| Iscrizione ipoteca Equitalia, opposizione,giurisdizione, € 8000 |
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| mercoledì 24 febbraio 2010 | |
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Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 22 febbraio 2010 - Concessionario per la riscossione (Equitalia polis) - Inammissibile l'iscirione di ipoteca per un debito inferiore a Euro 8.000
. . Iscrizione ipoteca Concessionario per la riscossione (Equitalia polis) Iscrizione ipotecaria su immobile (Equitalia) – Opposizione all’esecuzione – Natura del debito - Giurisdizione – Debito del contribuente inferiore a Euro 8.000 – Iscrizione ipoteca – Inammissibilità . [Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 22 febbraio 2010] . (Si ringrazia l'Avv. Giacomantonio Russo Walti, Foro di Roma, per la cortese segnalazione)
Le controversie in materia di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se promosse in relazione al pagamento di imposte e tasse L’iscrizione ipotecaria non può essere effettuata se il debito del contribuente non supera almeno gli 8.000 euro * * * Le Sezioni Unite della Cassazione, dirimendo finalmente i precedenti contrasti giurisprudenziali, in perfetta coerenza con il principio recentemente stabilito da altra pronuncia in materia di preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cassazione, SSUU, 19.01.2010, n. 6789), chiariscono una volta per tutte che le controversie in materia di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se promosse in relazione al pagamento di imposte e tasse, dovendo, in ogni altro caso, attribuirsi al Giudice Ordinario. Un altro punto dibattuto in giurisprudenza, che viene definitivamente chiarito dalla pronuncia, è che l’iscrizione ipotecaria, quale atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite di cui all’art. 77 del DPR 602/1973 e ss., e non può, di conseguenza, essere effettuata se il debito del contribuente non supera almeno gli 8.000 euro. Infine, ma non di minore importanza per i riflessi di ordine pratico, è l’obiter dictum della Corte, che non solleva alcun rilievo sulla circostanza che, nel caso di specie, il Giudice di Pace adito aveva ritenuto la propria competenza in materia, così smentendo le numerose pronunce che hanno dichiarato l’incompetenza per materia del Giudice di Pace, sul presupposto che la natura immobiliare dell’iscrizione determinasse la competenza del Tribunale. . (Nota a cura dell’Avv. Giacomantonio Russo Wälti, Foro di Roma). . per leggere la Sentenza >>>> . * * * Documenti correlati: 29.01.2010 - Fermo amministrativo veicolo, giurisdizione, natura dei crediti |
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