| Procura ad litem, mandato ricorso per cassazione |
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| mercoledì 29 dicembre 2010 | ||
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CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, Civile, sentenza del 28 giugno 2010
Nella Sentenza >> … "nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.), che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata … In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso."
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