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IUS SIT

a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Danni all’autoveicolo, responsabilità autostrade, onere probatorio Stampa E-mail
mercoledì 05 maggio 2010
GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO, sentenza del 30 novembre 2009. Risarcimento danni – Presenza di manufatti in cemento sulla sede autostradale – Responsabilità

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Risarcimento danni – Autoveicolo

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RESPONSABILITA’ AUTOSTRADE – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

ONERE PROBATORIO

E’ specifico onere del proprietario e gestore del tratto garantire, a fronte del pagamento dell’accesso, l’idoneità della struttura sì da consentire al contratto in essere la funzione e la causa tipica

[GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO, Dott. Domenico Chianese,

sentenza del 30 novembre 2009]

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marigliano Dott. Domenico Chianese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella  causa iscritta al ruolo n. 2592 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009, ed avente ad oggetto risarcimento dei danni, riservata alla udienza del 30.11.09,

TRA

TIZIOX,  CF non dichiarato, elett.  dom. in  … presso lo studio dell’Avv.  …. che lo rappresenta  e difende. giusta procura a margine dell’atto introduttivo della lite (attore)      

CONTRO

AUTOSTRADE CC SPA, elett.te dom.ta  in  … presso  l’Avv.  … che la rapp. e difende giusta procura alle liti in calce all’atto di ricorso attoreo e richiamato in comparsa di costituzione  (convenuta)

CONCLUSIONI: come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la legittimazione delle parti del giudizio.

Quanto alla titolarità del veicolo coinvolto nel sinistro, deve dirsi che vi è allegazione della copia non disconosciuta della carta di circolazione  che  indica nell’attore la suddetta qualità. La stessa documentazione risulta convincere sufficientemente in ordine alla titolarità al momento del sinistro, attesa la peculiarità di beni mobili ancorché registrati  la cui proprietà può essere fornita con qualsiasi mezzo e persino con presunzioni semplici (cfr Cass. 18370/2002, 4489/2002, 157/99, 3340/99, 6599/98).

Quanto alla prova della proprietà della strada interessata ex art.14 CDS vi è verbale di intervento del personale della convenuta.

Ciò premesso deve dirsi che la domanda è fondata.

Sia l’istruttoria testimoniale col sig. DD che l’allegazione del verbale di intervento del personale di traffico della convenuta, confermano lo scenario storico posto a base della pretesa risarcitoria. È provato dunque che durante la marcia del veicolo tg. …., di proprietà dell’attore, c’erano una serie di ostacoli sulla sede stradale. In particolare, come indicato dal personale e confermato dal teste, vi erano “manufatti in cemento” che determinavano avarie e rotture ad una serie di veicoli transitanti tra cui quello appunto del TIZIOX. I danni, per altro, trovano univoco riscontro nel dettagliato racconto testimoniale e nella precisa descrizione del personale onde una pacifica imputabilità eziologica.

Tale ricostruzione fonda senz’altro la pretesa risarcitoria. Appare indubbio il pagamento del pedaggio che palesa la sussistenza di un titolo contrattuale tra le parti. Su tale considerazione e su quella ulteriore in virtù della quale la sicurezza del transito è specifica prestazione dovuta, ben può inquadrarsi la fattispecie de qua quale inadempimento ex art.1218 c.c.. E’ di fatti specifico onere del proprietario e gestore del tratto garantire, a fronte del pagamento dell’accesso, l’idoneità della struttura sì da consentire al contratto in essere la funzione e la causa tipica. Gli argomenti connessi all’impossibilità di intervento risultano non solo non provati ma persino pleonastici, atteso che nel sistema attuale è fatto notorio che l’imprenditore si doti di strumenti tecnici efficienti di monitoraggio del traffico e delle arterie onde un onere professionale di verificare continuamente la sicurezza di quanto si gestisce. Impuet sibi se nel caso specifico non v’è stata tale accortezza. Sia il fatto di terzi che l’imprevedibilità non risultano provati dalla convenuta che, per questo, deve rispondere dei danni subiti.

Quanto ai danni, l’attore ha provato la spesa sostenuta per mezzo di fatture di riparazione e di traino. Tale documentazione non solo è coerente con i danni indicati in istruttoria ma è anche connessa allo stretto principio indennitario della domanda. Valutata la documentazione, dunque, all’attore va il diritto sulla somma dimostrata complessivamente di € 390,00.

Dalla pronunzia della sentenza, con la trasformazione dell’obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti ex art.1282 cc, sulla somma complessivamente liquidata gli interessi al saggio legale (cfr Cass. n.13470/99 e n.4030/98). 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ordine allo scaglione del liquidato, d’ufficio ed in rettifica della nota depositata, come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.

Accolta la domanda di attribuzione.  

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e respinta, così provvede :

A)-Sulla domanda proposta da Tiziox  dichiara l’esclusiva responsabilità di AUTOSTRADE SPA in merito alla produzione del sinistro;

B)-Di conseguenza, la condanna al risarcimento e pagamento a favore del primo della somma complessiva di € 390,00 oltre interessi dal deposito della presente sentenza; 

C)-Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente d’ufficio in € 880,00 di cui € 100,00 di spese, 400,00 per onorari ed € 380,00 per diritti, oltre sg, iva e cpa come per legge, a favore del procuratore antistatario dell’attore.

D)- Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marigliano addì 30.11.2009

Il Giudice di Pace   

Dott. Domenico Chianese

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www.iussit.eu

 

 

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