| Registrazione sentenza |
| mercoledì 07 aprile 2010 | |
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....................................................................................................................... Registrazione Atti giudiziari Registrazione Sentenza ........................................................................................ Devi registrare una sentenza ? Vuoi sapere quanto è l'importo da pagare ? Vuoi sapere i codici tributo ? vaial sito dell'Agenzia delle Entrate: >>> Calcolo degli importi per latassazione degli atti giudiziari oppure qui http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/ oppure qui : http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/Tassazione/ oppure: clicca qui »» --vai alla Sezione SERVIZI -- poi vai alla voce Atti giudiziari -- poi vai alla voce Tassazione per la registrazione degli atti giudiziarie compila i campi per andare avanti
Al sito Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate »» "Guida all’utilizzo delle funzioni connesse con la liquidazione e registrazione atti giudiziari Per lo snellimento delle attività connesse alla registrazione dei provvedimenti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, esecuzioni immobiliari, ecc.), è stata realizzata una procedura che prevede: - l’acquisizione dei dati per la tassazione dei provvedimenti giudiziari da parte dell’ufficio - l’inserimento nel sito Internet del Ministero Finanze degli importi da pagare per la registrazione. A seguito del positivo esito della sperimentazione degli Uffici del Registro di Roma e di Milano Atti Giudiziari, la procedura viene ora estesa a tutto il territorio nazionale. ........"
Notizie per ATTI GIUDIZIARI SOTTOPOSTI a "Imposta di Registro" >>>> [Es: Provvedimenti cautelari - Provvedimenti possessori (azione di manutenzione, azione di reintegrazione nel possesso) - Opposizione al decreto di pagamento al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico, al custode e alle aziende private incaricate di svolgere lavori per conto delle autorità giudiziarie) - Rinuncia agli atti -... vedi >>>>
RILASCIO COPIA SENTENZA O DI ALTRO PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE PER PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA Non è richiesto il previo pagamento dell'imposta di registro per il "rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata". E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza N. 522 del 21 novembre - 6 dicembre 2002 [ 522/2002 >>> ] "LA CORTE COSTITUZIONALE -dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata; -dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionaledell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal Presidente del Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002. "
L' Agenzia delle Entrate cambia sede Dal 21.06.2006 l' Agenzia delle Entrate ha una nuova sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 ROMA (G.U. n. 171 del 25.07.06)
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