| Licenziamento, preavviso, età, principio di non discriminazione |
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| domenica 21 febbraio 2010 | |
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Proc. C-555/07 – Sentenza del 19 gennaio 2010 . . PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL’ETA’ Calcolo dei termini di preavviso applicabili al licenziamento del lavoratore . Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Procedimento C-555/07 Sentenza del 19 gennaio 2010 . (fonte: http://curia.europa.eu) . (Tratto da: http://curia.europa.eu) . . (omissis) . “Sentenza . 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base all’età e della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra …. e il suo ex datore di lavoro, la …… (in prosieguo: la « ……»), in ordine al calcolo dei termini di preavviso applicabili al suo licenziamento.” ============= LA CORTE (Grande Sezione) con SENTENZA del 19 gennaio 2010, emessa nel Procedimento C-555/07 . ha stabilito: . (omissis) . “Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: . 1) Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età. 2) È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio.” . . . Per saperne di più, vedere alla Fonte ( http://curia.europa.eu) . . . . . . . . . ______________________________ |
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