| UE, Italia inadempiente per crisi smaltimento rifiuti in Campania |
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| mercoledì 10 marzo 2010 | |
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 4 marzo 2010 – L’Italia dichiarata inadempiente per la crisi nello smaltimento dei rifiuti in Campania (Massimiliano Castellone)
. . . L’Italia dichiarata inadempiente per la crisi nello smaltimento dei rifiuti in Campania [Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 4 marzo 2010] . Avv. Massimiliano Castellone . . . La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza pronunciata in data 4 marzo 2010, resa nella causa C-297/08 tra le parti Commissione c/ Italia, ha giudicato l’Italia inadempiente rispetto alla direttiva europea c.d. “rifiuti” del 2006, a seguito della profonda crisi nello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, culminata nella scandalosa paralisi della raccolta vissuta nell’anno 2007. Facciamo una breve premessa che ci conduca al “perché” e al “come” si è giunti alla sentenza in parola. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente. Dal canto loro, gli Stati membri hanno il compito di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché di limitare la loro produzione promuovendo, in particolare, tecnologie pulite e prodotti riciclabili e riutilizzabili. Essi devono in tal modo creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che consenta all’Unione nel suo insieme e ai singoli Stati membri di garantire lo smaltimento dei rifiuti. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con la legge n. 152/2006 del 3 aprile 2006. In particolare, con riferimento alla Regione Campania, una legge regionale ha individuato diciotto zone territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini. In seguito alla situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti manifestatasi nella Regione Campania nel 2007, la Commissione proponeva un ricorso per inadempimento contro l’Italia, criticando la mancata creazione in quella regione di una rete integrata ed adeguata di impianti atta a garantire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica. Infatti, la Commissione riteneva che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. L’Italia si difendeva deducendo di aver aumentato il livello della raccolta differenziata dei rifiuti e di aver aperto due discariche e costruito altri inceneritori. Adduceva altresì, a propria discolpa, presunti inadempimenti contrattuali e comportamenti criminali indipendenti dalla sua volontà, che avrebbero costituito, nella costruzione difensiva, casi di forza maggiore. Da ultimo, l’Italia affermava che la gestione dei rifiuti nella Regione Campania non avesse avuto conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute umana. Con la sentenza che qui ci occupa, la Corte di Giustizia della UE premette che, ai fini della creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della base territoriale che ritengono adeguata per conseguire un’autosufficienza nazionale. Per taluni tipi di rifiuti, a causa della loro specificità, il trattamento può essere utilmente raggruppato all’interno di una o più strutture a livello nazionale o persino in cooperazione con altri Stati membri. Invece, per i rifiuti urbani non pericolosi – che non richiedono impianti specializzati – gli Stati membri devono organizzare una rete di smaltimento il più vicino possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di attuare cooperazioni interregionali, o anche transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità. Nel caso di specie, l’Italia ha scelto di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale. Ne consegue che ciascuna regione deve essere in grado di assicurare il recupero e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti sulla base del criterio di prossimità. In Campania, invece, i quantitativi ingenti di rifiuti ammassati nelle strade, nonostante l’assistenza di altre regioni italiane e delle autorità tedesche, hanno messo in luce un deficit strutturale di impianti, cui non è stato possibile rimediare. L’Italia ha peraltro ammesso che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le sue esigenze reali. Né tanto meno circostanze quali l’opposizione della popolazione, gli inadempimenti contrattuali ovvero l’esistenza di attività criminali possono essere considerati casi di forza maggiore idonei a giustificare la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva e la mancata e tempestiva realizzazione degli impianti. Ma vi è di più: la Corte afferma con forza che tale condotta inadempiente ha messo in grave pericolo la salute umana e l’ambiente, non avendo l’Italia attuato preventivamente tutte le misure necessarie in forza della direttiva de quo. Sul punto, la Corte rammenta che, se è vero che la direttiva fissa obiettivi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana, essa non specifica il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate e lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la Corte precisa tuttavia che esso ha una funzione preventiva nel senso che gli Stati membri non devono esporre la salute umana a pericolo nel corso di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. L’Italia non ha contestato la circostanza che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, 55 mila tonnellate di rifiuti riempivano le strade, che vi erano fra le 110 mila e le 120 mila tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i siti comunali di stoccaggio e che le popolazioni esasperate avevano provocato incendi nei cumuli di spazzatura. In tali circostanze, i rifiuti hanno provocato inconvenienti da odori ed hanno danneggiato il paesaggio, rappresentando così un pericolo per l’ambiente. D’altra parte, l’Italia stessa ha ammesso la pericolosità della situazione per la salute umana, esposta ad un rischio certo. Da tutto ciò consegue la decisione della Corte di Giustizia di dichiarare l’Italia inadempiente. Al redattore non resta che prendere atto che, ancora una volta, l’Europa rappresenta il più forte (talvolta l’unico) baluardo in difesa della giustizia e persino della verità. Quella “vera” e non quella raccontata da giornali e tv ! . Pomigliano d’Arco (NA) – Italy, 10 marzo 2010 Avv. Massimiliano Castellone Foro di Nola (NA) – Italy . . . . . . _______________________________________ |
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