| Divorzio, assegno di mantenimento, presenza famiglia di fatto |
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| mercoledì 31 agosto 2011 | |
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[CASSAZIONE, sentenza dell’ 11 agosto 2011]
Famiglia, cessazione effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita precedente, presenza famiglia di fatto di uno degli ex coniugi, rilevanza, quiescenza del diritto all’assegno, rottura della convivenza, conseguenze
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Divorzio
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Famiglia, cessazione effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita precedente, presenza famiglia di fatto di uno degli ex coniugi, rilevanza, quiescenza del diritto all’assegno, rottura della convivenza, conseguenze
[CASSAZIONE, Sez. I, sentenza n.17195 dell’ 11 agosto 2011]
Omissis - “E’ vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. N. 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con l’altra persona non incide di per sé direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass. N. 4761/1993).
A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso ( v. sul punto Cass. 2003 – 11975).
E’ evidente peraltro che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 3503/1998),si tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).“ Omissis
Per altre notizie, v.
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