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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Avvocato, crediti, incompetenza per territorio, parcellizzazione Stampa E-mail
domenica 27 giugno 2010
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, sentenza del 10.2.10. Recupero crediti professionali – Eccezione di incompetenza per territorio – Parcellizzazione credito – Disconoscimento documenti – Valore probatorio documento informatico - Accordo pagamento competenze – Danni all’immagine – Condanna ex art. 96 cpc

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      CREDITI PROFESSIONALI AVVOCATO   

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Eccezione di incompetenza per territorio – Infondatezza – Incompetenza per valore – Competenza sopravvenuta - Parcellizzazione del credito – Disconoscimento documenti - Valore probatorio del documento informatico - Accordo su pagamento competenze, in deroga alla tariffa - Validità –  Danni all’immagine – Infondatezza – Condanna ex art. 96 cpc  (Tardività – Assenza di dolo o colpa – Rilevabilità d’ufficio, inammissibile - Inapplicabilità  art. 96 cpc novellato da L.69/09)

[GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, Avv. Felice Alberto D’Onofrio,

 sentenza del 10 febbraio 2010] 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Giudice di Pace  di Napoli, Avv. Felice Alberto D’Onofrio,II  sezione civile   ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.67991/09 R.G. Cont.

TRA

MXX Avv. TIZIOX  , rapp. to da se stesso  unitamente all’ Avv. Axx Tiziox   con mandato  in calce all’ atto di citazione ed  el.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli, ….     (attore)  

CONTRO

 KKKKK TELECOMUNICAZIONI  spa, in persona del  l.rp.t.,el.te dom.ta  in Napoli,  …. presso lo studio dell’ Avv.  Txx , che la rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale  (convenuta)

Oggetto :   recupero  crediti professionali  

Conclusioni : come da verbali ed atti di causa   

FATTO E  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con  atto  di  citazione , ritualmente notificato, l’attrice  evocava  in  giudizio la convenuta società   esponendo essenzialmente quanto segue :

 -che aveva difeso la KKKKK nel giudizio dinanzi al giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi  proposto da Caio Bxx;

-che, nonostante l’impegno profuso nell’espletamento della attività difensiva  la KKKKK non gli corrispondeva  competenze professionali, salvo il versamento dell’ acconto di euro 450,00, benchè la parcella  fosse stata redatta  secondo i parametri delle tariffe professionali vigenti.

Tanto sostanzialmente premesso,chiedeva la condanna  della  convenuta  al pagamento della  somma di euro 1886,48, oltre interessi  a decorrere dalla domanda  . Incardinatosi il contraddittorio , si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda  perchè infondata e ne chiedeva il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale per l’importo di euro 4000,00  preliminarmente  eccepiva l’ incompetenza territoriale del giudice adito, l’improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito, la sopravvenuta  incompetenza per valore del giudice adito ex art 36 cpc, indi disposto decidersi le eccezioni pregiudiziali unitamente al merito della controversia, precisate le conclusioni che si leggono a verbale la causa all’udienza del 18-01-10 veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata le questioni di natura processuale  .

 In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale  va osservato che essa benchè ritualmente  e tempestivamente spiegata dalla  convenuta con l’ indicazione del giudice  ritenuto competente  ex art 38 cpc, è infondata e va rigettata. Ed invero, come pacifico in giurisprudenza, in tema di competenza territoriale derogabile  grava sul convenuto, che sollevi  l’incompetenza del giudice adito, non soltanto l’onere di  contestare specificamente  l’applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall’attore e di quelli eventualmente concorrenti, ma anche di fornire la prova degli elementi costitutivi  dell’ eccezione  rimanendo altrimenti  radicata definitivamente la competenza del giudice adito (ex plurimis Cass. ord. n. 16096/06). Nel caso di specie  ,la KKKKK  ha eccepito l’ incompetenza non solo ai sensi dell’ art 19 cpc ma  anche per quanto concerne il foro alternativo di cui all’ art. 20 cpc, indicando quello di Roma  atteso che l’ obbligazione  sarebbe sorta  con la firma al mandato presso la sede legale della società. Tuttavia non ha dato alcuna  prova di quanto asserito.

  Infatti, per quanto concerne il  “ forum contractus” facoltativo ex art. 20  cpc la Suprema Corte ha  ripetutamente affermato  che deve  farsi riferimento al luogo in cui il contratto e’ stato concluso  e quindi ai sensi dell’ art. 1326 cc al luogo in cui il proponente  ha avuto conoscenza dell’ accettazione dell’ altra parte (ex multis Cass. 11974/95; Cass. n. 64/94). E dunque avendo l’ attrice sostenuto di aver  concluso il contratto  presso  il suo studio di Napoli la convenuta avrebbe dovuto dare prova del contrario.         

   può essere richiamato l’art. 1182  comma 3 cc,  ed invero il  comma primo  della citata norma   individua  il luogo  ove la prestazione  deve essere eseguita  innanzitutto sulla base della convenzione, degli usi , della natura della prestazione, mentre gli altri criteri indicati ai commi seguenti  hanno una  funzione meramente sussidiaria.  Anche in questo caso la convenuta non ha provato che  i compensi venissero  riscossi  dall’ istante direttamente presso la sede legale e non  con bonifici e/o assegni inviati presso   lo studio dell’ attore,  come affermato da quest’ ultimo.

 In ordine alla ” parcellizzazione” del credito va  rilevato che   la Corte di Cassazione, decidendo a Sezioni Unite  con la  sentenza n. 23726/2007, ha stabilito che il frazionamento giudiziale, contestuale  o sequenziale,  di un credito unitario  è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede.

Il Supremo Collegio, con la richiamata sentenza, ha modificato un precedente orientamento, adottato, sempre in composizione unitaria, con la sentenza n. 108/2000 che dichiarava ammissibile la domanda giudiziale con cui il creditore di una determinata somma, scaturente dall’inadempimento di  un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, riservandosi di procedere per il residuo.

La Corte, pertanto, si era espressa affermativamente in merito alla frazionabilità della tutela giudiziaria del credito,  ritenendo che fosse un potere non ostacolato dall’ordinamento  ,rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela che, d’altra parte,  non pregiudica il diretto di difesa del debitore.

Tenuto conto dell’evoluzione normativa, le Sezioni Unite, hanno ritenuto necessario modificare la pregressa pronuncia in merito alla frazionabilità del credito, in considerazione della valorizzazione della regola di correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà  ,il cui adempimento è previsto dall’art. 2 della Costituzione, nonché, di quanto disposto dall’art. 111 Cost. in merito al canone del “giusto processo” .

Tale ultima norma,relativa alla ragionevole durata del processo, poi, va necessariamente correlata alle disposizioni dell’art. 88 c.p.c. che impongono alle parti ed ai loro difensori  il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà  e probità.

Il criterio della buona fede, così come costituisce uno strumento idoneo per il giudice per controllare, modificandolo o integrandolo, lo statuto negoziale , al fine  di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, va utilizzato , allo stesso modo,  per garantire il mantenimento di siffatto equilibrio in ogni fase successiva, anche giudiziale,   del rapporto, non potendo , quindi , essere alterata dal creditore in danno del   debitore  ( Cass. n. 10511/99; Cass. n. 3775/94).

 Tuttavia, nel caso di specie  l’ attore non ha operato alcuna artificiosa   scomposizione  dell’unità sostanziale del rapporto ,e, quindi, non ha violato i principi del giusto processo  cui all’art. 111 Cost..

Infatti,  l’ avv.  Tiziox  ha  richiesto, la  liquidazione delle spettanze professionali   relative   al procedimento  pendente dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi  in cui  difendeva la convenuta nei confronti di Caio Bxx  non  operando alcuna parcellizzazione di tale credito. Gli altri incarichi  ricevuti dalla  predetta  società  riguardano  altri giudizi e quindi differenti  obbligazioni. Non  vi era, dunque, alcun obbligo da parte dell’ opposto di chiedere cumulativamente il pagamento delle competenze legali per tutti i  giudizi definiti in cui ha rappresentato la convenuta, nè la sua scelta di agire con distinti giudizi per ogni controversia, trattandosi di fattispecie diverse  e non  collegate allo stesso rapporto,  è suscettibile di originare   giudicati contrastanti.

Parimenti va rigettata l’eccezione  di incompetenza per valore ex art 36 cpc.

Va infatti osservato che, ai sensi dell’ art 36 cpc  che fa espresso riferimento alle disposizioni precedenti , il giudice della domanda principale  non e’ tenuto  a rimettere  l’ intero giudizio al giudice competente per la domanda riconvenzionale. Ed invero sussistendone i  presupposti  ex art 35 cpc, che si  ravvisano nel caso di specie, il giudice adito può decidere la domanda principale e rimettere al giudice competente la domanda riconvenzionale.

 Sotto altro profilo va osservato che questo giudicante  ritiene di essere competente anche per la domanda principale.

 Ed invero  alla domanda  riconvenzionale  si applica la normativa  esistente al momento  della  proposizione della domanda principale. Nella fattispecie, tuttavia, si versa in tema di “competenza sopravvenuta  “alla luce della entrata in vigore della L. 69-09 che modificando l’ art 7 cpc  ha ampliato la competenza per valore del giudice di pace fino ad euro 5000,00.

La Suprema Corte ha infatti affermato che l’ art 5 cpc, essendo diretto a favorire e non ad impedire il principio della “perpetuatio iurisdictionis“, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione  ma non anche quando il mutamento dello stato di diritto, o di fatto,  comporti, invece, l’ attribuzione  della giurisdizione al giudice che ne era privo  al momento della proposizione della domanda. Decise  le questioni  pregiudiziali  va esaminato il merito della controversia. Ebbene, la convenuta ha versato in atti una missiva del 18-05-07 (all. 17 fasc parte convenuta), denominata allegato contenzioso,  sostenendo  che con l’istante vi fosse  un accordo in ordine alla determinazione dei compensi.

 L’attore, di contro, ha disconosciuto la predetta documentazione ed ha   contestato  la possibilità di derogare  alla tariffa forense ex  D.M.  127/04 mentre  la convenuta ha dichiarato di non poter produrre l’originale trattandosi  di documento  ricevuto a mezzo posta elettronica. Occorre, dunque,  esaminare  il valore probatorio della documentazione prodotta anche in seguito al disconoscimento effettuato.  Ebbene , ai sensi  dell’art. 1 lett. p dlgs 82-05, per documento  informatico   si intende  la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti. La predetta legislazione prevede una generale equiparazione del documento su base informatica con quello materiale. 

Al documento informatico non sottoscritto con firma elettronica  è riconosciuta  quanto ai fatti ed  alle cose  rappresentate  ai sensi dell’ art. 10 comma 1 dpr 445-00 l’ efficacia probatoria  prevista dall’ art 2712 cc al pari delle riproduzioni meccaniche, mentre   il documento  sottoscritto con firma digitale  qualificata  fa fede fino a querela di falso.

Nel caso di specie, l’indicato documento, non essendo sottoscritto con firma elettronica, non  riveste valore probatorio privilegiato,  e, quindi, nè è consentito il disconoscimento senza azionare la querela di falso,  tuttavia, in primo luogo  l‘attore, non avrebbe dovuto limitarsi ad una generica impugnazione di detta scrittura e della sottoscrizione, “ perchè non conforme all’eventuale originale” bensì  negare formalmente la propria sottoscrizione ex art 214 pc e specificare le ragioni della  contestazione  in quanto il disconoscimento  deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti  la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta  (ex plurimis  Cass. n. 8998/01, 1247/00); in secondo luogo  il disconoscimento di  una scrittura prevista dagli art 2712- art 2719 cc, non impedisce  al giudice di accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (ex plurimis Cass. n. 7522/07,2419/06  Cass. n. 866/00).

 Nel caso di specie tale  missiva trova  ulteriore riscontro  nella   corrispondenza  tra le parti, versati in atti,     che non  e’ stata disconosciuta,   ed in particolare   nella lettera del 04-11-08   anche  questa  a firma dell’ Avv. Mxx Tiziox, (fasc. parte convenuta all. 23) nonchè nella  comunicazione KKKKK del 18-11-09 (fasc parte convenuta all.25).  Dalla predetta documentazione emerge che la convenuta prima di affidare l’incarico al suo difensore, gli  chiedeva  di stilare un “ allegato contenzioso”  contenente le previsioni di soccombenza, degli oneri complessivi in caso di accoglimento della domanda  nonchè l’impegno a contenere gli oneri tariffari  entro un certo limite. In seguito alla contestazione  dell’attore occorre dunque procedere anche  all’interpretazione di detto documento.

Le norme sulla interpretazione dei contratti  si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilita’ dei criteri stabiliti  dagli art 1362 e ss. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di atti con la differenza che    non puo’ aversi riguardo alla   comune intenzione delle parti  ma  all’ intento  del soggetto che lo ha posto in essere ( ex plurimis Cass. civ. sez lav. N.1988/09).

Va, dunque, esaminato  il senso letterale delle espressioni usate e la ratio dell’ atto .Il principio  “ in claris non fit interpretatio”, non e’ accolto dal nostro ordinamento che attribuisce al giudice  il potere  dovere  di stabilire se la   comune volontà delle parti risulti in modo chiaro  ed immediato dalla dizione letterale del contratto  ovvero  se occorra accertarla  mediante indagini ulteriori; tuttavia allorchè  il significato delle parole  usate nell’ atto sia tale da rendere  palese l’effettiva volontà del contraente  il giudice  non  deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione e l’elemento letterale assorbe ogni altro strumento di interpretazione soggettiva .

Nella fattispecie, il  significato letterale della scrittura rende palese la volontà del professionista, rendendo superfluo l’utilizzo degli altri criteri ermeneutici previsti dal codice sia quelli relativi alla interpretazione  soggettiva previsti dagli art 1362-1365 cc che quelli  relativi  alla interpretazione oggettiva previsti dagli art 1366-1370 cc ,  che soccorrono nel caso si  ravvisino dubbi ed ambiguità.  

Infatti, con l’allegato contenzioso del 18-05-07, l’avv. Mxx Tiziox si impegnava  “ad  emettere parcella  secondo i minimi tariffari e comunque entro la cifra di  900,00 euro, oltre iva, cpa  comprensiva delle spettanze di eventuali domiciliatari.” Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore dal contesto dell’atto non emerge solo una “previsione” sull’esito del giudizio e sulle  eventuali spese legali,  ma una vera e propria obbligazione assunta dal professionista a contenere le proprie  competenze  entro un certo limite finalizzata ad ottenere gli incarichi dalla società convenuta .

 Nè può avere effetto la salvezza adottata  (“mi impegno a comunicarle tempestivamente eventuali variazioni di quanto sopra”) in quanto  non vi e’ prova   della “tempestiva” (da effettuare quantomeno prima dell’ inizio del giudizio) comunicazione di variazione   in ordine ai propri compensi professionali.

Occorre, pertanto, verificare  se detta scrittura sia idonea a derogare   la t.n. f.  cui al D.M. n. 127-04

 Sul punto va osservato che  l’atto di citazione di Caio Bxx  nei confronti della  convenuta risulta notificato in data 14-03-07 . E dunque rientra  nel campo di applicazione del  D. L. n. 223/06 conv. in legge  248/06 che  modificava il comma 3  dell’art 2223 cc ed in deroga alla previgente obbligatorietà dei minimi  tariffari consentiva di pattuire per iscritto l’entità di compensi professionali in deroga alla tariffa forense, comminando la nullità di le eventuali dichiarazioni verbali intercorse

 La ratio della legge  era di liberalizzare le tariffe professionali e favorire nell’interesse del  cliente la “liberalizzazione” ed il regime di concorrenza  con conseguente diminuzione dei compensi.

 Nel  caso di specie  l’obbligo  di  contenere i compensi  assunto dall’attore con la predetta scrittura appare conforme alla citata normativa considerato che  risulta redatto in forma scritta  ed assunto  nell’interesse  della cliente .

 E dunque  rilevato che  l’attore  ha già ricevuto l’acconto di euro 450,00, i compensi complessivamente determinati  vanno  limitati alla complessiva somma di euro 900,00 e quindi  la convenuta  va condannata al pagamento di  ulteriori euro 350,00 oltre iva e cpa.   

         Va, invece,  rigettata la domanda riconvenzionale che appare inammissibile ed infondata.  Ed  invero  la  KKKKK ha spiegato tante domande riconvenzionali  quanti sono i giudizi intentati dall’ attore. Poichè, in realtà, hanno identico oggetto ne deriva, pertanto, la loro improponibilità perchè’ ricadenti  nel divieto di parcellizzazione. Inoltre, sotto altro profilo, la domanda riconvenzionale appare anche infondata. Invero essa   verte sul danno patrimoniale e  d’ immagine nei confronti dell’ utenza e del mercato   causato dalla molteplicità degli atti di citazione intentati dall’attore nei confronti della  KKKKK nonchè dalle azioni giudiziarie  proposte dai domiciliatari dello stesso istante nei confronti della convenuta. Ebbene,  innanzitutto, va osservato che le richiamate  controversie, si fondano sulla risoluzione di  questioni di carattere tecnico-  giuridico, e quindi non appaiono astrattamente suscettibili di causare un danno alla  immagine.  Assorbente e decisiva  è poi una altra considerazione, la convenuta non ha dato alcuna prova che l’esistenza di tali giudizi sia stata resa nota “alla utenza ed al mercato” . E’ quindi è evidente che non essendo le cause intentate diventate di  dominio pubblico  non può’ essere  ritenuto sussistente il    “danno alla credibilità ed alla reputazione”  paventato dalla convenuta .

 Va  rigettata, infine,  perchè inammissibile ed infondata  la   richiesta di condanna della convenuta  ex art 96 cpc.

Invero,  tale  istanza è  stata  irritualmente sollevata  per la prima volta in comparsa conclusionale, la quale  ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni  già’ ritualmente proposte e non può  contenere domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (Cass. n. 1074/00;n. 11/98), nè può essere rilevata di ufficio ai sensi dell’ art 96 comma 3 cpc , considerato che il giudizio, alla luce della data di  notifica dell’atto introduttivo (04-03-09), è stato introdotto ben prima della  entrata in vigore   della l.  n. 69 del 16-06-09  avvenuta il 04-07-09.

  E pertanto, soltanto a  partire da tale data, attraverso il comma aggiunto all’art. 96 cpc, dall’art 45 comma 12 l. n. 69/09, è consentito al giudice,  anche di ufficio,  condannare   la parte soccombente  al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Nel merito, peraltro,  non si ravvisano i presupposti  di dolo o colpa grave a carico della KKKKK.     

Le spese vanno poste a carico della  convenuta  e  liquidate come da dispositivo (t.n.f. fino ad euro 600,00).     

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria  istanza ed eccezione, cosi provvede:

 -accoglie  parzialmente la domanda principale  e condanna  KKKKK Telecomunicazioni spa  al pagamento in favore dell’attore  della somma di euro 350, 00  oltre iva e cpa  ed interessi a decorrere dalla domanda;

- rigetta la domanda riconvenzionale; 

- condanna la convenuta al pagamento in favore  dell’ Avv.  Mxx Tiziox e dell’ Avv. Axx Tiziox, antistatario,      delle  spese di giudizio  che liquida, in euro 95,00 per spese, euro 336,00 per diritti, euro 190,00 per onorario, oltre iva , cpa  e rimb. forf. spese generali;

-dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva  come per legge .

Napoli,  10/02/2010

Il Giudice  di Pace

Avv. Felice Alberto D’Onofrio

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