| La Mediazione, il Mediatore, D.Lgs. 19.02.10, elenco conciliatori |
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| mercoledì 24 febbraio 2010 | |
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Vincenzo Ferrò . . La Mediazione – Il Mediatore . Il D.Lgs. del 19 febbraio 2010 Elenco Conciliatori – Enti accreditati per la conciliazione . . . . La mediazione finalizzata alla conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite, tramite una negoziazione professionalmente assistita da un terzo neutrale ed imparziale, senza dover ricorrere ad un'azione giudiziaria. . Da questo presupposto si è mosso il Legislatore all’atto di normare l’istituto della mediazione, introdotta nel nostro Ordinamento tramite l’approvazione all’unanimità da parte Consiglio dei Ministri del 19.02.2010, del decreto attuativo della delega conferita al Governo dall’art. 60 della L. 69/2009. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle volontà delle parti e non, come si verifica nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro). . Sono le parti che, nell’ambito del procedimento, si adoperano, sotto la guida del Mediatore, per la ricerca di soluzioni negoziali, anche mediante l’allargamento della “torta negoziale”, in quanto la procedura è svincolata dai rigidi formalismi procedurali giurisdizionali che non prevedono soluzioni ultra petitum, come, invece, è auspicabile che avvenga in un procedimento di mediazione stragiudiziale. . Per contro, in un procedimento negoziale, è del tutto lecita e non è infrequente l’adozione di soluzioni creative che spesso non afferiscono strettamente all’oggetto della domanda ma investono una molteplicità di rapporti esistenti o che potrebbero venire a generarsi in futuro tra le parti in lite; siamo, in quest’ultima ipotesi, in presenza di in Istituto atto a determinare e porre in essere quella che definiremo la “prevenzione del conflitto”. . Il Mediatore assume, quindi, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono essere valorizzate ai fini della definizione condivisa della lite; il Mediatore deve riuscire a rimanere equidistante – melius equiprossimo - e neutrale, pur trovandosi in presenza di una questione che, se fosse un Giudice, ben saprebbe come risolvere a favore dell’una o dell’altra parte, essendo proprio qello il suo ruolo istituzionale. . Il compito del Mediatore è, pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe e non già quello di guidare le parti a definire la controversia con il codice alla mano; è quello di guidare le parti nella negoziazione, promuovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere e deve farlo qualora le parti ne facciano concorde richiesta, a formularne una propria, che possa poi essere posta quale base di partenza nel definitivo atto conciliativo della lite. . Il Mediatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica, non essendo, si ripete, un giudice o un arbitro, bensì un “facilitatore”, professionalmente formato, posto in maniera equidistante e/o equiprossima tra le parti, autonomo, terzo, imparziale; la funzione del conciliatore è, pertanto, quella di “traghettare ” le parti verso l’accordo di conciliazione. . Tra i compiti del Mediatore vi è quello di stimolare, in capo alle parti stesse, il tentativo di addivenire alla netta scissione delle due componenti – posizioni ed interessi - favorendo, per le parti in conflitto, l’esatta individuazione del reale interesse sottostante al conflitto, a prescindere dalle posizioni formali assunte e dai convincimenti che in esse si sono radicati, spesso in seguito ad un logorio dovuto ad esasperazioni conflittuali che mal si attagliano con il perseguimento del fine reale che si intende raggiungere. E’ compito del Conciliatore quello di determinare nelle parti una presa d’atto della necessità dell’abbandono di posizioni precostituite, a totale vantaggio degli effettivi interessi perseguiti. In molti casi gli interessi effettivi perseguiti dalle parti non coincidono con l’oggetto del contenzioso, costituendo, quest’ultimo, in numerose fattispecie, il corollario di una visione ormai obsoleta della giustizia e dell’attività giurisdizionale, che si fonda eminentemente sullo “scontro” tra le parti e non certamente sull’ ”incontro” tra le stesse; Il più delle volte, quindi, le posizioni assunte non coincidono con gli interessi reali delle parti. . Se volessimo definire la figura del Mediatore, potremmo indubbiamente chiamarlo “semplificatore”, in quanto trattasi di un soggetto terzo e totalmente neutrale rispetto alle parti ed alla controversia, il cui ruolo è quello di porre in essere tecniche di negoziazione volte ad aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata al conflitto. In questo percorso il Mediatore deve, innanzi tutto, mettere le parti a proprio agio, creare un’atmosfera positiva, precisare con estrema chiarezza il proprio ruolo, rendendo edotte le parti stesse che non si trovano al cospetto né di un giudice, né di un arbitro, ricordando loro che non sono assolutamente obbligate a partecipare all’incontro di mediazione e che in qualsiasi momento possono abbandonare la procedura senza che da tale comportamento derivi alcuna conseguenza a loro carico. . Abbiamo già precisato che il Mediatore non può gestire autonomamente procedure di mediazione, ma deve, per poter esercitare, essere iscritto nell’elenco dei Conciliatori di uno o più Organismi, con un massimo di tre, accreditati presso il Ministero della Giustizia. . Solo dopo aver proposto domanda di ammissione ed aver ricevuto risposta positiva dall’Organismo, il Mediatore deve accettare il codice deontologico e di comportamento adottato dall’Organismo, al quale dovrà fedelmente attenersi. . Qualora non sia in possesso dei requisiti che consentono l’acquisizione della qualifica di Conciliatore Professionista, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. . Il Decreto Dirigenziale 24 Luglio 2006 . Tale norma, ancora in vigore fino a quando verranno emanati i decreti attuativi della norma approvata il 19 Febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri, determina i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori, fissando, contestualmente, gli standard dei corsi; ecco, nel dettaglio, le principali caratteristiche cui devono rispondere i corsi per la formazione dei conciliatori: . Primo modulo: . 1. Numero massimo di partecipanti: 30 per ogni corso; 2. Ore minime di lezione: 32, di cui: Almeno 16 ore di pratica 4 ore per la valutazione finale . Contenuti minimi: a) Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; b) Principi, natura e funzione della conciliazione; c) Esperienze internazionali e principi comunitari; d) Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; e) Rapporti tra conciliatore ed organismi di conciliazione; f) Tecniche di conciliazione; g) La procedura di conciliazione; h) Rapporti con la tutela contenziosa. . Secondo modulo: . 1. Le controversie di cui all’art. 1 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; 2. I riti societari di cognizione ordinaria e sommaria. 8 ore Comunemente il mediatore deve fare riferimento alle norme deontologiche relative all’ambito professionale in cui opera, ovvero a quelle emanate dall’Ordine professionale di appartenenza. . Tuttavia si è soliti far riferimento ad una normativa deontologica comune a tutti i Conciliatori, a prescindere dalla loro professione di base e che trae ispirazione dal codice deontologico approvato dall’Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) il 2 Aprile 2002. . Avv. Vincenzo Ferrò * Presidente dell’Organismo di mediazione ADR Concilmed
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. . . . . Documenti correlati: 22.02.2010 - Processo civile: la Mediazione sarà obbligatoria. Tra le materie obbligatorie anche la Responsabilità civile auto. Il Governo ha approvato D.Lgs. (in attesa di pubblicazione in G.U.) .. . . . . __________________________ |
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