| Processo del lavoro, costituzione parti, onere di contestazione |
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| mercoledì 24 febbraio 2010 | |
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Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, sentenza del 6 maggio 2009 . . Licenziamento illegittimo del lavoratore Impugnazione – Reintegrazione nel posto di lavoro – Risarcimento del danno – Rivalutazione monetaria – Interessi – Contributi assistenziali e previdenziali . PROCESSO DEL LAVORO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA – ONERE DI CONTESTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONVENUTO – FONDAMENTO . [Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, Dott.ssa M. Barbato, sentenza del 6 maggio 2009] . (Nota a cura di Avv. Giovanni Della Corte) . . . Nel processo del lavoro le difese delle parti assumono valore determinante al fine di delineare la materia controversa. Pertanto, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perchè lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate in quanto i dati fattuali, interessanti la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria). Tanto accade poichè il rito del lavoro si caratterizza per la sussistenza di una stretta circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Nel caso di specie, infatti, la resistente contestava un licenziamento discriminatorio in luogo dell’impugnato licenziamento disciplinare (di fatto non contestato). L’omessa contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ha reso superfluo fornire prova degli stessi poiché giudicati incontroversi. Sulla base di tale principio, il Tribunale di Nola, senza espletare istruttoria, pronunciava sentenza non definitiva di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore con conseguente reintegra nel posto di lavoro occupato. . . . per leggere il testo della SENTENZA >>> . . . . . . . . _______________________________ |
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