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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Querela di falso. Autonomia del procedimento Stampa E-mail
giovedì 05 luglio 2007
LA CASSAZIONE CONFERMA L’AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO [Cass. Civ., n.12399 del 28.05.07]

...

Querela di falso: la Cassazione conferma l’assoluta autonomia del procedimento
(Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12399)
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di
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Diego Chitò (*)
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Con la sentenza che si annota, la Cassazione opera un significativo intervento nell’ambito del processo civile, ribadendo la piena ed assoluta autonomia del procedimento per querela di falso.
In particolare, la Corte ha statuito che “la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata”.
La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e ssgg. CPC, come è noto, configura il procedimento, diretto ad accertare l’autenticità o la falsità della prova documentale.
Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez, I, 20 giugno 2000, n. 8362).
La querela può essere proposta in via principale, con una specifica domanda avente come unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento, ovvero in via incidentale, in corso di causa, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione[1], idoneo ad assumere efficacia di fede privilegiata (presupposto, questo, necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli art. 221 ssgg. CPC – cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2004, n. 19539, secondo la quale ciò comporterebbe l’inammissibilità della querela avverso la “consulenza tecnica d’ufficio”, che si distingue nettamente dalla prova documentale e che, riguardo alle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti, non fa pubblica fede - potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova diversi dalla querela di falso - né vincola il giudice, che può liberamente disattenderla).
In via principale, la querela si propone con citazione al giudice competente, ossia al Tribunale, (che, in materia, ha competenza funzionale ed inderogabile - cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 1991, n. 13384), in composizione collegiale, dal momento che sia l’art. 225 CPC, non modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, disponendo espressamente che “sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”, sia l’art. 221, 3° comma, prevedendo l’intervento obbligatorio del pubblico ministero (per gli eventuali riflessi penalistici e per l’eventuale indiretta disposizione di situazioni indisponibili) ex art. 70, 1° comma, n. 5), CPC, confermano il principio della collegialità.
Nondimeno, anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso raffigura una azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell’accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti.
Anche in tale eventualità, la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso è riservata per materia al Tribunale in composizione collegiale: per l’effetto, il giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, dovrà rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 34 CPC , disponendo nel contempo la sospensione del processo principale (art. 295 CPC), fino alla decisione della questione del falso.
La regola vale sia quando la causa principale pende davanti al Giudice di pace, ovvero al Tribunale monocratico, oppure davanti alla Corte d’Appello. In questo ultimo caso, la Corte d’Appello, davanti alla quale sia stata proposta querela di falso, è tenuta ex art. 355 CPC a compiere l’indagine preliminare volta ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l’introduzione del giudizio di falso, ossia:
1) se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell’art. 221 CPC;
2) e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa.
A seguito dell’esito positivo di detta indagine, la Corte deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale, in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione[2].
Vale il caso di ricordare che la querela di falso può essere proposta anche in Cassazione. Tuttavia, in tale circostanza, può essere rivolta solo contro atti e documenti relativi al procedimento, ossia quando riguardi la nullità della sentenza impugnata, l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, l’autenticazione delle firme sugli stessi atti e le notificazioni di essi[3] e non quando concerna documenti prodotti in fase di merito, posti a fondamento della sentenza impugnata dal giudice, potendo l’eventuale falsità di essi, se definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, essere fatta valere come motivo di revocazione[4].
In via incidentale, la querela si propone o con citazione o mediante dichiarazione da unirsi a verbale di udienza, personalmente dalla parte o dal difensore munito di procura speciale. In tale circostanza, la procura deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare. Nondimeno, se la procura è conferita al difensore a margine o in calce all’atto di citazione per la proposizione della querela in via principale, tale specificazione non è necessaria, atteso che il collegamento con l’atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull’oggetto di essa[5].
È legittimato a proporre querela di falso, chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l’abbia prodotto in giudizio[6]. Spetta poi, al giudice civile ordinario, cui, come ricordato, è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (art. 9 e 221 CPC), verificare la legittimazione e l’interesse ad agire di chi propone la querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito[7].
Oltre a ciò, sempre in tema di presupposti, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata), la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile[8].
A mente dell’art. 221 CPC, la querela deve contenere, a pena di nullità, “l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale”. La sottoscrizione dell’atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d’ammissibilità della querela di falso. Secondo la costante giurisprudenza “l’omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell’atto di riassunzione dinanzi al tribunale” (cfr. Cassazione civiel, sez. I, 8 marzo 2005, n. 5040) .
Peraltro, la procura speciale idonea a consentire al procuratore la proposizione della querela di falso deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare. Tuttavia, la procura speciale, se conferita al difensore a margine o in calce all’atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l’atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull’oggetto di essa[9].
Per quanto riguarda l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, invece, questo può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idoneo all’accertamento del falso, anche per mezzo di presunzioni, e non implica necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l’indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l’oggetto[10]. Tale norma, per la costante giurisprudenza di legittimità non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che non pone alcun termine perentorio pregiudizievole del diritto di difesa delle parti, limitandosi, invero, a prescrivere quali siano i requisiti necessari per il perfezionamento dell’atto processuale di impugnazione per falsità[11].
A tale conclusione, si è giunti dopo un travagliato percorso interpretativo, oscillante tra posizioni particolarmente restrittive, secondo cui “l’indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e da fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, mentre l’esercizio del potere discrezionale del giudice di consentire che detta indicazione avvenga, per quanto riguarda le persone, successivamente non può essere invocato per supplire ad una lacunosa iniziativa della parte che non abbia formulato alcuna richiesta di autorizzazione a siffatto differimento dell’adempimento cui era tenuta” (cfr. Cassazione civile, sez I, 15 marzo 1991, n. 2790
obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità non impone necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l’indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l’oggetto; peraltro, il suddetto obbligo può essere assolto con l’indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all’accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni” (Cassazione civile, sez. lav., 3 febbraio 2001, n. 1537)
, e decisioni improntate a maggiore elasticità per le quali “l’
Sebbene il dato normativo non sembri lasciare grande spazio ad interpretazioni mitigatrici, in considerazione della precisa sanzione di nullità che la disposizione contempla, tuttavia, l’affermazione per la quale la norma non richiederebbe la completa formulazione delle prove, non va intesa come possibilità per il querelante di fornire indicazioni probatorie generiche, ma, semmai, nel giusto senso antiformalista. L’attuale giurisprudenza, pertanto, non si limita a valorizzare dati puramente formali, ma ha posto l’accento sulle modalità sostanziali di formulazione dell’atto, che consentivano nella specie di far emergere con chiarezza i fatti oggetto della prova testimoniale ed altrettante precise indicazioni sui soggetti chiamati a rendere la testimonianza[12].
A seguito della querela di falso proposta in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell’art. 222 CPC, il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio, nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell’atto, in quanto la suddetta norma si riferisce per l’interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all’ipotesi normale, che il presentatore dell’atto si identifichi con la persona che di esso intenda giovarsi.
Il c.d. “interpello” della parte non trova applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace, funzionalmente incompetente a conoscerne: in tale eventualità, si applica l’art. 313 CPC, in forza del quale, il giudice se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l’impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio ed a rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento[13].
Se la risposta è negativa, il documento viene espunto dal procedimento e la querela non ha seguito. Sul punto, pare opportuno rilevare come “la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l’uso) e dunque un’esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio” ( Cassazione civile, sez. III, 5 novembre 2002, n. 15493).
Non solo. Alla risposta negativa, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, è anche equiparata l’ipotesi in cui la parte medesima, dopo la presentazione della querela, dichiari spontaneamente di rinunziare ad avvalersi del documento[14], al pari di altri equivalenti contegni processuali, quali le ammissioni contenute negli scritti difensivi[15].
In caso affermativo, invece, il giudice autorizza la presentazione della querela e dispone di conseguenza. Il documento in predicato viene depositato nelle mani del cancelliere e si forma processo verbale di deposito il cui contenuto è analiticamente descritto nell’art. 223 CPC. Qualora, il documento si trovi presso terzi, il giudice può ordinarne il sequestro secondo le norme del codice di procedura penale. In questa circostanza, tuttavia, secondo la giurisprudenza, atteso che la legge non commina sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia, “sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto”  (Cassazione civile, sez. II, 23 dicembre 2003, n. 19727).
La falsità del documento viene accertata sulla scorta dei mezzi di prova dedotti dalle parti e ammessi dal giudice, sulla scorta della loro rilevanza e idoneità, il quale ne disciplina anche i modi e i termini della loro assunzione.
All’esito della fase decisoria, possono configurarsi tre possibili situazioni: a) il giudice istruttore sospende l’intero giudizio e rimette le parti al Collegio per la decisione sulla querela; b) il giudice rimette la causa al Collegio tanto per la decisione sulla querela quanto per il merito; c) il giudice scinde il merito della causa, sospendendo parzialmente il processo e disponendo la prosecuzione limitatamente alle domande che reputi indipendenti dalla decisione sul falso.
Avverso tale sentenza l’impugnazione va proposta autonomamente davanti alla Corte d’Appello, posto che davanti alla Corte d’Appello competente, secondo il principio del doppio grado di giurisdizione, si impugnano le sentenze pronunziate dai Tribunali e nel codice di rito non si riscontra una norma derogatoria per la decisione sul falso. Addirittura “qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d’appello e venga emanata un’unica sentenza che decide sia sull’appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest’ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d’appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione” Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1999, n.3625) [16].
Riprendendo il filo tracciato dalle predette pronunce e allargandone la portata interpretativa, con la pronuncia in commento la Cassazione conclude la propria analisi dell’istituto statuendo chiaramente che “la sentenza che decide sulla querela è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, e ciò quand’anche il procedimento di merito nel cui ambito l’atto è stato prodotto sia un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello”, in considerazione del fatto che la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata”.
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Credaro (BG), 2 luglio 2007
Diego Chitò
(*) Avvocato, Foro di Bergamo
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 20 febbraio – 28 maggio 2007, n. 12399
(Presidente Vella – Relatore Malpica)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2001 xxxx, in proprio e quale legale rappresentante della AAAA s.r.l., propose appello avverso la sentenza del tribunale di Siena n. 29/2001, emessa nella causa da lui promossa contro il Ministero delle politiche agricole, e con la quale era stata rigettata la querela di falso, era stato condannato esso querelante al pagamento della pena pecuniaria di £ 40.000, era stata ordinata la restituzione del documento, disponendosi, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del processo.
A fondamento dell’appello il xxxx dedusse che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il falso avrebbe dovuto essere ritenuto rilevante nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa nel cui ambito era stata proposta la querela. Si costituì anche l’amministrazione appellata, deducendo – tra l’altro – l’inammissibilità dell’appello e la irrilevanza del preteso falso.
La corte di Firenze, con sentenza n. 1550/02 rigettò l’impugnazione, dichiarò inammissibile l’appello incidentale del Ministero, e condannò l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Osservò la corte fiorentina – per quanto ancora rileva in questa sede – che la querela di falso atteneva alle risultanze del verbale di accertamento n. 1079/95 del Corpo forestale dello stato e mirava a contestare che il sopralluogo fosse stato effettuato alle ore 10,30 del 28.9.1994, e che le fotografie fossero state scattate in quella data alla presenza dell’interessato. Alla stregua di detta prospettazione, ad avviso della corte, era corretta la conclusione del primo giudice circa la irrilevanza della questione di falsità ai fini della decisione della causa, in quanto le contestazione del xxxx non riguardavano il contenuto degli accertamenti fatti a suo carico, ma solo aspetti marginali, quali l’orario del sopralluogo – imputabile ad un errore materiale – e il fatto che alcuni accertamenti – tutti ritualmente contestati all’incolpato – non erano stati effettuati in presenza di lui, ma successivamente.
Anche detto elemento, a dire della corte territoriale, era secondario, perchè la contestazione poteva esigere più sopralluoghi e la presenza dell’interessato non era necessaria e non poteva produrre alcun effetto giuridico sulla validità degli accertamenti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso xxxx in forza di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ha proposto altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente vanno riuniti i ricorsi perchè proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. 689/81 e 4 della legge 898/86, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Assume che i giudici di merito hanno accertato la palese falsità ideologica del verbale, ma erroneamente hanno ritenuto la irrilevanza di essa, perchè non hanno colto che la falsità attiene non ad aspetti marginali, ma alla stessa affermazione che nella sede del sopralluogo era stata accertata la ricorrenza dei fatti costituenti la violazione contestata. Infatti i verbali affermavano che “durante la verifica-sopralluogo effettuata il 28.9.1994 era presente il sig. xxxx che ha potuto seguire le fasi del controllo e verificare personalmente le superfici di terreno trovate irregolari”, mentre – al contrario – nulla era stato accertato alla presenza dell’interessato, sicché questo non aveva potuto articolare in nessun modo le proprie difese data la genericità ed oscurità delle contestazioni, la cui incongruità era stato possibile accertare solo dalla lettura del “mod. SIAN”, ottenuto nel dicembre 1997.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto non rilevante la falsità, atteso che l’assenza dell’interessato alle operazioni di sopralluogo e verifica delle infrazioni è l’elemento fondante della nullità della ordinanza-ingiunzione, in quanto all’interessato è stato impedito di partecipare al procedimento amministrativo precedente all’irrogazione della sanzione e, a causa della mancata tempestiva contestazione degli addebiti, è venuto a conoscenza della effettiva portata di essi solo a distanza di due anni. Il giudice di appello non ha dato conto di dette circostanze, e quindi è incorso in un palese difetto di motivazione.
L’avvocatura dello stato, in via incidentale, si duole sia della mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sia del rigetto dell’appello incidentale con il quale l’amministrazione aveva chiesto la declaratoria di insussistenza del falso.
Quanto alla prima censura osserva l’avvocatura erariale che l’art. 23 della legge 689/81 prevede come unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione, sicché non può ritenersi che l’appello, escluso per la sentenza finale, possa essere ammesso per la sentenza parziale che decide sulla querela di falso; in ordine alla seconda censura assume che la corte ha ritenuto carente d’interesse l’amministrazione in quanto il tribunale non aveva dichiarato la falsità, ma solo la irrilevanza di essa ai fini della decisione. Al contrario, il tribunale aveva affermato che era sicuramente ipotizzabile un falso ideologico, ma nonostante ciò non era accoglibile la domanda.
Avendo priorità logica, va in primo luogo esaminata la questione della pretesa inammissibilità dell’appello e, conseguentemente, dell’attuale ricorso principale; la questione, essendo rilevabile d’ufficio, va scrutinata nonostante la inammissibilità del ricorso incidentale, che va dichiarata per difetto di autosufficienza, stante la totale omissione dell’esposizione del fatto e delle ragioni della decisione oggetto del ricorso stesso.
L’assunto dell’avvocatura erariale è infondato, perché la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Ne consegue che la sentenza, che decide sulla querela, è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, e ciò quand’anche il procedimento di merito nel cui ambito l’atto è stato prodotto sia un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello.
Quanto al ricorso principale, entrambi i motivi – la cui connessione evidente ne impone l’esame congiunto – devono essere disattesi.
Il ricorrente censura la sentenza della corte di merito per avere questa ritenuto la irrilevanza del preteso falso ai fini del giudizio sulla opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
Osserva in primo luogo la corte che se la statuizione del giudice di appello dovesse essere interpretata nei riportati termini, il ricorrente avrebbe dovuto formulare le proprie censure sotto il profilo della estraneità della statuizione al thema decidendum, atteso che la questione della rilevanza dell’eventuale falsità del documento ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell’atto, come si evince dal disposto dell’art. 222 c.p.c., secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento ai fini della decisione può autorizzare la proposizione della querela. Ne deriva che, interpretando la sentenza impugnata nei termini prospettati dal ricorrente, le censure risultano, comunque, inammissibili, perchè esclusivamente volte a contrastare – con argomenti di mero fatto – la valutazione della “rilevanza” del falso che, tuttavia, poggia su una motivazione articolata, coerente e immune da vizi logico-giuridici.
Va peraltro osservato, per completezza, che le argomentazioni della sentenza impugnata sembrano per lo più volte ad escludere la stessa falsità del documento, perchè sottolineano che le discrepanze tra quanto riportato e quanto realmente avvenuto non sarebbero idonee a determinare una immutazione del vero in relazione a ciò che il documento deve rappresentare ai fini per i quali lo stesso è redatto. Rilevano i giudici di merito che non è in questione il fatto che sia stato effettuato il sopralluogo (e cioè l’an), ma solo il quando, per la erronea indicazione dell’orario e per il fatto che gli accertamenti non siano stati completati in un solo sopralluogo (solo il primo avvenuto alla presenza dell’interessato), ma anche attraverso altri accessi. Implicitamente la corte rileva che nessuna immutazione della realtà è avvenuta, allorché osserva che l’indicazione dell’orario è all’evidenza un errore materiale e che è giuridicamente lecita l’effettuazione di più sopralluoghi, anche non in presenza dell’interessato. Il relazione al cennato profilo motivazionale nessuna pertinente censura è stata formulata dal ricorrente, il quale ha impostato tutte le argomentazioni sulla rilevanza del preteso falso e sulla conseguente lesione dei suoi diritti di difesa, come dimostra la denunziata violazione delle leggi n. 689/81 e 898/86, questioni tutte attinenti al merito della causa di opposizione.
Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
Atteso l’esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio.
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www.iussit.eu


[1] Cfr. Taruffo, Lezioni sul processo civile, Comoglio-Ferri-Taruffo, Il Mulino, Bologna, 2° edizione, 1995, pag. 663
[2] Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 1984, n. 688
[3] Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 1980, n. 6389
[4] Cassazione civile, sez. I, 2 novembre 2004, n. 21054
[5] Cassazione civile, sez. II, 28 marzo 1997, n. 2773
[6] Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1997, n.3305
[7] Cassazione civile, sez. un. 7 luglio 1988, n.4479
[8] Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925
[9] ibidem, Cassazione civile n. 2773/1997
[10] Corte appello Milano, 14 dicembre 2004. Tuttavia, “l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il comma 2 dell’art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1990, n.8230)
[11] Cassazione civile, Sez. II, 5 novembre 1975, n. 3708
[12] Maria Cristina Vanz, Querela di falso e prova della falsità: un’esatta distinzione tra rigore e formalismo – Nota a Cassazione civile , 03 Febbraio 2001, n. 1537, sez. Lavoro, in Giur. it. 2001, 11, 2030.
[13] Cfr. Taruffo, ibidem, pag. 663
[14]  Cassazione civil, sez.I, 28 novembre 1997, 12054
[15] Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1986, n. 4616
[16] Nel giudizio di appello sulla querela di falso, la notificazione dell’impugnazione all'ufficio del p.m. presso il giudice "a quo" non è necessaria, non avendo il p.m. qualità di parte nel giudizio di falso e non potendo, dunque, impugnare la sentenza di primo grado, nè tale notificazione può sostituire l'avviso all'ufficio del p.m. presso il giudice del gravame (procura generale presso la corte di appello), invece necessario - a pena di nullità del procedimento di appello - in considerazione dell'obbligatorietà dell'intervento dello stesso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.  (cfr. Cassazione civile, sez. III, 5 novembre 2002, n. 15504)
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