| Eccezione di incompetenza territoriale |
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| luned́ 30 aprile 2007 | |
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GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO, ordinanza del 16 aprile 2007
L’omessa analisi di tutti i fori astrattamente invocabili, rende del tutto inefficace l’eccezione …
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ECCEZIONE DI
INCOMPETENZA TERRITORIALE
L’OMESSA ANALISI DI TUTTI I FORI ASTRATTAMENTE INVOCABILI, RENDE DEL TUTTO INEFFICACE L’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO, ANCORCHÈ TEMPESTIVAMENTE SOLLEVATA
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[Giudice di Pace di Marigliano, Dott. Domenico Chianese,
ordinanza del 16 aprile 2007]
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Nell’Ordinanza
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“ …la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito non solo deve formulare la sua istanza, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo del giudizio … ma ha anche l'onere di giustificare la presunta incompetenza in relazione a tutti i criteri assunti dalla legge per la determinazione di fori concorrenti, ipoteticamente giustificativi della scelta operata dall'attore.
Ne segue, pertanto, che il difetto di tale specifica contestazione, nelle cause relative a diritti di obbligazione, determina la competenza del giudice adito in base al profilo non contestato.”
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.GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
Giudice Dott. Domenico Chianese
Il Giudice
(omissis)
Letti gli atti della causa avente ruolo n. 604/2007 RGAC, sentite le parti osserva:
la mutata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt.38 e 102 cpc (Cfr C. Cost.41/2006) non infirma il consueto onere di specificazione ed esaustività che incombe sull’interessato, nè pone deroghe alle decadenze o tardività (per i rapporti tra pronunzia costituzionale e onere in tema di eccezione, cfr. Cass. ord. 18.12.2006 n.27040), dovendosi anzi ribadire che l’omessa analisi di tutti i fori astrattamente invocabili, rende del tutto inefficace l’eccezione medesima, ancorchè tempestivamente sollevata (cfr.ex plurimisCass. n.6840/2003, Cass. Civ. 2301/00; Cass. civ., Sez. Unite, 23/04/1999, n.248; App. Napoli, Sez. III, 30/03/2006), pur singolarmente eccepita da taluna delle parti ed indipendentemente dal merito della doglianza. Va di fatti ricordato che “la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito non solo deve formulare la sua istanza, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo del giudizio, con l'indicazione, altresì, del giudice che essa ritiene competente, in difetto dovendosi l'eccezione considerare come non proposta, ma ha anche l'onere di giustificare la presunta incompetenza in relazione a tutti i criteri assunti dalla legge per la determinazione di fori concorrenti, ipoteticamente giustificativi della scelta operata dall'attore. Ne segue, pertanto, che il difetto di tale specifica contestazione, nelle cause relative a diritti di obbligazione, determina la competenza del giudice adito in base al profilo non contestato.”( cfr Cass. civ., Sez. III, 30/08/2004, n.17371; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 15/02/2003, n.2346; Cass. civ., Sez. III, 24/10/1998, n.10577: nella specie a fronte di una domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito il convenuto non aveva contestato il criterio di collegamento riferito al forum delicti, a nulla rilevando che tale foro fosse stato già indicato quale foro della residenza del convenuto).
Inoltre, l’interessato incontra anche il limite della non emendabilità della sua eccezione, essendo “l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata... nel primo atto difensivo... cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto, mentre restano irrilevanti le deduzioni successive.”(cfr ex multis Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n.24903; Cass. civ.(Ord.), Sez. I, 13/05/2005, n.10102 Cass. civ.(Ord.), Sez. I, 04/02/2005, n.2344). Del resto l’attore non ha nessun onere di specificazione dei motivi di scelta del foro adito (Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n.24903).
Ciò posto va ribadito e condiviso il principio secondo cui “il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, a entrambi i criteri di collegamento previsti dall'art. 20 c.p.c. (quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso detto giudice per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.”(Cass. civ., Sez. I, 29/03/2005, n.6626). Quindi la parte non solo ha l’onere di analizzare e valutare con completezza la questione anche sotto il profilo del forum destinatae solutionis come quello di cui all’art.1182, comma IV c.c., astrattamente invocabile per gli obblighi risarcitori da illecito (cfr anche Cass. n.4057/95), ma anche, tanto per le persone fisiche che per quelle giuridiche, quello del luogo in cui alla data del fatto si trovi il domicilio di questa o la sede, trattandosi di criterio di collegamento, autonomo rispetto a quello di residenza, rilevante ai fini dell’applicazione tanto dell’art.18 c.p.c. quanto del successivo art.20 cpc (cfr per il pregio della motivazione Cass. n. 3111/02, per la prova sul domicilio o residenza del rappresentante nel circondario ex art.19 cpc; Cass. n.4975/97) e ciò anche per il profilo dell’attualità al momento della proposizione della domanda.
Va infine rimarcato che, in subjecta materia, “il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è esclusivamente quello che consegue al fatto lesivo, sicché il legislatore, nel fissare la competenza facoltativa, di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, ha finito per individuare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno risarcibile e non il fatto potenzialmente idoneo a produrlo.”(App. Napoli, Sez. IV, 08/03/2006 ed anche C.Cost. 184/86 e 372/94) onde l’ulteriore necessità di analisi su tale astratto criterio.
Nel caso di specie, quindi, v’è difetto di tale completezza (come ad esempio in ordine all’esistenza di una sede secondaria o di un rappresentante nel circondario) che impedisce la valutazione dell’eccezione..
PQM
Trattiene la causa per la dedotta inefficacia della doglianza. Fissa l’udienza del …..06.2007 per la definitiva precisazione di cui all’art. 320 III comma cpc.
Marigliano, 16.04.07
Il Giudice di Pace
Dott. Domenico Chianese .
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