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IUS SIT

a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Responsabilità PA, danni. Spostamento di congiunto dal sepolcro Stampa E-mail
mercoledì 12 maggio 2010
GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO, sentenza del 21 ottobre 2009. Diritto di sepolcro – Danneggiamenti – Giurisdizione G.O

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.

Risarcimento danni

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Spostamento, senza avviso, di congiunto dal sepolcro

.

DANNI - RESPONSABILITA’ DELLA PA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – DIRITTO DI SEPOLCRO E SUO RILIEVO PATRIMONIALE – RILEVANZA DEL SEPOLCRO COME LUOGO DI AFFETTIVITA’

[GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO,  Dott. Domenico Chianese,

 sentenza del 21 ottobre 2009]

* * *

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di  Marigliano Dott. Domenico Chianese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella  causa iscritta al ruolo n. 1143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009,  ed avente ad oggetto risarcimento dei danni, riservata alla udienza del 21.10.2009,  

TRA

Tizia e Caia,  CF  non dichiarato,  quali eredi di Mevia Sempronia elett. dom. in …. alla Via ……… presso lo studio dell’Avv.  …. che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto di citazione   (attore)                              

Contro

COMUNE di KKKKK, elett.te dom.to presso la sua sede e rapp.to e difeso dall’Avv.  … in virtù di Delibera G.C. n…. (convenuto)                

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno assunto, provandolo con la documentazione versata in atti, di essere eredi di Mevia Sempronia deceduta nel 1999. Hanno lamentato che la congiunta, sepolta nel cimitero di KKKKK, durante una visita non fu rinvenuta nel consueto sepolcro a causa di uno “spostamento” operato dalla Pa all’insaputa degli eredi. Il rinvenimento della nuova tomba, poi, permise di appurare le condizioni peggiorative dello stato, caratterizzato da danni alla struttura di marmo ed agli ornamenti. Per questo le eredi attrici hanno lamentato di aver subito danni materiali ed anche biologici indotti dal parossismo derivato dalle condizioni della tomba.

La domanda è fondata.

Sebbene non sollevata dalle parti ma rilevabile d’ufficio, deve prima di tutto affermarsi la competenza del Giudice adito in relazione al riparto di giurisdizione. Ebbene, non riguardando affatto il merito dell’azione amministrativa ed esulando l’azione della Pa dal novero delle tipologie di cui al Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, come novellato dal Dlgs 30.03.2001 n.165, trattandosi anzi di esecuzione di un servizio che esula dallo schema amministrativo pubblicistico, rientrando semmai in un rapporto di gestione para-privato intercorrente tra Ente e privato, deve senz’altro ritenersi sussistente la giurisdizione dell’AGO e, rationae valoris del Giudice adito. Del resto, in senso lato, la questione si inquadra nel diritto al sepolcro la cui natura di diritto reale patrimoniale è evidente (cfr ex ultimis Cass.1009/2008; Cass. civ., Sez. II, 30/05/2003, n. 8804).

Va premesso che nell’evoluzione giurisprudenziale, l’onere di contestazione,  con il relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato, è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli artt.167 e 416 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo. Tale carattere comporta una struttura dialettica a catena sulla generale organizzazione per preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità, posto dall’art. 88 del c.p.c. (che impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici  o solo negligenti ) e, infine, soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art.11 della Costituzione (cfr Cass. N.26638/2007 e Cass. 7074/2006). Da questo punto di vista, dunque, resta pacifica l’attività lamentata dalle attrici e l’imputabilità all’Ente dello spostamento.

L’istruttoria testimoniale, per mezzo del teste Q, in effetti ha comprovato le condizioni senz’altro peggiori della struttura del resto confermate dalla CTU tecnica effettuata per mezzo dell’Ing. ….. Nel merito non può ritenersi legittimo l’operato della PA poiché appare alquanto irrilevante la circostanza di una presunta impossibilità di avviso tempestivo del trasloco funebre. Di fatti, il riflesso dell’intendimento sui familiari doveva diligentemente suggerire maggior impegno nell’effettuare la ricerca dell’effettivo indirizzo dei destinatari, tenuto conto che dall’anagrafe dei tributi locali e cimiteriali ben poteva risalirsi agli eredi per mezzo degli atti di pagamento delle imposte e dei canoni dovuti all’Ente. Nessuna urgenza dei lavori è stata dimostrata onde una chiara inaccortezza nel gestire una questione che prima che essere burocratica doveva essere riguardata come di evidente riflesso umano.

La questione dell’avviso, tuttavia, non è come detto rilevante. A conferire illegittimità all’azione, nevvero, non è il mancato avviso, bensì la grossolanità dei lavori e, soprattutto, lo scempio del danneggiamento.

Il sepolcro, lungi dall’essere luogo letterario e di simbologia totemica confinata nell’intimo soggettivo, costituisce evidente simbolo di affettività e di raccolta il cui significato di pietas e di sentimento va al di là del materiale usato per la costruzione. Non a caso il nostro ordinamento sottrae dalla natura di danneggiamento l’azione contro il sepolcro, indicandone la specificità del fatto attraverso la specialità della fattispecie di reato (cfr art.407 c.p.), così come l’offesa persino agli ornamenti funerari e sepolcrali costituisce vilipendio (art.408 cp) inteso come particolare forma di disvalore dell’azione di discredito del simbolo. In altri termini, l’ordinamento tutela la simbologia e la rilevanza di esso nell’immaginario collettivo più dell’entità materiale del bene attaccato.

La rozza ed approssimativa risistemazione della tomba, dei marmi, della lapide e degli ornamenti, come descritto dal teste e dal CTU  rappresenta oggettivamente un danno ingiusto che è fonte risarcitoria in danno dell’Ente autore del fatto. Questo, sia per la disattenzione della diligenza professionale da assumersi nella conduzione dei lavori, sia per lo svilimento del simbolo sepolcrale alterato nella sua identità visiva e rappresentativa, non può non ritenersi ingiusto ai sensi dell’art.2043 c.c.. L’ulteriore considerazione che la disapplicazione dell’obbligo di cura dei loculi costituisce onere istituzionale dell’Ente comunale, induce definitivamente a ritenere illecito il fatto prodottosi.

Quanto al danno da risarcirsi, sul punto va condivisa la stima del CTU. Essa è immune da vizi logici e tecnici ed è coerente con i prezzi e costi usualmente operati sul mercato. Ai danneggiati va risarcita la somma di € 1063,33.

Alla sola Caia, invece, va l’ulteriore risarcimento delle lesioni subite coerenti con il forte dolore subito dal vedere in quel modo ridotta la tomba della congiunta. Anche sul punto va condivisa la stima del CTU nominato, dott. CC, il cui percorso clinico e valutativo è oggettivo e scientificamente condivisibile. Alla lesa va riconosciuto un postumo pari allo 0,5% ed una invalidità assoluta pari a giorni 10 e parziale al 50% pari a ulteriori 20. Quanto alla liquidazione del valore monetario del pretium doloris rappresentato dall’invalidità così come calcolata, questo Giudice ritiene equo stimare il quod debeatur secondo una indicazione analogica contenuta dalla L. 05.03.2001 n.57, art.5, combinata con il DM del Ministero delle Attività produttive come aggiornato ad oggi indicandolo in € 42,06 per ogni giorno di invalidità massima, così come per il valore del punteggio ivi indicato per il postumo per l’età del risarcito al momento del fatto. Di fatti, la dosimetria valutativa economica in RCA appare sovrapponibile in toto alla fattispecie de qua per gli aspetti e le implicazioni del danno, modesto, sull’equilibrio biologico del leso.

Alla parte lesa quindi va  risarcita la somma di € 377,24  per i postumi, € 420,60 per la ITA ed € 420,60 di ITP, di € 402,08 per danno morale risarcibile (così determinato equitativamente sulla scorta delle risultanze attestanti un incidenza in pejus sulla normalità di vita e sul riflesso negativo sulla normale capacità di attendere alle quotidiane incombenze), per la somma complessiva di € 1620,52.

Somme tutte all’attualità per la rivalutazione ex lege della tabella applicata. 

Ex art. 7 e 10 c.p.c., tuttavia, il risarcimento così determinato va decurtato nel limite rationae valoris del Giudice adito, ovvero nella somma complessiva di € 2.582,28 alla parte complessiva. Ai singoli danneggiati, nei rapporti interni, la somma effettiva prima indicata per ciascuno sarà ridotta proporzionalmente.

Dalla pronunzia della sentenza, con la trasformazione dell’obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti ex art.1282 cc, sulla somma complessivamente liquidata gli interessi al saggio legale (cfr Cass. n.13470/99 e n.4030/98). 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ordine allo scaglione del liquidato,  d’ufficio ed in rettifica della nota depositata, come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.  Definitivamente a carico della soccombente le spese di CTU come da decreto non opposto.

Accolta la domanda di attribuzione.  

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e respinta, così provvede :

A)-Sulla domanda proposta da Tizia e Caia nei confronti del COMUNE di KKKKK,  la accoglie.

B)-Di conseguenza, lo condanna al risarcimento e pagamento a favore delle attrici della somma complessiva di € 2.582,28 oltre interessi dal deposito della presente sentenza; 

C)- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente d’ufficio in €  2950,00 di cui € 950,00 di spese (200,00 di esborsi e 750,00 per le due CTU oltre oneri se dovuti e documentati), 1000,00 per onorari ed €1000,00 per diritti, a favore del procuratore antistatario dell’attore, oltre sg, iva e cpa come per legge

D)- Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marigliano addì 21.10.2009

Il Giudice di Pace   

Dott. Domenico Chianese

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www.iussit.eu


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