| Avvocato, crediti, incompetenza per territorio, parcellizzazione |
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| domenica 27 giugno 2010 | |
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GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, sentenza del 10.2.10. Recupero crediti professionali – Eccezione di incompetenza per territorio – Parcellizzazione credito – Disconoscimento documenti – Valore probatorio documento informatico - Accordo pagamento competenze – Danni all’immagine – Condanna ex art. 96 cpc
. . CREDITI PROFESSIONALI AVVOCATO . Eccezione di incompetenza per territorio – Infondatezza – Incompetenza per valore – Competenza sopravvenuta - Parcellizzazione del credito – Disconoscimento documenti - Valore probatorio del documento informatico - Accordo su pagamento competenze, in deroga alla tariffa - Validità – Danni all’immagine – Infondatezza – Condanna ex art. 96 cpc (Tardività – Assenza di dolo o colpa – Rilevabilità d’ufficio, inammissibile - Inapplicabilità art. 96 cpc novellato da L.69/09) [GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, Avv. Felice Alberto D’Onofrio, sentenza del 10 febbraio 2010] . . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D’Onofrio,II sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.67991/09 R.G. Cont. TRA MXX Avv. TIZIOX , rapp. to da se stesso unitamente all’ Avv. Axx Tiziox con mandato in calce all’ atto di citazione ed el.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli, …. (attore) CONTRO KKKKK TELECOMUNICAZIONI spa, in persona del l.rp.t.,el.te dom.ta in Napoli, …. presso lo studio dell’ Avv. Txx , che la rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale (convenuta) Oggetto : recupero crediti professionali Conclusioni : come da verbali ed atti di causa FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione , ritualmente notificato, l’attrice evocava in giudizio la convenuta società esponendo essenzialmente quanto segue : -che aveva difeso la KKKKK nel giudizio dinanzi al giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi proposto da Caio Bxx; -che, nonostante l’impegno profuso nell’espletamento della attività difensiva la KKKKK non gli corrispondeva competenze professionali, salvo il versamento dell’ acconto di euro 450,00, benchè la parcella fosse stata redatta secondo i parametri delle tariffe professionali vigenti. Tanto sostanzialmente premesso,chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1886,48, oltre interessi a decorrere dalla domanda . Incardinatosi il contraddittorio , si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda perchè infondata e ne chiedeva il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale per l’importo di euro 4000,00 preliminarmente eccepiva l’ incompetenza territoriale del giudice adito, l’improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito, la sopravvenuta incompetenza per valore del giudice adito ex art 36 cpc, indi disposto decidersi le eccezioni pregiudiziali unitamente al merito della controversia, precisate le conclusioni che si leggono a verbale la causa all’udienza del 18-01-10 veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata le questioni di natura processuale . In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale va osservato che essa benchè ritualmente e tempestivamente spiegata dalla convenuta con l’ indicazione del giudice ritenuto competente ex art 38 cpc, è infondata e va rigettata. Ed invero, come pacifico in giurisprudenza, in tema di competenza territoriale derogabile grava sul convenuto, che sollevi l’incompetenza del giudice adito, non soltanto l’onere di contestare specificamente l’applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall’attore e di quelli eventualmente concorrenti, ma anche di fornire la prova degli elementi costitutivi dell’ eccezione rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito (ex plurimis Cass. ord. n. 16096/06). Nel caso di specie ,la KKKKK ha eccepito l’ incompetenza non solo ai sensi dell’ art 19 cpc ma anche per quanto concerne il foro alternativo di cui all’ art. 20 cpc, indicando quello di Roma atteso che l’ obbligazione sarebbe sorta con la firma al mandato presso la sede legale della società. Tuttavia non ha dato alcuna prova di quanto asserito. Infatti, per quanto concerne il “ forum contractus” facoltativo ex art. 20 cpc Nè può essere richiamato l’art. 1182 comma 3 cc, ed invero il comma primo della citata norma individua il luogo ove la prestazione deve essere eseguita innanzitutto sulla base della convenzione, degli usi , della natura della prestazione, mentre gli altri criteri indicati ai commi seguenti hanno una funzione meramente sussidiaria. Anche in questo caso la convenuta non ha provato che i compensi venissero riscossi dall’ istante direttamente presso la sede legale e non con bonifici e/o assegni inviati presso lo studio dell’ attore, come affermato da quest’ ultimo. In ordine alla ” parcellizzazione” del credito va rilevato che Il Supremo Collegio, con la richiamata sentenza, ha modificato un precedente orientamento, adottato, sempre in composizione unitaria, con la sentenza n. 108/2000 che dichiarava ammissibile la domanda giudiziale con cui il creditore di una determinata somma, scaturente dall’inadempimento di un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, riservandosi di procedere per il residuo. La Corte, pertanto, si era espressa affermativamente in merito alla frazionabilità della tutela giudiziaria del credito, ritenendo che fosse un potere non ostacolato dall’ordinamento ,rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela che, d’altra parte, non pregiudica il diretto di difesa del debitore. Tenuto conto dell’evoluzione normativa, le Sezioni Unite, hanno ritenuto necessario modificare la pregressa pronuncia in merito alla frazionabilità del credito, in considerazione della valorizzazione della regola di correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà ,il cui adempimento è previsto dall’art. 2 della Costituzione, nonché, di quanto disposto dall’art. 111 Cost. in merito al canone del “giusto processo” . Tale ultima norma,relativa alla ragionevole durata del processo, poi, va necessariamente correlata alle disposizioni dell’art. 88 c.p.c. che impongono alle parti ed ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Il criterio della buona fede, così come costituisce uno strumento idoneo per il giudice per controllare, modificandolo o integrandolo, lo statuto negoziale , al fine di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, va utilizzato , allo stesso modo, per garantire il mantenimento di siffatto equilibrio in ogni fase successiva, anche giudiziale, del rapporto, non potendo , quindi , essere alterata dal creditore in danno del debitore ( Cass. n. 10511/99; Cass. n. 3775/94). Tuttavia, nel caso di specie l’ attore non ha operato alcuna artificiosa scomposizione dell’unità sostanziale del rapporto ,e, quindi, non ha violato i principi del giusto processo cui all’art. 111 Cost.. Infatti, l’ avv. Tiziox ha richiesto, la liquidazione delle spettanze professionali relative al procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi in cui difendeva la convenuta nei confronti di Caio Bxx non operando alcuna parcellizzazione di tale credito. Gli altri incarichi ricevuti dalla predetta società riguardano altri giudizi e quindi differenti obbligazioni. Non vi era, dunque, alcun obbligo da parte dell’ opposto di chiedere cumulativamente il pagamento delle competenze legali per tutti i giudizi definiti in cui ha rappresentato la convenuta, nè la sua scelta di agire con distinti giudizi per ogni controversia, trattandosi di fattispecie diverse e non collegate allo stesso rapporto, è suscettibile di originare giudicati contrastanti. Parimenti va rigettata l’eccezione di incompetenza per valore ex art 36 cpc. Va infatti osservato che, ai sensi dell’ art 36 cpc che fa espresso riferimento alle disposizioni precedenti , il giudice della domanda principale non e’ tenuto a rimettere l’ intero giudizio al giudice competente per la domanda riconvenzionale. Ed invero sussistendone i presupposti ex art 35 cpc, che si ravvisano nel caso di specie, il giudice adito può decidere la domanda principale e rimettere al giudice competente la domanda riconvenzionale. Sotto altro profilo va osservato che questo giudicante ritiene di essere competente anche per la domanda principale. Ed invero alla domanda riconvenzionale si applica la normativa esistente al momento della proposizione della domanda principale. Nella fattispecie, tuttavia, si versa in tema di “competenza sopravvenuta “alla luce della entrata in vigore della L. 69-09 che modificando l’ art 7 cpc ha ampliato la competenza per valore del giudice di pace fino ad euro 5000,00. L’attore, di contro, ha disconosciuto la predetta documentazione ed ha contestato la possibilità di derogare alla tariffa forense ex D.M. 127/04 mentre la convenuta ha dichiarato di non poter produrre l’originale trattandosi di documento ricevuto a mezzo posta elettronica. Occorre, dunque, esaminare il valore probatorio della documentazione prodotta anche in seguito al disconoscimento effettuato. Ebbene , ai sensi dell’art. 1 lett. p dlgs 82-05, per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti. La predetta legislazione prevede una generale equiparazione del documento su base informatica con quello materiale. Al documento informatico non sottoscritto con firma elettronica è riconosciuta quanto ai fatti ed alle cose rappresentate ai sensi dell’ art. 10 comma 1 dpr 445-00 l’ efficacia probatoria prevista dall’ art 2712 cc al pari delle riproduzioni meccaniche, mentre il documento sottoscritto con firma digitale qualificata fa fede fino a querela di falso. Nel caso di specie, l’indicato documento, non essendo sottoscritto con firma elettronica, non riveste valore probatorio privilegiato, e, quindi, nè è consentito il disconoscimento senza azionare la querela di falso, tuttavia, in primo luogo l‘attore, non avrebbe dovuto limitarsi ad una generica impugnazione di detta scrittura e della sottoscrizione, “ perchè non conforme all’eventuale originale” bensì negare formalmente la propria sottoscrizione ex art 214 pc e specificare le ragioni della contestazione in quanto il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex plurimis Cass. n. 8998/01, 1247/00); in secondo luogo il disconoscimento di una scrittura prevista dagli art 2712- art 2719 cc, non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (ex plurimis Cass. n. 7522/07,2419/06 Cass. n. 866/00). Nel caso di specie tale missiva trova ulteriore riscontro nella corrispondenza tra le parti, versati in atti, che non e’ stata disconosciuta, ed in particolare nella lettera del 04-11-08 anche questa a firma dell’ Avv. Mxx Tiziox, (fasc. parte convenuta all. 23) nonchè nella comunicazione KKKKK del 18-11-09 (fasc parte convenuta all.25). Dalla predetta documentazione emerge che la convenuta prima di affidare l’incarico al suo difensore, gli chiedeva di stilare un “ allegato contenzioso” contenente le previsioni di soccombenza, degli oneri complessivi in caso di accoglimento della domanda nonchè l’impegno a contenere gli oneri tariffari entro un certo limite. In seguito alla contestazione dell’attore occorre dunque procedere anche all’interpretazione di detto documento. Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilita’ dei criteri stabiliti dagli art 1362 e ss. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di atti con la differenza che non puo’ aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma all’ intento del soggetto che lo ha posto in essere ( ex plurimis Cass. civ. sez lav. N.1988/09). Va, dunque, esaminato il senso letterale delle espressioni usate e la ratio dell’ atto .Il principio “ in claris non fit interpretatio”, non e’ accolto dal nostro ordinamento che attribuisce al giudice il potere dovere di stabilire se la comune volontà delle parti risulti in modo chiaro ed immediato dalla dizione letterale del contratto ovvero se occorra accertarla mediante indagini ulteriori; tuttavia allorchè il significato delle parole usate nell’ atto sia tale da rendere palese l’effettiva volontà del contraente il giudice non deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione e l’elemento letterale assorbe ogni altro strumento di interpretazione soggettiva . Nella fattispecie, il significato letterale della scrittura rende palese la volontà del professionista, rendendo superfluo l’utilizzo degli altri criteri ermeneutici previsti dal codice sia quelli relativi alla interpretazione soggettiva previsti dagli art 1362-1365 cc che quelli relativi alla interpretazione oggettiva previsti dagli art 1366-1370 cc , che soccorrono nel caso si ravvisino dubbi ed ambiguità. Infatti, con l’allegato contenzioso del 18-05-07, l’avv. Mxx Tiziox si impegnava “ad emettere parcella secondo i minimi tariffari e comunque entro la cifra di 900,00 euro, oltre iva, cpa comprensiva delle spettanze di eventuali domiciliatari.” Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore dal contesto dell’atto non emerge solo una “previsione” sull’esito del giudizio e sulle eventuali spese legali, ma una vera e propria obbligazione assunta dal professionista a contenere le proprie competenze entro un certo limite finalizzata ad ottenere gli incarichi dalla società convenuta . Nè può avere effetto la salvezza adottata (“mi impegno a comunicarle tempestivamente eventuali variazioni di quanto sopra”) in quanto non vi e’ prova della “tempestiva” (da effettuare quantomeno prima dell’ inizio del giudizio) comunicazione di variazione in ordine ai propri compensi professionali. Occorre, pertanto, verificare se detta scrittura sia idonea a derogare la t.n. f. cui al D.M. n. 127-04 Sul punto va osservato che l’atto di citazione di Caio Bxx nei confronti della convenuta risulta notificato in data 14-03-07 . E dunque rientra nel campo di applicazione del D. L. n. 223/06 conv. in legge 248/06 che modificava il comma 3 dell’art 2223 cc ed in deroga alla previgente obbligatorietà dei minimi tariffari consentiva di pattuire per iscritto l’entità di compensi professionali in deroga alla tariffa forense, comminando la nullità di le eventuali dichiarazioni verbali intercorse La ratio della legge era di liberalizzare le tariffe professionali e favorire nell’interesse del cliente la “liberalizzazione” ed il regime di concorrenza con conseguente diminuzione dei compensi. Nel caso di specie l’obbligo di contenere i compensi assunto dall’attore con la predetta scrittura appare conforme alla citata normativa considerato che risulta redatto in forma scritta ed assunto nell’interesse della cliente . E dunque rilevato che l’attore ha già ricevuto l’acconto di euro 450,00, i compensi complessivamente determinati vanno limitati alla complessiva somma di euro 900,00 e quindi la convenuta va condannata al pagamento di ulteriori euro 350,00 oltre iva e cpa. Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale che appare inammissibile ed infondata. Ed invero la KKKKK ha spiegato tante domande riconvenzionali quanti sono i giudizi intentati dall’ attore. Poichè, in realtà, hanno identico oggetto ne deriva, pertanto, la loro improponibilità perchè’ ricadenti nel divieto di parcellizzazione. Inoltre, sotto altro profilo, la domanda riconvenzionale appare anche infondata. Invero essa verte sul danno patrimoniale e d’ immagine nei confronti dell’ utenza e del mercato causato dalla molteplicità degli atti di citazione intentati dall’attore nei confronti della KKKKK nonchè dalle azioni giudiziarie proposte dai domiciliatari dello stesso istante nei confronti della convenuta. Ebbene, innanzitutto, va osservato che le richiamate controversie, si fondano sulla risoluzione di questioni di carattere tecnico- giuridico, e quindi non appaiono astrattamente suscettibili di causare un danno alla immagine. Assorbente e decisiva è poi una altra considerazione, la convenuta non ha dato alcuna prova che l’esistenza di tali giudizi sia stata resa nota “alla utenza ed al mercato” . E’ quindi è evidente che non essendo le cause intentate diventate di dominio pubblico non può’ essere ritenuto sussistente il “danno alla credibilità ed alla reputazione” paventato dalla convenuta . Va rigettata, infine, perchè inammissibile ed infondata la richiesta di condanna della convenuta ex art 96 cpc. Invero, tale istanza è stata irritualmente sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, la quale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già’ ritualmente proposte e non può contenere domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (Cass. n. 1074/00;n. 11/98), nè può essere rilevata di ufficio ai sensi dell’ art 96 comma 3 cpc , considerato che il giudizio, alla luce della data di notifica dell’atto introduttivo (04-03-09), è stato introdotto ben prima della entrata in vigore della l. n. 69 del 16-06-09 avvenuta il 04-07-09. E pertanto, soltanto a partire da tale data, attraverso il comma aggiunto all’art. 96 cpc, dall’art 45 comma Nel merito, peraltro, non si ravvisano i presupposti di dolo o colpa grave a carico della KKKKK. Le spese vanno poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo (t.n.f. fino ad euro 600,00). P.Q.M. pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: -accoglie parzialmente la domanda principale e condanna KKKKK Telecomunicazioni spa al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 350, 00 oltre iva e cpa ed interessi a decorrere dalla domanda; - rigetta la domanda riconvenzionale; - condanna la convenuta al pagamento in favore dell’ Avv. Mxx Tiziox e dell’ Avv. Axx Tiziox, antistatario, delle spese di giudizio che liquida, in euro 95,00 per spese, euro 336,00 per diritti, euro 190,00 per onorario, oltre iva , cpa e rimb. forf. spese generali; -dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge . Napoli, 10/02/2010 Il Giudice di Pace Avv. Felice Alberto D’Onofrio . . ______________________________ |
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