carrozziere), di averglielo consegnato affinché lo tenesse in deposito, in attesa di affidarlo all'artigiano competente-sia in relazione al disinteresse da egli mostrato in ordine alle sorti del veicolo -che la p.g., si badi bene, neppure aveva sequestrato -dopo il suo ritrovamento presso l'officina del Tizio, sia, ancora, in relazione alle stesse ragioni -trasferimento della polizza assicurativa da altra autovettura di sua proprietà al fine di non perdere la classe di merito -che lo avevano indotto ad acquistare, ad un prezzo non trascurabile, un'autovettura così fortemente incidentata. Allo stesso modo, sospetta appare la circostanza che l'auto acquistata dall’A. fosse esattamente identica, per tipo e modello, a quella di proprietà dell' L. e che i documenti che egli riferisce di aver consegnato al Tizio, non risultino rinvenuti all'interno dell'autovettura-della presenza di essi non v'è traccia nel verbale di sequestro.

Le obiettive incongruenze emerse dalla deposizione dell' A. e la circostanza, logica, che le targhe relative alla sua autovettura non potessero essere apposte dal Tizio sull'auto rubata ad L., senza il consenso del predetto -questi, infatti, ne avrebbe, prima o poi, reclamato il possesso-lungi, dunque, dal fornire un fondamento alla tesi difensiva e ad escludere la responsabilità del Tizio, rendono, al contrario, verosimile un coinvolgimento anche dell'A. nelle operazioni di riciclaggio. Non appare azzardato ritenere che lo stesso -il quale ha riferito di essere a conoscenza del possesso da parte del' L. di un'autovettura BMW uguale alla sua e che, dunque, aveva la possibilità di eseguirne o commissionarne a terzi il furto -abbia acquistato una vettura sinistrata dello stesso tipo e modello di quella appartenente al parente, al fine di utilizzarne i dati inizialmente, quantomeno le targhe -per riciclare l'autovettura di proprietà del predetto -in buone condizioni e, quindi, di maggiore valore, pur se immatricolata nello stesso anno-, affidandone le relative operazioni al Tizio. In relazione alla posizione dell'A., va, dunque, disposta, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al p.m. in sede, per le determinazioni di competenza in ordine al suo concorso nel reato di cui all'art. 648 bis C.p.. La circostanza che i punzoni sottoposti a sequestro non recassero riferimenti alfabetici ma soltanto numerici -laddove i caratteri identificativi delle autovetture BMW, come evidenziato dal C.t. della difesa, P. si compongono di sequenze alfanumeriche,. non vale certo ad escludere il fine di riciclaggio, sia perché, nulla esclude che l'imputato, al fine di eseguire la ripunzonatura del numero di telaio, potesse procurarsi in un momento successivo -si rammenta che il sequestro e l'arresto dell'imputato avvenivano appena il giorno dopo il furto del veicoloanche punzoni recanti lettere alfabetiche sia e soprattutto perché, come già evidenziato, risulta idonea ed in sé sufficiente ad ostacolare la provenienza illecita di un'autovettura, la mera operazione di sostituzione delle targhe. Alcuna rilevanza assume la circostanza provata dalla difesa che i riferimenti numerici stampigliati sui punzoni visionati dal C.t. -a questi forniti dalla stessa difesa -pur presentando lo stesso calibro (mm.7) di quello dei caratteri utilizzati dalla casa costruttrice presentassero, tuttavia, un profilo diverso; da un lato, infatti, è rimasto indimostrato che tale diversità riguardi anche i caratteri numerici di cui ai punzoni in giudiziale sequestro -si evidenzia che questi ultimi, all'esame visivo operato da questo collegio alJ'udienza del 22.5.08, risultavano possedere un profilo diverso da quello dei punzoni esaminati dal c.t.-sia perché la ribattitura di caratteri numerici eventualmente differenti, per profilo, da quelli utilizzati daHa BMW certo sarebbe passata inosservata ad un eventuale controllo su strada da parte delle forze dell'ordine e certo non sarebbe stata preclusiva ad un'attività di ripunzonatura e, quindi, di riciclaggio.

Va, pertanto, senza esitazione, affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Alla luce della sua incensuratezza e delle dichiarazioni (parzialmente) ammissorie da lui rese sin dall'inizio delle indagini, possono essere c.oncesse al Tizio le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.p..

Deve essere, altresì, riconosciuta. in relazione al delitto di ricettazione della SMART Forfour. la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; il …., invero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha provveduto a corrispondere alla p.o., a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 500,00, che la stessa ha accettato a soddisfazione integrale delle sue pretese e che questo collegio, tenuto conto dell' avvenuto recupero della refurtiva, ritiene congrua -il mero invio, al proprietario della pistola Beretta, di una raccomandata, non ricevuta dal destinatario, con la quale il difensore dell'imputato, per conto di quest'ultimo, dichiarava di offrire la somma di 500,00 euro, a titolo di risarcimento del danno, non integra la prova dell' avvenuta riparazione richiesta dalla disposizione normativa in questione, onde la relativa circostanza non può essere riconosciuta anche in relazione alla ricettazione dell'arma.

Analogamente deve essere esclusa, relativamente al delitto di riciclaggio dell'autovettura BMW di proprietà di L. di cui al capo 3) della rubrica, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., consistente nell'aver commesso il fatto "alfine di occultare il reato di cui al capo che precede".

Tenuto conto che il delitto di ricettazione contestato al capo 2), tra i vari beni di provenienza illecita che ne costituiscono l'oggetto, contempla anche le targhe …… Orjginariamente apposte all'autovettura trafugata ad L., non v' è dubbio che, nel contestare l'aggravante de qua, il p.m. abbia inteso riferirsi al fine dell'agente di occultare la ricettazione di tali targhe.

Orbene, se è vero che il dolo specifico del delitto di riciclaggio consiste nel fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della res, non si comprende come a tale finalità possa essere giustapposta quella dell' agente di occultare il delitto presupposto -peraltro, sfugge nel caso in esame. la limitazione della finalità di occultamento alla ricettazione delle sole targhe e non dell'intero veicolo -intesa quale circostanza del reato che, trovando il suo fondamento nella maggiore insensibilità etica e nella più marcata pericolosità dimostrata dall'agente, giustifica un aggravamento della pena. Si vuole dire, cioè, che nel reato di riciclaggio l'intenzione dell'agente, che orienta la sua condotta, è senz'altro quella di ostacolare l'identificazione del bene di origine illecita e, quindi, di occultare il delitto presupposto, senza che tale intenzione, in quanto immanente alla struttura del reato, giustifichi un più severo trattamento sanzionatorio. Tra i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni, di cm, rispettivamente, ai capi 1) e 4) della rubrica, e quello di ricettazione della pistola Beretta, di cui al capo 2), può essere riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, a norma dell'art. 81 cpv c.p., ponendosi la ricezione e/o l'acquisto dell'arma di provenienza furtiva quale antecedente, logico e cronologico, immediato della detenzione dell'arma e del relativo munizionamento.

L'identità del disegno criminoso può, allo stesso modo, essere riconosciuto tra il delitto di ricettazione dell'autovettura SMART Forfour e delle targhe ….. appartenenti all'autovettura di proprietà di L. di cui al capo 2) dell'imputazione e quello di riciclaggio di quest'ultima, di cui al capo 3), tenuto conto dell'omogeneità dei titoli di reato, sicuramente commessi nel medesimo arco temporale -entrambe le autovetture, sottoposte a sequestro il 19.7.06, risultano rubate nel mese di luglio del 2006 e, quindi, in quel periodo acquistate elo ricevute-ed aventi oggetti materiali analoghi.

La disciplina della continuazione non può trovare applicazione in relazione a tutti i reati ascritti all'imputato -tra i rispettivi gruppi di reato sopra enucleati va riconosciuta, pertanto, un'ipotesi di concorso materiale-, dovendosi escludere, alla luce dell'eterogeneità delle res che ne costituiscono l'oggetto e della diversa utilità e finalità connessa al possesso di esse, che gli stessi siano espressione di un medesimo disegno criminoso e, cioè, di un programma di attività delinquenziale originariamente ideato e predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali in vista del raggiungimento di un fine specifico, capace di assorbire e ricomprendere in sé i singoli episodi altrimenti slegati.

Pena equa, per i reati di cui al capo l), al capo 2 -limitatamente alla ricettazione della pistola semiautomatica marca Beretta-ed al capo 4), valutati i criteri di riferimento di cui all'art. 133 c.p., si stima, quella di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa (p.b., per la più grave violazione di cui al capo 2), anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per il riconoscimento della circostanza delle attenuanti generiche alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumeptata, ex art. 81 cpv c.p., per la continuazione con il delitto di cui al capo 1), alla pena di anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 500,00 di multa; aumentata, ex art. 81 cpv c.p., per la continuazione con la contravvenzione di cui al capo 4), alla pena in concreto inflitta).

Pena equa, per i reati di cui al capo 2) -limitatamente alla ricettazione dell'autovettura Smart Forfour e delle targhe …… e previo riconoscimento, quanto alla ricettazione della prima, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.-ed al capo 3), valutati i criteri di riferimento di cui all'art. 133 c.p., si stima, quella di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa (p.b., per la più grave violazione di cui al capo 3), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p., anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ridotta per il riconoscimento della circostanza delle attenuanti generiche, alla pena di anni due mesi, otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; aumentata, ex art. 81 cpv c.p., per la continuazione con il delitto di cui al capo 2), alla pena in concreto inflitta). Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio e di custodia cautelare in carcere.

All'imputato, in relazione alla pena detentiva inflitta di anni due di reclusione, non può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p., tenuto conto che la molteplicità delle res illecitamente detenute, ricettate e riciclate, fonda un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla possibilità che l'imputato si astenga in futuro dalla commissione di altri reati, ciò ad onta del suo formale stato di incensuratezza.

Alla condanna segue, ai sensi degli artt. 28 e 32 c.p., l'interdizione in perpetuo dell'imputato dai pubblici uffici e l'interdizione legale dello stesso per la durata della pena.

Ai sensi dell'art. 241 c.p.p., va disposta la confisca delle armi e del munizionamento in giudiziale sequestro con invio alla Direzione Provinciale di Artiglieria.

Devono restituirsi agli aventi diritto, viceversa, sia i punzoni metallici in sequestro, di cui non è stato dimostrato, nel caso in esame, l'illecito utilizzo, sia le targhe …… già appartenenti all'autovettura BMW di proprietà di L..

P.Q.M.

Visti gli artI. 533 e 535 c.p.p.,

-dichiara Tizio colpevole dei reati a lui ascritti al capo 1), al capo 2 -limitatamente alla ricettazione della pistola semiautomatica marca Beretta -ed al capo 4), riconosciuta la circostanza delle attenuanti generiche e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 81 c.p., lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Visti gli art!. 533 e 535 c.p.p.,

-dichiara Tizio colpevole dei reati a lui ascritti al capo 2) -limitatamente alla ricettazione dell'autovettura Smart Forfour e delle targhe …… e previo riconoscimento, quanto alla ricettazione della prima, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.p.-ed al capo 3) -esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. e, riconosciuta la circostanza delle attenuanti generiche -ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 81 c.p., lo condanna alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 28 e 32 c.p., dichiara Tizio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Ordina la confisca delle armi e del munizionamento in giudiziale sequestro e l'inoltro alla Direzione Provinciale di Artiglieria.

Ordina la restituzione agli aventi diritto delle targhe ……. e dei punzoni in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p., fissa il termine di gg. settanta per il deposito della motivazione.

Nola, lì 29.1.2009

.

.

.

.

.

.

_____________________________

www.iussit.eu

< Prec.   Pros. >