| Danni. Responsabilità PA, esclusione, artt. 2051, 2043 c.c. |
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| venerdì 16 aprile 2010 | |
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GIUDICE DI PACE DI CASERTA, sentenza del 15 aprile 2010 – Strada comunale dissestata – Insidia e trabocchetto - Insussistenza – Rigetto - Onere della prova – Legittimazione passiva
. Risarcimento danni Responsabilità della P.A. – Esclusione . Strada comunale dissestata – Visibilità del pericolo e prevedibilità – Insidia trabocchetto - Insussistenza – Rigetto - Onere della prova – Legittimazione passiva . [GIUDICE DI PACE DI CASERTA, Avv. G. Bello, sentenza del 15 aprile 2010] . Nella Sentenza >> …“con riferimento alle strade (e/o superfici) pubbliche, ricorre una situazione d'insidia allorquando esistono ostacoli (buche o altro) i quali possono costituire, da un lato, la sussistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e, dall’altro, l’elemento soggettivo della non prevedibilità. Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'Ente cui spetta la manutenzione e/o gestione delle strade in tutti i casi nei quali, sussistendo i due ricordati elementi, è ravvisata la mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio, nel rispetto del fondamentale principio del neminem laedere. Pertanto, ove ci sia violazione delle dette regole con pregiudizio per il privato, vertendosi in materia di fatti illeciti, lesivi di diritti soggettivi, deve riconoscersi al medesimo la facoltà dell’azione risarcitoria. Al danno per cui è causa può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità del fatto illecito (art. 2043 c. c.). Assume, pertanto, particolare rilievo la circostanza che l’onere della prova grava sull’attore il quale è tenuto a dimostrare la condotta dell’Ente proprietario o gestore della strada, sia in ordine alla produzione del danno che al comportamento colposo in termini di responsabilità. . >> ... Al momento del sinistro non pioveva e c’era ancora luce. ... la Via Nnnn è strada notoriamente accidentata, sterrata e cosparsa di alterazioni nel tracciato e, quindi, di fatto, chiunque circola su tale arteria deve osservare una particolare prudenza e, soprattutto, deve muoversi a velocità moderatissima. ... . . REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1a SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5942/09 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell'udienza del 13.4.2010, vertente: T R A DE CAIOX Rrrr, nato a …., elettivamente domiciliato in …… presso lo studio dell’Avv. …. che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (attore) E COMUNE DI AAAAA , in persona del Sindaco p. t., elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’Avv. …. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e determina n. 111 del 20.3.2009; (convenuto) NONCHE’ COMUNE DI BBBBB, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in …., presso lo studio dell’Avv. …. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (convenuto) Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, De Caiox Rrrr, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva il Comune di AAAAA, in persona del Sindaco p. t., ed il Comune di BBBBB , in persona del Sindaco p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir: 1) dichiarare i convenuti, ciascuno per i rispettivi titoli, responsabili del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare gli stessi, in solido o in via alternativa, al pagamento, in favore dell’attore, De Caiox Rrrr, a titolo di risarcimento danni materiali, della somma di € 528,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal sinistro al saldo; il tutto nel limite massimo di € 1.033,00; 2) condannare i convenuti, come per legge, in solido o in alternativa, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. A fondamento della domanda, l’istante esponeva: A) il 24.9.2008, alle ore 17,30 circa, l’attore, alla guida della propria autovettura, Fiat M… tg. ….., percorreva, a velocità moderata, con direzione Maddaloni – San AAAAA , una traversa di Via …, denominata Via Nnnn - strada di confine tra il Comune di AAAAA ed il Comune di BBBBB – allorquando, la parte inferiore della detta autovettura urtava contro un chiusino della rete fognaria, che risultava ubicato proprio al centro della Via Nnnn, in posizione leggermente rialzata rispetto alla sede stradale; B) la strada, aperta al pubblico transito, aveva una larghezza di circa tre metri, si presentava sterrata e in vari punti dissestata ed aveva un andamento irregolare, nel senso che la parte centrale era più alta rispetto ai margini dx e sx della strada; C) sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di AAAAA che redigeva relazione di servizio; D) la Fiat M… dell’attore riportava la rottura della coppa dell’olio per la cui riparazione l’attore aveva sostenuto la spesa di € 528,00, come da fattura n. 254/08 del 7.10.2008, resa dall’Officina Meccanica Zzzz; E) con raccomandata a mani del 4.11.2008, prot. 0013839, inoltrata al Comune di AAAAA, veniva chiesto il risarcimento dei danni materiali patiti dall’attore. Il detto Comune, con nota del 12.12.2008, a firma del responsabile dei LL.PP., attestava che come da accordi intercorsi tra le Amministrazioni comunali di AAAAA e BBBBB , per la manutenzione di Via Nnnn, strada di confine, risultava incaricato il Comune di BBBBB ; F) con raccomandata a mani del 23.12.2008, prot. …., veniva chiesto al Comune di BBBBB il risarcimento dei danni materiali patiti dall’attore. Il detto Comune, con nota del 13.2.2009, a firma del responsabile dei LL.PP., comunicava che Via Nnnn non apparteneva al Comune di BBBBB e che non risultavano accordi con il Comune di AAAAA circa la manutenzione della detta strada; G) nella fattispecie era ravvisabile la responsabilità, solidale o alternativa, dei due detti Comuni, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.. Si costituiva il convenuto Comune di AAAAA , in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: A) in via preliminare, disporre l’estromissione dal giudizio del Comune di AAAAA ; B) subordinatamente, nel merito, rigettare ogni avversa domanda nei confronti del Comune comparente perché improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e compensi giudiziali. Si costituiva, altresì, il Comune di BBBBB, rappresentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: a) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di BBBBB e, pertanto, dichiarare la sua estromissione dal giudizio; b) nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto; c) in subordine laddove si dovesse ravvisare la responsabilità dell’Ente Pubblico, s’individui senza dubbio il Comune di AAAAA quale unico responsabile del sinistro, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; d) condannare l’attore al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito. In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali, dove deponeva il solo De Caiox F., figlio convivente dell’attore. La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice è infondata e va rigettata. Preliminarmente, deve evidenziarsi che, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.033,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c.. Indipendentemente dalle inconcepibili posizioni assunte dai due Comuni convenuti, secondo le quali gli stessi, entrambi, chiedevano l’estromissione dal giudizio, per non essere legittimati passivamente, è principale ed assorbente che in ordine al petitum ed alla causa petendi, deve in primis ricordarsi che, con riferimento alle strade (e/o superfici) pubbliche, ricorre una situazione d'insidia allorquando esistono ostacoli (buche o altro) i quali possono costituire, da un lato, la sussistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e, dall’altro, l’elemento soggettivo della non prevedibilità. Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'Ente cui spetta la manutenzione e/o gestione delle strade in tutti i casi nei quali, sussistendo i due ricordati elementi, è ravvisata la mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio, nel rispetto del fondamentale principio del neminem laedere. Pertanto, ove ci sia violazione delle dette regole con pregiudizio per il privato, vertendosi in materia di fatti illeciti, lesivi di diritti soggettivi, deve riconoscersi al medesimo la facoltà dell’azione risarcitoria. Al danno per cui è causa può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità del fatto illecito (art. 2043 c. c.). Assume, pertanto, particolare rilievo la circostanza che l’onere della prova grava sull’attore il quale è tenuto a dimostrare la condotta dell’Ente proprietario o gestore della strada, sia in ordine alla produzione del danno che al comportamento colposo in termini di responsabilità. Nel merito, dunque, in ordine all’an debeatur, il decidente ritiene che l’incidente per cui è causa va ascritto a colpa esclusiva del conducente della autovettura Fiat M…, tg. …, dell’attore De Caiox Rrrr, risultando del tutto esclusa qualsivoglia responsabilità a carico del Comune di AAAAA ovvero a carico del Comune di BBBBB . Invero, dalla deposizione del teste escusso, De Caiox F., studente, figlio convivente dell’attore, è emerso che a fine settembre del 2008, in AAAAA , alla Via Nnnn, esso teste si trovava seduto sul sedile posteriore dell’auto attorea, di colore canna di fucile. Erano circa le 17,30, mentre circolavamo regolarmente abbiamo sentito un botto e credevamo che l’auto avesse urtato contro un ostacolo, mentre, invece, ci siamo accorti che vi era un tombino che fuoriusciva dal manto stradale e che la strada non era asfaltata e quindi l’autovettura aveva urtato contro il detto tombino. L’attore aveva fatto la retromarcia e aveva notato che l’autovettura perdeva olio avendo lasciato una scia per terra. Abbiamo chiamato la Polizia Municipale di AAAAA che, dopo circa mezzora interveniva redigendo relazione. Via Nnnn è strada stretta che consente il transito ad una sola autovettura ed al momento era aperta al pubblico. L’autovettura non era più marciante e, quindi, veniva chiamato il carro attrezzi. Il tombino contro cui era urtata l’autovettura era rialzato rispetto al sede stradale, di circa 8-10 cm. La strada era percorsa con direzione Maddaloni – AAAAA . Dalle foto che gli venivano esibite, il teste riconosceva il luogo del sinistro. Al momento del sinistro non pioveva e c’era ancora luce. La relazione di servizio, esibita in atti, redatta dalla Polizia Municipale di AAAAA , intervenuta sul luogo del sinistro, conferma l’accadimento dell’incidente. Obiettivamente, deve osservarsi che la Via Nnnn è strada notoriamente accidentata, sterrata e cosparsa di alterazioni nel tracciato e, quindi, di fatto, chiunque circola su tale arteria deve osservare una particolare prudenza e, soprattutto, deve muoversi a velocità moderatissima. Si consideri, altresì, che l’incidente per cui è causa si è verificato alle ore 17,30, in un giorno di fine settembre (come riferito dal teste escusso ed affermato anche nell’atto introduttivo) e, dunque, in una circostanza di perfetta visibilità, poiché “non pioveva e c’era ancora luce”, come sottolineato nella deposizione testimoniale sopra riportata. In ogni caso ed in concreto, è principale ed assorbente che, per aversi la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore della strada (o dell’area pubblica), è necessario che i due ricordati elementi, oggettivo della non visibilità del pericolo e soggettivo della non prevedibilità, concorrano entrambi in radice, nella cauzione del fatto illecito oggetto del presente giudizio. A tale riguardo, va osservato che nel caso che ci occupa, tenuto anche conto delle caratteristiche della strada e che il sinistro si è verificato in un giorno di settembre 2008, alle ore 17,30 circa, deve dedursi sia la prevedibilità dell’insidia, che la visibilità della stessa. Sicché, può serenamente affermarsi che nel caso di specie non ricorrono i due anzidetti elementi, oggettivo della non visibilità del pericolo e soggettivo della non prevedibilità, i quali, per aversi l’accoglimento della domanda risarcitoria, come innanzi precisato, devono sussistere in radice nella causazione del fatto che ha determinato i danni oggetto della pretesa azionata. Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata. La natura della controversia ed i motivi che hanno portato al rigetto della domanda, nonché il comportamento processuale delle due Amministrazioni Comunali convenute, giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Caiox Rrrr, contro il Comune di AAAAA , in persona del Sindaco p. t., e contro il Comune di BBBBB , in persona del Sindaco p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta la domanda attrice; 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Caserta, 15 Aprile 2010 IL GIUDICE COORDINATORE Avv. Generoso Bello
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