| La Mediazione: informativa dell’avvocato, materie, procedibilità |
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| lunedì 01 marzo 2010 | |
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Vincenzo Ferrò . Processo civile – La Mediazione – Conciliazione nelle cause civili e commerciali . La Mediazione . L’informativa dell’Avvocato al cliente in merito all’esperibilità in via facoltativa e/o obbligatoria del tentativo di mediazione Regime tributario Materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio . . . . . . La recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto attuativo della delega di cui all’art. 60 L. 69/2009, istituisce, all’art. 4 comma 3, l’obbligo, a carico dell’Avvocato, di rendere per iscritto al proprio cliente l’informativa in merito: . >> Nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di Mediazione è facoltativo – . alla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto. . >> Nell’ipotesi di materie per le quali la Mediazione è posta quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – . all’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria. . . . Art. 4 (Accesso alla mediazione) . 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. . . . L’enorme portata di tale norma, già oggetto di forti contestazioni da parte di Organi Istituzionali dell’avvocatura, è destinata a trasformare non poco le modalità gestionali dello Studio, in quanto l’omessa produzione agli atti nell’eventuale futuro giudizio dell’informativa resa al cliente e da questi sottoscritta, comporterà l’annullabilità del contratto tra il professionista e l’assistito. . In tale ipotesi, “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. . Vi è da precisare, in primis, che l’Avvocato è tenuto ad informare l’assistito della facoltà / obbligo di ricorrere ad un procedimento di mediazione nel momento in cui quest’ultimo gli conferisce l’incarico e non più, come previsto nello schema di decreto del 28/10/09, “nel primo colloquio”. . L’innovazione contenuta nella riformulazione della norma appare del tutto condivisibile, in quanto non sempre le strategie processuali vengono convenute durante il primo colloquio; di guisa che risulta molto più razionale, ai fini pratici, posporre il dovere dell’informativa al momento in cui, dalla fase “esplorativa” del caso, si dovrà transitare a quella “operativa”, che, per sua intrinseca natura, prevede lo studio delle strategie procedurali da porre in essere per la migliore tutela del cliente; pertanto è proprio in questa fase che si ravvisa la necessità di rendere edotto l’assistito in merito a tutti gli strumenti giuridici di cui dispone per . . Vi è da aggiungere che, opportunamente, la norma in esame prevede parimenti l’obbligo, per l’Avvocato, di rendere edotto l’assistito della possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato decreto: . . . Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) . 1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1. 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero. 7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 7,017 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3. . . Il comma 1 dell’art. 17 precisa che le agevolazioni fiscali che andremo ad esaminare verranno finanziate “con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia”. . . Le agevolazioni fiscali sono le seguenti: . >> Esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. . In pratica, ai fini erariali, il procedimento di mediazione è del tutto gratuito, non essendo assoggettato ad alcun tipo di pagamento. . >> Il verbale di accordo non è assoggettato al pagamento dell’imposta di registro entro il limite di 50.000 euro; nel caso in cui l’accordo superi tale valore, l’imposta è dovuta sulla differenza tra € 50.000 e l’importo di cui all’accordo. . >> Il costo di una procedura di mediazione è chiaro e prestabilito, in modo che l’utente possa conoscere perfettamente, sin dall’inizio, le spese che si troverà a dover sostenere. . Nell’ottica di tale criterio, l’Organismo dovrà prevedere: . >>> L’ammontare dell’aumento percentualizzato delle maggiorazioni dell’indennità nel caso in cui il procedimento si concluda con un verbale di conciliazione. . Tale aumento non può superare il 25% dell’indennità prevista dal tariffario dell’Organismo ed approvata dal Ministero della Giustizia; . >>> L’ammontare delle riduzioni minime dell’indennità nel caso in cui la procedura rientri tra quelle di cui al comma 1 dell’art. 5. . >> E’ di estrema importanza la previsione di esenzione dal pagamento delle spese all’Organismo per la “parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115”. Per accedere a tale regime, comunque, la parte interessata deve produrre, a discrezione dell’Organismo: . --Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alle condizioni che le consentano di accedere al patrocinio a spese dello stato; la sottoscrizione apposta dalla parte richiedente alla dichiarazione può essere autenticata dal Mediatore. --Documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;l’omesso deposito di tale documentazione comporterà l’inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato. . >> Il Ministero provvederà ad effettuare il monitoraggio delle mediazioni concernenti soggetti che hanno avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato. . . . Art. 20 . (Credito d’imposta . 1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. 2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,n. 181,destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e,comunque,nei limiti dell’importo indicato al comma 1. 3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 4. Il credito d’imposta deve essere indicato,a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, nonché,da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. . . . L’Art. 20 del Decreto prevede, a favore dei soggetti che accedono alla Mediazione presso un Organismo, al quale corrispondano l’indennità prevista nel Regolamento e determinata dal Tariffario dell’Organismo medesimo, un credito d’imposta, differenziato in base alla seguente casistica: >> In caso di successo della Mediazione: si ha diritto ad un credito d’imposta “commisurato all’indennità corrisposta” e, in ogni caso, fino a concorrenza di € 500,00. . >> In caso di insuccesso della Mediazione: si ha diritto ad un credito d’imposta “commisurato all’indennità corrisposta” e, in ogni caso, fino a concorrenza di € 250,00. . In ogni caso è da precisare che, a far data dal 2011, il Ministero provvederà a determinare l’ammontare della spesa formatasi per effetto del credito d’imposta complessivo maturato nell’anno precedente; tale determinazione varrà a quantificare “il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1” La parte che intende usufruire del credito d’imposta, deve indicarlo, “a pena di decadenza”, nella dichiarazione dei redditi ed utilizzarlo, a seconda dei casi, in diminuzione o a compensazione delle imposte sui redditi e non può chiederne il rimborso. . Sin qui il quadro generale afferente i contenuti dell’informativa; tentiamone, ora, una strutturazione, tenendo conto delle prescrizioni normative appena esaminate. . Volendo schematizzare, l’informativa deve essere leggermente, ma sostanzialmente differenziata nel caso in cui si tratti di una fattispecie per la quale è previsto il ricorso obbligatorio a procedure di mediazione, rispetto al caso in cui si tratti di una fattispecie per la quale è previsto il ricorso in via facoltativa a tali procedure. . Ricordiamo che l’Art. 5 comma 1 del Decreto in esame, prevede espressamente le materie per le quali il ricorso alla procedura di Mediazione è posto quale condizione di procedibilità dell’eventuale futura azione giudiziaria; le materie sono le seguenti: . . - Condominio - diritti reali - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità - contratti assicurativi - contratti bancari - contratti finanziari . . . e che, per tali materie, l’art. 5 prevede che: . “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. . Il tentativo di Mediazione deve, quindi, essere esperito ai sensi del decreto in esame oppure, a seconda delle diverse fattispecie, ai sensi del: . DECRETO LEGISLATIVO 8 Ottobre 2007 , n. 179 Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; . ART. 128-BIS DEL TESTO UNICO BANCARIO Disciplina della soluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e creditizia. . Combinando il disposto normativo dell’Art. 4 comma 3 con quello dell’Art. 5 comma 1, andiamo a comporre il testo che l’Avvocato potrà adottare per rendere l’informativa al proprio assistito. . Presidente dell’Organismo di Mediazione ADR Concilmed Via Pomponio Gaurico, 21 80125 - Napoli Tel. 081-2395736 - Fax 081-5934834 Sito web: www.adr-concilmed.it Ind. Mail:
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