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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Morso di cane randagio. Danni - Legittimazione passiva Stampa E-mail
domenica 23 maggio 2010
TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. Dist. di Frattamaggiore, sentenza del 18 novembre 2009. Cane randagio – Danni subiti da minore – Legittimazione passiva dell’ ASL - Danno morale

. 

Risarcimento danni

Morso di cane randagio subito da minore – Danni 

Legittimazione passiva dell’ASL – Legittimazione attiva di un singolo genitore – Liquidazione danni – Danno morale – Riconoscimento del danno morale al genitore del minore – Danno da ritardo -

Documenti prodotti con la comparsa conclusionale – Tardività –  Estensione automatica della domanda attrice al chiamato in causa - Risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 cpc - Effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale - Necessità 

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione  Distaccata di Frattamaggiore,  

Dott. Francesco Graziano, sentenza del 18 novembre 2009.

 

***

Nella Sentenza

.

LEGITTIMAZIONE PASSIVA

… sussistenza di un difetto di controllo o vigilanza sul fenomeno del randagismo, da imputare però esclusivamente alla convenuta Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 e non anche al Comune di  …,

….la legge Regionale della Campania n. 16 del 2001 ha attributo alle AA. UU. SS. LL. la funzione di prevenzione e controllo del randagismo. Ciò risulta in modo chiaro dagli artt. 4 e 5; in particolare la lettera c) dell’art. 5 attribuisce ai Servizi veterinari delle AA. UU. SS. LL. il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.

I compiti dei comuni sono, invece, del tutto residuali, limitandosi soprattutto alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti [lettera a) del successivo art. 6] e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA. UU. SS. LL. [lettera b) del successivo art. 6]. Come si vede, trattasi, dunque, di compiti accessori diversi, non riguardanti certo la fase di controllo del territorio per individuare ed accalappiare i cani randagi.

… in tali casi la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla U. S. L. e non al Comune

ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA ATTRICE AL CHIAMATO IN CAUSA

…..la domanda giudiziale proposta dall’attrice sig.ra  … come automaticamente estesa al chiamato in causa  …. , [in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo il quale la domanda originariamente proposta dall’attore nei confronti del (solo) convenuto deve ritenersi implicitamente ed automaticamente estesa anche nei riguardi del terzo chiamato in causa tutte le volte in cui il terzo venga individuato, nelle stesse difese del convenuto che lo chiami in causa, come l’unico obbligato nei confronti dell’attore e, dunque, come il soggetto tenuto a rispondere alla pretesa da quest’ultimo avanzata; in tal caso, infatti, si verifica un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo – perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuta viene ad inserirsi nel thema decidendum, in via alternativa con quella allegata dall’attore a carico del convenuto -, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo …

DANNO DA RITARDO

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio

RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA’ AGGRAVATA (ART.96 CPC)

… l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, cod. proc. civ., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (elemento che, nella fattispecie in esame sembra difettare, attesa l’insussistenza di un danno biologico risarcibile suscettibile di essere riconosciuto, in proprio, all’attrice sig.ra Meviax ), che l'avversario deduca e dimostri non soltanto la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza - oppure dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr., in tal senso, Cass. 23 maggio 1990, n. 4651), ma altresì la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli

 Sezione distaccata di Frattamaggiore

nella persona del Giudice monocratico dott. Francesco Graziano, ha pronunziato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al numero 270/AC/2004 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2004, avente ad oggetto risarcimento danni e promossa

DA

MEVIAX RX nata a  … ed ivi residente, …  in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore TIZIOX AXX , nato ad …. e residente in  …., elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avv. …., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio (attrice)                                                                           

CONTRO

COMUNE DI ZZZZZ, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di ZZZZZ, alla Via  …, ed elettivamente domiciliato in ZZZZZ (NA), alla Via …., presso lo studio dell’avv.  …. che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore (avv.  ….  – procura a margine della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 9 giugno 2004, in forza della deliberazione del Commissario Straordinario n. … del 24 marzo 2004 -), depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2006, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. …. del 29 giugno 2006 (convenuto)

NONCHÉ

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dall’avv.  …., funzionario dell’ente, e con questi elettivamente domiciliato in …., presso la sede dell’azienda (convenuta)

E CONTRO

KKKKK ASSICURAZIONI S. p. A., con sede in …., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ZZZZZ (NA), alla Via …., presso lo studio degli avv. ti  …., che rappresentano e difendono la società stessa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa (chiamata in causa)

NONCHÉ

CAIOX BXX, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta  FFFFF DEL ROTTWEILER, domiciliato in  …., alla Via …. (chiamato in causa non costituito)

E CONTRO

AAAAA ASSICURAZIONI, con sede in …., in persona del rappresentante generale pro tempore per l’Italia … Nnnnn, elettivamente domiciliato in  …., presso lo studio dell’avv …., che rappresenta e difende la compagnia stessa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa (chiamata in causa)

CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI

PER L’ATTRICE: Il difensore, nel riportarsi a tutti i propri atti, alle proprie difese ed alle conclusioni formulate nell’atto di citazione, chiedeva condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti cagionati al minore Tiziox Axx, incluso il danno biologico, il danno da inabilità temporanea totale e parziale, il danno morale ed esistenziale, il danno estetico, alla vita di relazione, nonché il danno da lucro cessante. Il tutto, entro i limiti dell’importo di €. 34.712,50 (trentaquattromilasettecentododici/50). Chiedeva altresì condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Meviax Rx, entro il limite dell’importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), nonché condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alternativamente o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giustizia, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;

PER IL CONVENUTO COMUNE DI ZZZZZ: Il difensore si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e da intendersi come integralmente trascritte;

PER LA CONVENUTA Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3: il difensore concludeva per il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese e competenze di giudizio;

PER LA CHIAMATA IN CAUSA KKKKK Assicurazioni S. p. A.: Il difensore si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta da intendersi come integralmente ripetute e trascritte;

PER LA CHIAMATA IN CAUSA AAAAA Assicurazioni: Il difensore concludeva per il rigetto della domanda giudiziale ed in conformità delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58, comma 2, di quest’ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.

Pertanto, devono, all’uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall’attrice, comparse di risposta depositate in Cancelleria dai convenuti, nonché atti di citazione per chiamata in causa notificati ad opera dei convenuti e comparse di risposta depositate in Cancelleria dai chiamati in causa costituiti), sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest’ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all’ipotesi analoga ma non identica prevista dall’art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).

            Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del chiamato in causa Caiox Bxx, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta IL FFFFF DEL ROTTWEILER, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.

            Nel presente giudizio la sig.ra Meviax Rx, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Tiziox Axx, ha agito nei confronti di del COMUNE DI ZZZZZ e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 per il risarcimento di ogni pregiudizio derivato, ad essa genitrice nonché al figlio, in conseguenza dell'aggressione di un cane randagio da quest'ultimo subita in data 26 gennaio 2002.

Va dato preliminarmente atto che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell’ente locale suddetto, nulla impedisce all’istante di agire da sola, quale unica rappresentante del figlio minore.

Ed invero, conformemente al disposto di cui all'art. 320, comma primo, cod. civ., ben può essere proposta disgiuntamente da ciascun genitore, rientrando tra gli atti di ordinaria amministrazione, finalizzati a migliorare o conservare il patrimonio del minore (essendo di straordinaria amministrazione gli atti che possano, invece, arrecare pregiudizio o diminuzione patrimoniale), l'azione di responsabilità civile volta ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono subiti dal minore stesso, atteso che tale azione mira appunto alla reintegrazione della sfera patrimoniale del minore leso dall'atto dannoso. (cfr., in tal senso, Cass. 15 maggio 2003, n. 7546; Cass. 11 gennaio 1989, n. 59; Cass. 10 febbraio 1998, n. 1345; cfr., in senso analogo altresì Tribunale di Nola, 22 gennaio 2009, n. 213).

            Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non é sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma é necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto, - rientrante nelle attribuzioni proprie del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).

Orbene, l'interpretazione complessiva dell'atto permette di affermare che lo stesso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 163 del Codice di Procedura Civile, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. In particolare, non può ritenersi assolutamente rispondente al vero il fatto che – come dedotto dalla difesa della chiamata in causa KKKKK ASSICURAZIONI S.p.A. – l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulterebbe estremamente generico in ordine all’indicazione delle circostanze temporali dell’evento dannoso, alle concrete modalità di verificazione di quest’ultimo ed alle conseguenze dallo stesso scaturite. E ciò particolarmente laddove si consideri come, in realtà, l’attrice avesse espressamente indicato, sin dalla premessa dell’atto introduttivo sopra menzionato, sia le circostanze di tempo e di luogo nelle quali ella assumeva essersi verificata l’aggressione ad opera di un cane randagio ed ai danni del proprio figlio, sia le lesioni psicofisiche che quest’ultimo aveva subito a seguito di tale aggressione, nonché le conseguenze dannose, patrimoniali e non, derivate a carico dell’istante medesima, per effetto dell’evento dannoso dedotto in giudizio.

            Infine e sempre in limine litis, deve essere disattesa l’eccezione afferente al presunto difetto di legittimazione passiva, così come sollevata dal convenuto COMUNE DI  ZZZZZ.

            Precisamente, nel corpo della comparsa di risposta, la suddetta parte convenuta ha impostato le proprie difese innanzitutto chiarendo che “... il Comune convenuto in applicazione delle prescrizioni legislative è tenuto esclusivamente alla predisposizione di adeguate strutture atte a consentire la tenuta e la custodia degli animali randagi rinvenuti sul territorio” e precisando altresì come i compiti di profilassi e polizia veterinaria, compreso quello relativo alla cattura dei cani randagi, incombano, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sui servizi sanitari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Dal che deriverebbe - secondo l’assunto del COMUNE DI  ZZZZZ - il difetto di legittimazione passiva in capo al predetto ente pubblico, relativamente alla res controversa.

            Sennonché, è noto che mentre la legittimazione ad agire e a contraddire (cosiddetta legitimatio ad causam) costituisce una condizione dell’azione, necessaria per ottenere dal Giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (in altri termini, il controllo del Giudice si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il Giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva), ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo, invece, ad una pronunzia sulla legittimazione, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso.

            Ebbene, avendo la difesa del convenuto COMUNE di  Zzzzz sollevato il difetto (non di legitimatio ad causam bensì) di titolarità, in capo a sé, del rapporto giuridico controverso (per essere i controlli de quibus vertitur demandati alle AA. UU. SS. LL.), da ciò consegue che la questione non può dar luogo ad una pronuncia - di rito (cioè meramente processuale) - sulla legittimazione bensì, piuttosto, ad una decisione nel merito.

            Venendo, quindi, proprio al merito della res controversa, premesso che non v’è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza per cui l’animale che avrebbe asseritamente azzannato il minore Tiziox Axx (procurandogli lesioni) era un cane vagante e randagio - e, dunque, che la fattispecie in esame rientra sotto l’ambito di operatività dell’art. 2043 cod. civ. e non dell’art. 2052 (cfr., in caso analogo, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638) - osserva questo Giudice come la res controversa trovi la propria fonte di regolamentazione primaria nella legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che, agli artt. 2, comma 2, 3, comma 2 e 4, commi 1 e 2, delinea con estrema chiarezza la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani ed all’art. 2 commi 1, 3, 6, 8 e 10 statuisce l’incombere sui servizi sanitari della U. S. L. (A. U. S. L. dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - in modo assai più ampio e dettagliato rispetto a quanto già previsto alla lettera p) dell’art 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dei compiti di profilassi e polizia veterinaria (cfr., in tal senso, Cass. 7 marzo 2001, n. 3281).

            In applicazione, peraltro, della delega contenuta all’art. 3 della menzionata legge 281, la Regione Campania ha adottato la Legge Regionale 2 novembre 1993, n. 36, recante tutela degli animali d’affezione e istituzione dell’anagrafe canina (ora sostituita ed abrogata dalla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16) la quale, conformemente ai principi ispiratori della materia, ha devoluto (cfr. artt. 1, comma 4, 4 e 7) ai servizi veterinari delle AA. UU. SS. LL., tra l’altro, le funzioni di controllo del randagismo  (cfr. attualmente l’art. 5, della Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001).

            Orbene, pacifico quanto precede e considerata l’eccezione preliminare sollevata dal convenuto COMUNE di  ZZZZZ, antecedente rispetto a qualsivoglia valutazione in ordine alla verificazione dell’evento storico così come descritto in citazione si pone la delibazione circa la titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio controverso: occorre verificare, cioè, se la domanda sia stata correttamente proposta nei confronti (anche) del predetto ente locale ovvero se il destinatario delle pretese attoree, così come ritualmente e tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, dovesse essere altro e, cioè, nel caso di specie, esclusivamente l’Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3.

            Ebbene, ritiene questo Giudice che - alla luce di quanto verrà di seguito illustrato - l’eccezione preliminare di merito sollevata dal convenuto COMUNE DI  ZZZZZ colga nel segno, onde la domanda deve essere rigettata nei riguardi del predetto, in quanto proposta nei confronti di un soggetto che non è titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Invero, nel sistema delineato dalla riforma operata con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, i compiti del Servizio Sanitario Nazionale dovevano essere assolti, nell’ambito territoriale determinato, dalle Unità sanitarie locali (d’ora in poi UU. SS. LL.), definite come il complesso dei presidii, degli uffici e dei servizi dei Comuni singoli o associati e delle comunità montane, di cui costituivano, per espressa dizione legislativa, una struttura operativa. L’U. S. L. era, quindi, caratterizzata da una doppia strumentalità: la prima, di carattere funzionale, in quanto costituiva lo strumento per il conseguimento della tutela della salute; la seconda organizzativa, in quanto consentiva agli enti locali l’esercizio delle funzioni in materia sanitaria. La mancanza di una univoca posizione del legislatore del 1978 in merito alla qualificazione giuridica delle unità sanitarie locali, tuttavia, ha posto il problema della individuazione dell’esatta natura di tali organismi: se essi, cioè, fossero soggetti di diritto - e, quindi, veri e propri enti pubblici – ovvero, negandone in toto la personalità giuridica, organi a rilevanza esterna degli enti locali (se non addirittura mere articolazioni operative dei Comuni).

La questione, ampiamente dibattuta anche in dottrina, traeva il proprio fondamento principalmente nel fatto che, a fronte della definizione legislativa delle unità sanitarie locali quali strutture operative dei comuni (cfr. art. 15, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978), era stata prevista, dal successivo art. 44, la possibilità, per le stesse, di stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche o private, pur se nell’ambito delle direttive stabilite dalla legge regionale ed in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della Sanità. La capacità di essere soggetti contraenti e, quindi, titolari dei diritti e degli obblighi nascenti dalle convenzioni e la innegabile autonomia gestionale e decisionale, che poneva le UU. SS. LL. in una posizione di indipendenza rispetto agli enti locali di riferimento (pur se legate ad essi da un rapporto di necessaria strumentalità), pertanto, inducevano alcuni autori a riconoscere in esse dei veri e propri soggetti di diritto, pur in assenza di una specifica norma di attribuzione in tal senso.

Secondo l’orientamento dominante, tuttavia, proprio la stretta dipendenza dagli organi dell’amministrazione comunale, in uno alla mancanza di un esplicito riconoscimento legislativo della soggettività giuridica, escludevano che le UU. SS. LL. potessero essere considerate organismi dotati di una propria personalità giuridica di diritto pubblico, pur essendone generalmente riconosciuta la capacità di stare in giudizio.

            L’intervento del successivo Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (cosiddetta riforma sanitaria bis) e della normativa introdotta dalla cosiddetta legge Bindi (Decreto Legislativo n. 229 del  19 giugno 1999 - cosiddetta riforma sanitaria ter) hanno risolto solo in parte il problema della qualificazione giuridica delle UU. SS. LL.: se, da un lato, infatti, è stata conferita espressamente alle stesse la personalità giuridica, d’altro canto non è stata individuata esattamente la natura dei nuovi organismi di diritto pubblico, con riguardo, in particolare, ai rapporti sussistenti con gli enti territoriali (Stato, regioni, enti locali).

Precisamente, il legislatore del 1992 ha semplicemente definito la unità sanitaria locale quale azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che realizza, nel proprio ambito territoriale, gli obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale (art. 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993); altrettanto ha fatto il successivo decreto Bindi che, riformando l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, ha stabilito che “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica” (cfr. art. 3, comma 1-bis).

È evidente, quindi, come, nella sua attuale configurazione, la U. S. L. (recte, A. U. S. L.) debba essere necessariamente qualificata come un ente di diritto pubblico, in quanto dotata - per espresso riconoscimento legislativo - di un’autonoma soggettività giuridica e, quindi, della capacità di essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.

Sennonché, il problema che resta ancora aperto consiste nel verificare se, esclusa la natura di organo dell’ente locale o di mera articolazione organizzativa dei Comuni, le nuove Aziende unità sanitarie siano da inquadrarsi nell’ambito degli enti autonomi o siano, invece, enti strumentali rispetto all’ente territoriale di riferimento (nel qual caso occorre individuare quale sia detto ente).

Ebbene, ritiene questo Giudice che il collegamento finalistico con l’ente costituente, che conserva nei confronti della A. U. S. L. un potere di vigilanza e di indirizzo, rende evidente il carattere strumentale di quest’ultima e, in particolare, che la nuova azienda sanitaria, essendo deputata al conseguimento dei fini di tutela della salute pubblica sotto il potere di programmazione, di controllo e di vigilanza delle regioni (cfr. art. 5, Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992), è un ente pubblico strumentale della Regione.

Il legame di strumentalità con le Regioni, in particolare, risulta di tutta evidenza alla luce della disamina della disciplina che si è succeduta dal 1992 in poi. Ed infatti: 1) le Regioni devono esercitare le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, in particolare, devono: 1a) determinare i principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute; 1b) fissare i criteri di finanziamento delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere; 1c) svolgere attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle stesse anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie (cfr. art. 2 Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992); 2) le Regioni sono, inoltre, titolari di una concreta responsabilità finanziaria, in quanto ad esse spetta il gettito localmente riscosso dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, nonché una quota capitale del Fondo sanitario nazionale che viene, però, determinata dal Governo in sede di programmazione. Le Regioni, inoltre, fanno fronte, con risorse proprie, agli eventuali disavanzi di gestione delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere; tali misure vengono attivate in seguito a controlli esperiti anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti appositamente individuati (cfr. art. 2, comma 12, legge n. 549 del 28 dicembre 1995).

A rafforzare ulteriormente il vincolo di strumentalità tra l’ente regionale e le strutture locali, ancora, il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 prevede espressamente che le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza attraverso le Unità sanitarie locali (cfr. art. 3), ed attribuisce alle Regioni stesse funzioni di disciplina in tema di: a) articolazione del territorio in Unità sanitarie locali; b) definizione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis; c) fissazione dei criteri per l’articolazione delle Unità sanitarie locali in distretti tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità demografica; d) finanziamento delle UU. SS. LL.  e definizione delle modalità di vigilanza e di controllo da parte della regione medesima sulle Unità sanitarie locali, nonché delle modalità di valutazione dei risultati conseguiti dalle stesse (cfr. art. 2-sexies).

Alla luce dei principi sopra enucleati, dunque, emerge con tutta evidenza che le nuove aziende sanitarie sono state configurate dalla recente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e decreto Bindi di riforma), entrata in vigore antecedentemente alla instaurazione del presente giudizio e tuttora vigente, quali enti strumentali delle Regioni, assimilabili, sotto il profilo organizzativo e strutturale (ma non certamente qualificatorio, trattandosi pacificamente di enti pubblici non economici: cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 28 agosto 1998, n. 8451; nonché Cass. 3 febbraio 1996, n. 916; Cass. 10 agosto 1996, n. 7408; Cass. 22 febbraio 1995, n. 1963; Cass. 10 ottobre 1994, n. 8276, tutte dalla prima richiamate), alle aziende speciali. Ad ulteriore riprova di quanto precede, peraltro, si osservi che se è indubitabile una ampia autonomia gestionale, organizzativa e patrimoniale delle AA. UU. SS. LL., ugualmente non può credibilmente negarsi, da un lato, il legame di soggezione - ampiamente illustrato - che vincola le Aziende alle Regioni nel quadro della più ampia programmazione dello Stato in campo sanitario e, dall’altro, il perseguimento delle finalità di tutela della salute pubblica, rientrante nei compiti istituzionali dello Stato e per esso, in un ottica di decentramento, delle Regioni.

Per altro verso, ad ulteriore riprova della descritta natura delle aziende sanitarie, rileva questo Giudice come, in aggiunta ai recenti interventi giurisprudenziali di legittimità in linea con i risultati precedentemente raggiunti (cfr., in tal senso, Cass. 28 aprile 2004, n. 8163; Cass. 9 settembre 2001, n. 13878; Cass., SS. UU. 26 febbraio 1999, n. 102; Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 8 giugno 2000, n. 4; Consiglio di Stato, 29 luglio 2003, n. 4306), la natura strumentale delle aziende sanitarie rispetto alle Regioni è stata di recente ribadita anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 24 giugno 2003, n. 220, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali), nella parte in cui non prevede più una situazione di incompatibilità tra la carica di Sindaco e la qualità di dipendente dell’A. U. S. L. o di professionista con essa convenzionato, analizzando la natura delle aziende sanitarie, ha testualmente affermato che “la configurazione giuridica delle unità sanitarie locali venne però profondamente mutata dal d.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e dal d.lgs. n. 229 del 1999. Reciso il "cordone ombelicale" fra Comuni e USL, non più "strutture operative" dei medesimi, la USL venne configurata come azienda dipendente dalla Regione, strumentale per l’erogazione dei servizi sanitari attribuiti alla competenza della Regione medesima, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, rappresentata e gestita sotto ogni aspetto da un direttore generale nominato dalla Regione (art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992)”.

Concludendo, pertanto, l’azione volta al risarcimento dei danni derivanti dall’aggressione per strada ad opera di un cane vagante e randagio avrebbe dovuto essere proposta dall’attrice sig.ra Meviax Rx esclusivamente nei confronti della A. U. S. L. territorialmente e funzionalmente competente (AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, nel caso di specie); al più, la domanda andava proposta nei confronti della Regione Campania, quale coobbligata in solido con la suddetta A. U. S. L. in virtù dei compiti di controllo e di gestione alla stessa assegnati ex lege rispetto alla Azienda sanitaria medesima (cfr., limitatamente all’affermazione del principio di responsabilità solidale tra A. U. S. L. ed ente di riferimento, Cass. 18 marzo – 20 luglio 2002, n. 10638, la quale, peraltro, secondo un assunto, alla luce di quanto precede, non condivisibile e, comunque, certamente superato alla stregua della legislazione vigente, aveva ritenuto essere il Comune e non la Regione a rivestire tale posizione); in ogni caso, risulta estraneo alla vicenda di cui si tratta il convenuto Comune di  Zzzzz.

Deriva, dalle considerazioni finora sviluppate, il rigetto della domanda giudiziale proposta dall’attrice sig.ra MEVIAX RX nei confronti del convenuto COMUNE DI ZZZZZ, con conseguente assorbimento di quella di garanzia impropria avanzata dal predetto ente locale nei confronti della chiamata in causa KKKKK ASSICURAZIONI S. p. A.

Passando, a questo punto, alla disamina della domanda risarcitoria proposta dall’attrice sig.ra Meviax Rx, quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx, nei riguardi della convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, la stessa è pienamente fondata e merita, pertanto di trovare accoglimento.

            Il fatto storico risulta provato dai tre testi escussi, che hanno reso dichiarazioni concordi e coerenti e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.

            Da tali testimonianze emerge che, effettivamente, il piccolo Tiziox Axx mentre si trovava a percorrere a piedi la Via Txx Gxxxx in ZZZZZ (NA), nei pressi dell’abitazione (propria e) del nonno, fu aggredito ed azzannato da un cane di colore nero con macchie bianche, tipo pittbull, che lo morse all’altezza dei glutei e della parte posteriore delle gambe ed ai polpacci. Il teste Pxxx  che, in base a quanto dal medesimo dichiarato, si trovò ad assistere all’aggressione ad una distanza di circa venti metri dal luogo in cui essa concretamente stava avvenendo, immediatamente iniziò ad urlare sia per far scappare il cane che per attirare l’attenzione di altre persone ed accorse verso il bambino allo scopo di aiutarlo e di prestare soccorso. Le urla del sig. xxx indussero gli altri cani del branco di cui faceva parte il pittbull sopra menzionato a scappare, mentre quest’ultimo continuava, invece, a mordere il piccolo Tiziox Axx. A questo punto, il teste sig. Pxxx, che nel frattempo si era avvicinato al luogo dell’aggressione, fu costretto letteralmente a “prendere a calci” il cane allo scopo di fargli lasciare la presa, cosa che concretamente avvenne a distanza temporale di circa 4 – 5 minuti dall’inizio dell’aggressione (cfr., all’uopo, le dichiarazioni rese dal teste sig. Pxxx nel corso della propria deposizione e documentate nel verbale relativo all’udienza del 3 novembre 2006).

  Nel frattempo, attirato dalle grida, era sopraggiunto sul luogo dell’aggressione il teste Meviax Axx – nonno del minore aggredito – il quale, fermata un’autovettura di passaggio, riuscì a condurre il minore presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa (CE).

            Che, poi, si trattasse di un cane “randagio”, risulta specificato da tutti e tre i testimoni escussi, i quali hanno, oltre ad evidenziare come il cane di cui si tratta fosse all’interno di un branco di altri cani randagi che vagavano nel quartiere ove l’aggressione ebbe a verificarsi (cosiddetto Rione Mmmm), nonché privo di collare o targhetta di identificazione e con aspetto manifestamente trasandato (la teste sig.ra Dxxx ha, in particolare, ricordato come tale cane fosse “sporco”), hanno altresì precisato come la presenza dei cani randagi, nel quartiere già sopra menzionato, fosse un problema costantemente avvertito dagli abitanti di tale zona, tanto che alcuni questi ultimi (tra cui anche lo stesso teste Meviax Axx), in diverse occasioni ed anche precedentemente al concreto verificarsi dell’evento dannoso dedotto in giudizio, avevano provveduto ad informare le autorità di polizia, nonché il COMUNE di Zzzzz e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 (cfr., all’uopo, la deposizione resa dal teste Meviax Axx, nonché quella fornita dalla testimone sig.ra Dxxx, rispettivamente documentate nei verbali relativi alle udienze del 3 novembre 2006 e del 19 gennaio 2007).

            L’evento dannoso, ascrivibile ad un cane randagio, risulta peraltro anche dal referto n. … redatto dal personale sanitario di turno al momento dell’accesso del minore danneggiato al servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa (CE), nella parte relativa alle dichiarazioni del paziente e che risulta sottoscritta, ovviamente, dal sig. Meviax  Axx, nonno del piccolo infortunato, che provvide ad accompagnarlo presso la suddetta struttura sanitaria.

            Ulteriori conferme, induttive, dell’ascrivibilità dell’evento dannoso ad un cane randagio è data, infine: 1) dal documento con numero di protocollo 1514/D. P. – R. proveniente dal dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Nap0li 3, sottoscritto, in data 8 febbraio 2002, dal Direttore del Servizio Sanità Animale dott. Auletta e nel quale si dà atto delle necessità di iscrivere il cane “morsicatore del piccolo Tiziox Axx” nell’anagrafe canina e di condurlo presso il canile rifugio; 2) dalle dichiarazioni rese, al personale del Drappello di P. S. presso il Presidio Ospedaliero di Aversa (CE), dal nonno del piccolo Tiziox Axx, al momento del ricovero di quest’ultimo nel suddetto nosocomio, ed acquisite al presente giudizio, ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ.

            Altra conferma, sempre di tipo induttivo, dell’evento dannoso è fornita, infine, dalla stessa relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio redatta dall’ausiliario del giudice, secondo cui le lesioni riportate dal minore Tiziox Axx refertate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa (CE) e ribadite nei successivi riscontri clinici in atti, sono del tutto compatibili con il dedotto morso di cane.

            Va, peraltro, ribadito come tutti i testi escussi abbiano riferito della costante presenza, nella zona in cui l’aggressione ai danni del suddetto minore ebbe a realizzarsi, di cani randagi, presenza che, secondo il teste Meviax Axx, si sarebbe addirittura acuita in epoca successiva alla verificazione dell’evento dannoso dedotto in giudizio. Senza contare, poi, che, il testimone sig. Pxxx  ha altresì ricordato di essere stato inseguito, in talune occasioni e mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, da cani randagi presenti nel rione sopra più volte indicato.

            Gli elementi probatori finora posti in rilievo lasciano chiaramente emergere la sussistenza di un difetto di controllo o vigilanza sul fenomeno del randagismo, da imputare però esclusivamente alla convenuta Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 e non anche al COMUNE di ZZZZZ, per le ragioni già sopra ampiamente precisate.

            Si ribadisce, infatti, che la legge Regionale della Campania n. 16 del 2001 ha attributo alle AA. UU. SS. LL. la funzione di prevenzione e controllo del randagismo. Ciò risulta in modo chiaro dagli artt. 4 e 5; in particolare la lettera c) dell’art. 5 attribuisce ai Servizi veterinari delle AA. UU. SS. LL. il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.

            I compiti dei comuni sono, invece, del tutto residuali, limitandosi soprattutto alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti [lettera a) del successivo art. 6] e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA. UU. SS. LL. [lettera b) del successivo art. 6]. Come si vede, trattasi, dunque, di compiti accessori diversi, non riguardanti certo la fase di controllo del territorio per individuare ed accalappiare i cani randagi.

            Non è, pertanto, possibile, in modo alcuno, cumulare la responsabilità del convenuto COMUNE di Zzzzz con quella dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3. Deve, pertanto, prestarsi piena adesione, in proposito, al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tali casi la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla U. S. L. e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento (cfr., in tal senso, Cass. 3 aprile 2009, n. 8137, nonché Cass. 7 dicembre 2005, n. 27001; si noti che tale ultima pronuncia riguarda una fattispecie regolata dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, che, come la legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 16 attribuisce la competenza sulla prevenzione del randagismo ai servizi sanitari delle unità sanitarie locali).     

Infine, dovendo considerare la domanda giudiziale proposta dall’attrice sig.ra Meviax Rx come automaticamente estesa al chiamato in causa Caiox Bxx, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta IL FFFFF DEL ROTTWEILER, [in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo il quale la domanda originariamente proposta dall’attore nei confronti del (solo) convenuto deve ritenersi implicitamente ed automaticamente estesa anche nei riguardi del terzo chiamato in causa tutte le volte in cui il terzo venga individuato, nelle stesse difese del convenuto che lo chiami in causa, come l’unico obbligato nei confronti dell’attore e, dunque, come il soggetto tenuto a rispondere alla pretesa da quest’ultimo avanzata; in tal caso, infatti, si verifica un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo – perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuta viene ad inserirsi nel thema decidendum, in via alternativa con quella allegata dall’attore a carico del convenuto -, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 31 luglio 2002, n. 11371)], da ritenersi soggetto al quale era affidato, all’epoca dei fatti di causa, il servizio di accalappiamento dei cani randagi da eseguirsi per conto della convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 ed alla responsabilità del quale, dunque, in base alla prospettazione difensiva di quest’ultima, dovrebbe essere ritenuto ascrivibile l’evento dannoso dedotto in giudizio, la stessa domanda risulta, limitatamente alla responsabilità del suddetto chiamato in causa, pienamente infondata, attesa la manifesta insufficienza del quadro probatorio fornito dalla convenuta in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità di cui si tratta. Ed invero, deve evidenziarsi come la suddetta Pubblica Amministrazione sanitaria alcuna dimostrazione abbia concretamente fornito circa l’effettivo affidamento del servizio sopra menzionato in favore dell’impresa chiamata in causa. In particolare, alcuna documentazione valevole a comprovare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 e la suddetta impresa, risulta essere stata offerta all’attenzione di questo giudicante entro i termini preclusivi contemplati dall’art. 184 cod. proc. civ. (nella sua formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), non potendo, d’altra parte, tenersi conto dei documenti prodotti unitamente al deposito in Cancelleria della comparsa conclusionale, trattandosi di produzione manifestamente tardiva rispetto alle preclusioni sopra indicate, oltre che intervenuta in un momento in cui la causa era già entrata nella cosiddetta fase decisoria. Né, del resto, la Pubblica Amministrazione sanitaria appena indicata si è premurata di articolare e richiedere prove testimoniali idonee a fornire adeguata dimostrazione circa l’esistenza del rapporto contrattuale di cui si tratta.

Per quanto concerne il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio di tipo medico – legale, risulta che, a seguito dell’evento dannoso dedotto in lite, il minore TIZIOX AXX venne accompagnato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “S. Dxxx Moscati” di Aversa (CE), ove veniva refertato: “Ampia f. l. c. sotto il gluteo di sinistra; f. l. c. al gluteo destro; f. l. c. al cavo del popliteo e al ginocchio destro; escoriazioni multiple agli arti”. Veniva altresì formulata una prognosi di giorni otto (8) salvo complicazioni.

Seguivano controlli clinici ambulatoriali durante i quali, in base a quanto evidenziato anche dal Consulente Tecnico d’Ufficio, veniva diagnosticata l’esistenza, a carico del minore danneggiato, di un disturbo d’ansia reattivo ad evento traumatico sia di ordine psichico che somatico che si manifestava attraverso sintomi di vario genere, tra i quali, in particolare, una forte fobia per gli animali, disturbi del sonno, con risvegli tipo pavor nocturnus, accompagnati a volte da enuresi secondaria, balbuzie tonica (incostante) con spasmi respiratori e disturbi dell’apprendimento accademico (letto – scrittura). In ragione dell’insorgenza di tale quadro clinico, il piccolo Tiziox Axx veniva altresì sottoposto a psicoterapia individuale monosettimanale, al fine di favorire l’elaborazione del trauma.

            Il Consulente Tecnico d’Ufficio, poi, ha correttamente  descritto i postumi permanenti residuati a carico del piccolo Tiziox Axx alla stregua di esiti cicatriziali multipli agli arti inferiori e disturbo ansioso reattivo cronico quantificandoli nella misura del 10% (dieci percento) ed indicando in dieci (10) giorni il periodo di invalidità temporanea totale ed in ulteriori settanta (70) giorni quello di invalidità temporanea parziale, di cui i primi quaranta (40) al 50% (cinquanta percento) e gli ulteriori trenta (30) al 25% (venticinque percento). L’ausiliario del giudice, infine, ha escluso che i postumi permanenti sopra indicati possano avere incidenza alcuna su qualsivoglia attività lavorativa suscettibile di essere intrapresa, in futuro, dal minore danneggiato Tiziox Axx.

 Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com’è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano con riguardo all’anno 2009.

Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 10% (dieci percento), questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell’età dell’infortunato al momento del sinistro (10 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all’attualità, per il danno biologico residuato a carico del minore Tiziox Axx, nella somma di €. 24.111,00 (ventiquattromilacentoundici/00) per i suddetti postumi permanenti, nonché in quella di €. 882,00 (ottocentottantadue/00) per Invalidità Temporanea Totale ed, infine, in quella di €. 1.764,00 (millesettecentosessantaquattro/00) per Invalidità Temporanea Parziale al 50% (cinquanta percento) ed €. 661,50 (seicentosessantuno/50) per Invalidità Temporanea Parziale al 25% (venticinque percento). Il tutto, per un importo pari ad €. 27.418,50 (ventisettemilaquattrocentodiciotto/50) a titolo di danno biologico complessivo, così composto:

1.         Invalidità Temporanea Totale: €. 88,20 (ottantotto/20) x 10 (dieci) giorni = €. 882,00 (ottocentottantadue/00): si è proceduto dunque a moltiplicare il valore giornaliero come stabilito con riguardo all’Invalidità Temporanea Totale - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di giorni attribuiti dall’ausiliario del giudice, pari a dieci (10), ottenendo in tal modo l’importo di  €. 882,00 (ottocentottantadue/00);

2.         Invalidità Temporanea Parziale al 50%: €. 44,10 (quarantaquattro/10) x 40 (quaranta) giorni = €. 1.764,00 (millesettecentosessantaquattro/00): si è proceduto, ancora, a moltiplicare il valore giornaliero come stabilito con riguardo all’Invalidità Temporanea Parziale al 50% - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di giorni attribuiti dall’ausiliario del giudice, pari a quaranta (40), ottenendo in tal modo l’importo di €. 1.764,00 (millesettecentosessantaquattro/00);

3.         Invalidità Temporanea Parziale al 25%: €. 22,05 (ventidue/05) x 30 (trenta) giorni = €. 661,50 (seicentosessantuno/50): si è proceduto, ancora, a moltiplicare il valore giornaliero come stabilito con riguardo all’Invalidità Temporanea Parziale al 25% - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di giorni attribuiti dall’ausiliario del giudice, pari a trenta (30), ottenendo in tal modo l’importo di €. 661,50 (seicentosessantuno/50);

4.         Invalidità Permanente pari al 10% (dieci percento) in soggetto di anni 10 (dieci) al momento dell’evento dannoso: €. 2.524,73 (duemilacinquecentoventiquattro/73) x 10 (dieci) punti x coefficiente demoltiplicatore (di riduzione per età) pari a 0,955 = €. 24.111,00 (ventiquattromilacentoundici/00): si è proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito dalla tabella prescelta, con riguardo all’invalidità del 10% (dieci percento) - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di punti di invalidità attribuiti dal consulente, pari a dieci (10), ottenendo in tal modo l’importo di €. 25.247,30 (venticinquemiladuecentoquarantasette/30). La predetta somma è stata, infine, moltiplicata per il coefficiente di riduzione per l’età - così come stabilito dalle richiamate tabelle - pari a 0,955 in considerazione dell’età del minore danneggiato al momento dell’evento dannoso (dieci anni circa), ottenendosi la cifra di €. 24.111,00 (ventiquattromilacentoundici/00) da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 10% (dieci percento).

            Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.

            Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come dalle eloquenti prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice e dalla relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio, risulti essere stata ampiamente comprovata la sussistenza, a carico del piccolo Tiziox Axx ed in dipendenza dell’evento dannoso dedotto in giudizio (consistito, come si è già detto, nella violenta aggressione da parte di un cane randagio tipo pittbull descritta nelle deposizioni fornite dai testimoni escussi), di un quadro di sofferenza soggettiva particolarmente marcata e che si è tradotta altresì nell’insorgenza di un, seppur lieve, disturbo post – traumatico da stress cronico, con conseguenti problemi di frequenza ed apprendimento scolastico (cfr., all’uopo, altresì le schede di valutazione scolastica prodotte dalla difesa dell’attrice) e necessità di sottoporsi a terapia di tipo psicoterapeutico.

            Alla luce di tali elementi, certamente dimostrativi di una peculiarità della fattispecie in esame, quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, dovuta sia – come acutamente chiarito anche dal Consulente Tecnico d’Ufficio (cfr., in particolare, la relazione di C. T. U. depositata in atti, alla pagina 6) – al fatto che l’aggressione da parte di un cane randagio, in particolare un pittbull, a carico di un minore, rappresenta certamente un “evento estremo” idoneo ad incidere, in maniera senza dubbio notevolmente traumatizzante, sulla psiche di un bambino  di circa dieci anni, sia alla radicale assenza, nell’ambito familiare del piccolo danneggiato, della figura paterna (così come rimasto accertato sulla base delle prove testimoniali assunte e della documentazione prodotta dalla difesa dell’attrice: cfr., in atti, le attestazioni dei Carabinieri di S. ZZZZZ datate 12 gennaio 1994 e 7 giugno 1999), può essere riconosciuto, in favore del minore Tiziox Axx, un danno morale ulteriore rispetto a quello già ricompreso nella valutazione del danno biologico effettuata mediante il ricorso alle tabelle sopra indicate e suscettibile di essere liquidato, in via equitativa (art. 1226 del Codice Civile), in un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00). 

            Competono, infine, gli importi corrispondenti alla spese mediche sostenute dall’attrice, quale genitore del minore danneggiato, e che, sulla base della documentazione prodotta, possono essere forfettariamente liquidate in misura pari ad un ammontare complessivo di €. 1.200,00 (milleduecento/00).

            Nulla compete, invece, all’attrice sig.ra Meviax Rx in proprio con riguardo alle lesioni psicofisiche che la stessa ha allegato di aver subito, atteso che, come risulta dalla relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio depositata in atti, deve escludersi la sussistenza, a carico della predetta, di alcun danno biologico suscettibile di valutazione i  termini medico - legali. Inoltre, per quanto concerne il cosiddetto lucro cessante scaturente dal diminuito apporto economico del figlio Tiziox AxX nel corso del tempo, così come indicato a pagina 23 della comparsa conclusionale, nulla può essere riconosciuto, atteso che, diversamente da quanto affermato dal difensore di parte attrice nel suddetto scritto illustrativo, deve ancora una volta ribadirsi come l’ausiliario del giudice abbia escluso che le lesioni subite ed i postumi permanenti residuati a carico del minore suddetto, possano avere incidenza alcuna su qualsivoglia attività lavorativa suscettibile di essere intrapresa, in futuro, da quest’ultimo.

            Peraltro, in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx, in proprio, compete certamente il riconoscimento del danno morale, in ragione delle lesioni personali subite dal proprio figlio (cfr., in tal senso, Tribunale di Ivrea, 4 aprile 2004; Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556; Cass. 2 febbraio 2001, n. 1516; Cass. 1° dicembre 1999, n. 13358, nonché Tribunale di Roma, 13 ottobre 1999, le quali ultime hanno chiarito come ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali spetti il risarcimento del danno morale, ove se ne dimostri l'effettiva sussistenza, chiarendo altresì come tale prova, possa tuttavia essere desunta, in via presuntiva, dalla circostanza che il congiunto conviva col leso, e lo abbia assistito durante la malattia).

            Del resto, che tale posta risarcitoria vada riconosciuta in favore della suddetta istante, è circostanza confermata dallo stretto legame parentale (madre - figlio) che lega il piccolo danneggiato all’attrice sig.ra Meviax Rx e che, sotto il profilo della sussistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva, è risultato dimostrato dalle deposizioni rese, alle udienze del 3 novembre 2006 e del 19 gennaio 2007, dal teste sig. MEVIAX AXX, nonno del minore danneggiato e padre dell’attrice, nonché dalla teste sig.ra DI DXXX ANGELINA, i quali ha evidenziato come la sig.ra Meviax Rx, unica figura genitoriale presente nell’ambito familiare del minore danneggiato (in ragione dell’abbandono della famiglia realizzato dal coniuge Tiziox Taxxx ed attestato dalla documentazione di polizia già sopra menzionata), successivamente all’evento dannoso subito dal figlio, nonché alle lesioni ed al trauma psichico che dallo stesso erano scaturiti a carico di quest’ultimo, avesse lasciato l’unica occupazione, peraltro di tipo meramente saltuario, che all’epoca dei fatti svolgeva e si fosse dedicata, in via esclusiva, alle attività concernenti l’assistenza ed accudimento del proprio bambino.  

            Pertanto, alla luce degli elementi e delle circostanze appena poste in rilievo, può essere riconosciuto, in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx un danno morale suscettibile di essere liquidato, in via equitativa (art. 1226 del Codice Civile), in un importo pari ad €. 2.000,00 (duemila/00).

In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la convenuta Azienda Unità Snitaria Locale Napoli 3 deve essere condannata a corrispondere, in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx, nato ad Aversa (CE) il 15 febbraio 1992, a titolo di risarcimento danni, l’importo complessivo di €. 35.618,50  (trentacinquemilaseicentodiciotto/50), pari alla sommatoria delle voci di danno già sopra evidenziate.

            Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).

            Orbene, per ottenere l’effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta Pubblica Amministrazione sanitaria al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra MEVIAX RX, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell’evento dannoso (26 gennaio 2002) sull’importo di €. 30.623,76 (trentamilaseicentoventitre/76), pari alla devalutazione, in base all’indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 26 gennaio 2002 - quale momento in cui l’illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 26 gennaio 2003, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, con divieto di anatocismo.

            Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all’effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l’obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).

            Naturalmente, in forza del contratto di assicurazione stipulato dalla AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 con la società AAAAA ASSICURAZIONI, giusta la polizza contrassegnata dal numero …….. prodotta in atti dalla difesa di quest’ultima, la compagnia assicuratrice appena menzionata, in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta, deve essere condannata a tenere indenne la predetta Pubblica Amministrazione sanitaria locale, da tutte le somme che la stessa è tenuta a corrispondere in favore dell’attrice per le causali in commento.

            Si ritiene, inoltre, che la domanda di risarcimento dei danni formulata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., dall'attrice, non meriti accoglimento (pur essendo ammissibile: cfr., in tal senso, Cass. 25 febbraio 2002, n. 2736, che ha chiarito come la suddetta pretesa ben possa essere avanzata, per la prima volta, anche in comparsa conclusionale).

E ciò in quanto, risulta senz’altro innegabile come l’attrice non abbia fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza dei pregiudizi eventualmente patiti per effetto della necessità di instaurazione del presente giudizio e della condotta processuale tenuta dalla convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3.

Ed invero l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, cod. proc. civ., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (elemento che, nella fattispecie in esame sembra difettare, attesa l’insussistenza di un danno biologico risarcibile suscettibile di essere riconosciuto, in proprio, all’attrice sig.ra Meviax Rx), che l'avversario deduca e dimostri non soltanto la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza - oppure dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr., in tal senso, Cass. 23 maggio 1990, n. 4651), ma altresì la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ancora, Cass. 4 novembre 2005, n. 21393).

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, ai sensi dell’art. 93 del Codice di Procedura Civile, in favore dell’avv. ,,,, dichiaratosi anticipatario delle stesse fin dall’atto di citazione e tenendo conto, ai fini dell’individuazione del valore della presente controversia, della somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, a titolo di risarcimento dei danni complessivamente patiti per effetto dell’illecito dedotto in lite, così come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. M. 5 ottobre 1994, n. 585.

            In applicazione del medesimo principio, sono definitivamente poste a carico della suddetta convenuta, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio, liquidate come da provvedimento in atti e con quest’ultimo provvisoriamente poste a carico dell’attrice sig.ra Meviax Rx.

            Nei rapporti tra la convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 e la chiamata in causa AAAAA ASSICURAZIONI, infine: a) in accoglimento della spiegata domanda di garanzia impropria, tale società assicuratrice devono essere innanzitutto condannate a tenere indenne la A. U. S. L. NAPOLI 3 delle spese che questa è tenuta a corrispondere in favore dell’attrice (ivi incluse quelle relative alla Consulenza Tecnica d’Ufficio); b) il comportamento processuale della suddetta compagnia assicuratrice, che non ha contestato la fondatezza della domanda di garanzia impropria avanzata nei suoi riguardi, costituisce, senza dubbio alcuno, motivo idoneo a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Infine, anche nei rapporti tra l’attrice ed il convenuto Comune di Zzzzz, nonché in quelli tra quest’ultimo e la chiamata in causa KKKKK ASSICURAZIONI S. p. A., la natura della presente controversia e l’esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono senza dubbio motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese di giudizio. Peraltro, la contumacia del chiamato in causa sig. Caiox Bxx, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta IL FFFFF DEL ROTTWEILER e risultato vittorioso con riguardo alla domanda proposta nei suoi confronti, comporta la non ripetibilità delle spese di lite in suo favore e, dunque, il non luogo a provvedere, in ordine alle stesse.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Frattamaggiore -, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

•-dichiara la contumacia del chiamato in causa sig. Caiox Bxx, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta il FFFFF del Rottweiler;

•-in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l’esclusiva responsabilità della convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 nella produzione dell’evento dannoso indicato e descritto nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

•-condanna, per l’effetto, la convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx, della somma complessiva di €. 35.618,50 (trentacinquemilaseicentodiciotto/50), a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, inizialmente calcolati sulla somma di €. 30.623,76 (trentamilaseicentoventitre/76) ed, inoltre, su tale somma come progressivamente rivalutata, anno per anno, dalla data del 26 gennaio 2003, fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo, nonché, infine, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data della predetta pubblicazione fino all’effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo;

•-rigetta le domande giudiziali proposte nei confronti dei convenuto comune di  Zzzzz e del chiamato in causa sig. Caiox Bxx, nella qualità di titolare dell’impresa contrassegnata dalla ditta il FFFFF del Rottweiler;

•-dichiara l’assorbimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto comune di  Zzzzz nei confronti della chiamata in causa KKKKK assicurazioni s. p. a.;

•-rigetta la domanda giudiziale di risarcimento danni per lite temeraria;

•-condanna, infine, la convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx,  delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 8.338,00 (ottomilatrecentotrentotto/00), di cui €. 238,00 (duecentotrentotto/00) per spese vive €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per diritti ed €. 4.600,00 (quattromilaseicento/00) per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e cassa previdenza avvocati come per legge;

•-dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate, in favore dell’avv. …. , quale difensore dell’attrice sig.ra Meviax Rx, dichiaratosi anticipatario delle medesime;

•-pone definitivamente a carico della convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate in atti per l’importo complessivo di €. 721,63 (settecentoventuno/63) e provvisoriamente poste a carico dell’attrice sig.ra Meviax Rx;

•-in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, condanna la chiamata in causa AAAAA assicurazioni, in persona del rappresentante generale pro tempore per l’Italia come in epigrafe indicato, a tenere indenne, la suddetta convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore e per le causali indicate in motivazione, dal pagamento di tutte le somme che quest’ultima è tenuta a corrispondere in favore dell’attrice sig.ra Meviax Rx ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio);

•-dichiara interamente compensate, tra l’attrice sig.ra MEVIAX RX, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Tiziox Axx, ed il convenuto comune di  ZZZZZ, le spese del presente giudizio;

•-dichiara interamente compensate, tra il convenuto COMUNE DI ZZZZZ e la chiamata in causa KKKKK assicurazioni s. p. a., le spese del presente giudizio;

•-dichiara interamente compensate, tra la convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 e la chiamata in causa AAAA assicurazioni, le spese del presente giudizio.

sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Frattamaggiore, lì 18 novembre 2009.

Il Giudice Monocratico

Dott. Francesco Graziano

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