| NOTIFICA atto, CONTENUTO, Iscrizione a ruolo, Termini, Procura |
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| domenica 21 marzo 2010 | |
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CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n.107/ 2004 - La notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, l'iscrizione a ruolo) // TRIBUNALE DI NOLA, ordinanza del 9 febbraio 2009 – Pluralità di convenuti – Iscrizione a ruolo della causa - Dieci giorni dalla prima notifica // Contenuto della citazione (art. 163 cpc - L. 24 del 22 febbraio 2010 // Procura - L. 18 giugno 2009 n. 69 - DLgs 28/2010 // Sopensione termini processuali nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) // Notifica opposizione a precetto // Difformità tra originale e copia notificata // Diritti di copia atto di citazione uso trascrizione // Nota d'iscrizione a ruolo // Tabella Contributo Unificato
Notes – marzo 2010
I Moduli
per la " Nota d'iscrizione a ruolo "
sono scaricabili direttamente dal sito del Ministero della Giustizia
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NOTIFICAZIONE DELL'ATTO
ISCRIZIONE A RUOLO DEL GIUDIZIO
La Corte Costituzionale
con la sentenza n. 107/2004
ha precisato
" …… poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario(…). la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), (…) , -precisa poi che esiste- una norma, quale quella prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di notificazione del tutto inesistente. (...) "
[Corte Costituzionale, sentenza n.107/2004]
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(“Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale (omissis) La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”) - comma aggiunto con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2 comma 1, lettera e)
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[TRIBUNALE DI NOLA, ordinanza del 9 febbraio 2009]
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[Corte Costituzionale, sentenza n. 3, depositata il 14 gennaio 2010]
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Difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, vizio procura
(…) Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". (…)
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PROCURA, DLgs 28/2010 (Mediazione- Obbligo di informativa)
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La citazione senza codice fiscale dell’avvocato non è nulla (contenuto della citazione Art.163 cpc))
(fonte: Rassegna stampawww.oua.it)
Legge 24 del 22 febbraio 2010. Modifiche al codice di procedura civile - Contenuto della citazione - Art. 163, terzo comma, n.2 c.p.c., (il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore … ), Art. 167, primo comma, (convenuto, generalità' e codice fiscale - Art. 125 c.p.c., (codice fiscale)
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NOTIFICAZIONE a mezzo posta elettronica - Art. 149-bis c.p.c.
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Mediazione finalizzata alla conciliazione
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n. 53 del 5-3-2010) - PROCEDIBILITA’
Vincenzo Ferrò
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Iscrizione della causa a ruolo, vizi, nullità, presupposti
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La notifica a mezzo posta (L.31/2008) e l’emissione della C.A.N.)
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[Corte Costituzionale,- sentenza n. 480 / 2005]
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Tributario. Notificazione a mezzo posta - Termini differenziati per la costituzione in giudizio - Per le notifiche a mezzo del servizio postale la decorrenza vale dalla data di effettiva ricezione [Cassazione, sentenza n.12185 del 15.05.08] - (Link >>> -www.fiscooggi.it-)
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Difformità tra originale e copia notificata - Decadenze a carico delle parti - Onere di proporre la querela di falso (Cassazione, sentenza >>> )
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-vedere art. 58, c. 3Legge 18/6/2009, n. 69 " Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art.155 c.p.c. si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell' 1.3.2006").
-Intimazione dei testimoni
(vedere testo art. 255 c.p.c. modificato dalla Legge18.6.2009, n. 69)
-Notificazioni di atti alle persone giuridiche
NOTIFICAZIONI : Art. 137 c.p.c. , vedere testo modificato dallaLegge 18.6.2009, n.69
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[Cassazione, ordinanza n. 1044/2010]
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[Cassazione, Sezione tributaria, ordinanze del 19 gennaio 2010]
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Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare N.300/A 1/26466/127/9 del 20 agosto 2007, con riferimento alla “Sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 26.11.2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi.”
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Diritti di copie senza certificazione di conformità (nuova tabella 6 DPR 115/02 in vigore dal 31/12/2009)
Diritti di copia autentica (nuova tabella 7 DPR 115/02 in vigore dal 27/2/2010)
Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo (Allegato 8 DPR 115/02 sospeso) – per le copie rilasciate in formato elettronico, di atti esistenti nell’archivio informatico, si applicano i diritti previsti per il cartaceo, limitatamente ai supporti magnetici che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate
> vedere anche tabella riportata sul sito (www.auge.it) dell'AUGE-Italia Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (Link:http://www.auge.it/circolari/diritti_copia_2010.pdf )
IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’1) - Atto di pignoramento immobiliare uso trascrizione 2) - Atto di citazione uso trascrizione 3) - Atto di citazione (o convalida) Sfratto uso Ingiunzione 4) - Ogni altra copia consentita non finalizzata alla notificazione
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UNIONE TRIVENETA dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
IMPORTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012
Tabella contributo unificato 2012
Contributo Unificato: circolare interpretativa del 11.5.2012 ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------
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Per altre informazioni, vedi nel sito >>>
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