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IUS SIT

a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

GOT, revoca incarico per inosservanza doveri inerenti all’ufficio Stampa E-mail
giovedì 02 settembre 2010
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, sentenza del 23 agosto 2010. Giudice Onorario di Tribunale (GOT) – Interesse nella causa – Astensione facoltativa – Motivi di opportunità – Grave inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio del giudice onorario – Violazione dei doveri di correttezza e imparzialità – Revoca dall’incarico

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Revoca GOT

per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio

Giudice Onorario di Tribunale  – Interesse nella causa – Astensione facoltativa – Motivi di opportunità – Grave inosservanza dei  doveri inerenti all’ufficio del giudice onorario – Violazione dei doveri di correttezza e imparzialità - Revoca dall'incarico

[CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV,

 sentenza n. 05899/2010 del 23 agosto 2010]

Nella Sentenza

>> [... la mancata astensione dalla trattazione dei procedimenti in questione integra una violazione ai sensi dell’art. 51, co 2, c.p.c., il quale impone al magistrato giudicante di valutare l’opportunità di astenersi “ in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza” , norma che consente al magistrato l’esonero dalla trattazione di un procedimento in presenza di situazioni che, per la concreta materialità dei fatti, alterino la sua immagine pubblica e non consentano di esercitare la giurisdizione con il rigore che il suo ruolo richiede. (…) le ragioni che avrebbero dovuto indurre l’appellata all’astensione erano conosciute e di pubblico dominio. Pertanto (…) si coglieva agevolmente la risonanza dei sospetti di parzialità del magistrato, tali da compromettere il prestigio e, di riflesso, quello dell’intero ordine giudiziario, mettendo in ombra le argomentazioni difensive  (…)

Non appare dubbio per la Sezione che sussistessero le ragioni per l’astensione facoltativa di cui all’art. 51 comma 2 del codice di procedura civile, la cui mancata richiesta da parte dell’appellante ben integra le ragioni di grave inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio di giudice onorario, data la violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità.

La rilevanza oggettiva dei fatti indicati, sia in relazione alla notorietà del caso che al rilevantissimo valore economico delle controversie nelle quali è stata omessa la dichiarazione di astensione, sono elementi valutabili ai fini dell’esistenza della colpa del giudice onorario e conosciuta dallo stesso, e rappresentano fatti che avrebbero dovuto determinare l’odierna appellante a chiedere l’astensione dalla trattazione delle cause.

Si tratta quindi di una concretizzazione delle gravi ragioni di convenienza di cui all’art.51 comma 2, c.p.c., ossia di una formula non legislativamente tipizzata che, sebbene contempli ipotesi che concernono decisioni di opportunità spettanti al singolo magistrato, a maggior ragione comprende quei casi in cui si travalichi l’ambito del mero rilievo nel foro interno per raggiungere un’evidenza sociale tale da divenire potenzialmente lesiva del prestigio del magistrato e, di riflesso, di quello dell’intero ordine giudiziario  …]  

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