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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Della consulenza tecnica d’ufficio Stampa E-mail
sabato 01 settembre 2007
Cassazione, Sez. II°, 13.06.07, sentenza n.13845 (Diego Chitò)

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DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
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Breve nota a margine della sentenza
Corte di Cassazione, Sez. II°, 13 giugno 2007, n. 13845
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di
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Avv. Diego Chitò
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La sentenza in commento offre lo spunto per interrogarci ed analizzare i principali concetti e fondamenti che reggono lo strumento giuridico della consulenza tecnica d’ufficio.
I Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. Parte ricorrente lamentava l’insussistenza dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 CPC, riconosciuto, invece, dal Giudice di secondo grado, oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione “per essersi la sentenza di revocazione basata su un mero inciso della motivazione della sentenza revocata, peraltro contraddetto da altre affermazioni rinvenibili nella parte motiva”.
Oltre a ciò, per quel che è qui di interesse, la ricorrente si doleva della circostanza per la quale la Corte avrebbe affermato l’impossibilità di accertare le cause del lamentato difetto, non tenendo conto delle contestazioni del consulente tecnico di parte e delle considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente in comparsa conclusionale.
La vicenda ha origine nel lontano 1994, quando la Società Alfa, con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Cuneo, la Società Beta chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la cattiva esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla convenuta di un generatore di corrente. La domanda veniva respinta dal Tribunale per carenza di prova riguardo il nesso eziologico tra gli inconvenienti manifestatisi e gli interventi della convenuta.
L’appello proposto dalla soccombente Alfa veniva accolto dalla Corte di appello di Torino. A detta della Corte, “gli episodi verificatisi dopo la sostituzione del “regolatore di tensione” (erano) attribuibili alla riparazione male eseguita, posto che il regolatore di corrente ompound, il cui cattivo funzionamento, secondo il c.t.u., avrebbe potuto determinare le sovratensioni, «non era qualcosa di diverso dal regolatore di tensione»”.
Con successivo atto, la Beta chiedeva la revocazione della summenzionata sentenza per errore di fatto consistito nell’avere la Corte di appello “ritenuto che «il regolatore di corrente e quello di tensione fossero lo stessa cosa»”. La Corte di appello di Torino, quindi, revocava la precedente sentenza e, decidendo nel merito, respingeva l’appello proposto dalla Alfa.
Avverso detta sentenza, la Alfa proponeva ricorso per cassazione denunziando, tra gli altri vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, atteso che, “nell’affermare la impossibilità di accertare le cause del difetto, la Corte di appello, nella sentenza oggetto del presente ricorso, non aveva tenuto conto delle contestazioni del consulente tecnico di parte e delle considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente in comparsa conclusionale, nella quale si era ampiamente dimostrato che il regolatore di tensione non aveva le caratteristiche tecniche adeguate. Le obiezioni formulate non avevano trovato adeguata risposta nella motivazione della Corte, che non aveva neppure accennato” alle tesi prospettate dalla Alfa.
La consulenza tecnica, per dottrina e giurisprudenza unanimi, è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito[1], il quale vi ricorre quando risulta necessario, per accertare i fatti del procedimento, l’impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari che vanno al di là della cultura media, e delle quali Egli non dispone[2].
La c.t.u. è, dunque, uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall’onus probandi gravante su di esse e può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice[3].
Tuttavia, nell’ammettere il mezzo stesso, il giudice deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto, presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico: ne consegue, quindi, che qualora il giudice “erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche[4].
Peraltro, spostando il discorso su aspetti più generali della questione, come ritenuto dalla migliore dottrina[5], il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico implica soltanto una integrazione delle conoscenze del giudice, il quale non si spoglia affatto dei propri poteri decisori: ed invero, “il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dai c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2001, n. 9922).
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, è nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre un’ulteriore perizia, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata e addirittura “detta decisione può essere censurata in sede di legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata[6].
Le valutazioni espresse dal c.t.u., infatti, non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.[7].
Com’è noto, il Giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti. Nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, purché la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto l’accertamento implichi cognizioni tecniche che il Giudice non possiede[8].
In nessun caso, tuttavia, la consulenza può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che le spetta di fornire in base ai principi che regolano l’onere relativo[9]. Peraltro, giova sottolineare che, nel caso di fatti il cui accertamento richieda l’impiego di un sapere tecnico qualificato, l’onere si riduce all’allegazione, spettando, poi, al giudice decidere se ricorrano o meno le condizioni per ammettere la consulenza[10].
Passando ad analizzare gli aspetti più squisitamente tecnici dello strumento in esame, il provvedimento istruttorio con il quale il giudice dispone la consulenza tecnica, sia pure in grado di appello, ha sempre natura e carattere di ordinanza istruttoria anche se esso presupponga la risoluzione di una questione di merito non risolta con l’ordinanza. Nondimeno, giacché le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all’art. 177 CPC, il giudice di merito ben può, nell’esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al consulente un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell’ordinanza di nomina[11].
La scelta dell’ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice. Le norme di cui agli artt. 61 CPC e 13, 22, comma 2, disp. Att. CPC relative alla scelta del consulente tecnico hanno solo natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità[12]. Pertanto, “l’inosservanza delle norme predette non produce nullità del processo, non avendo esse carattere cogente, neanche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in quanto l’obbligo (ex art. 146 disp. Attuaz. C.p.c.) di includere nell’albo dei consulenti – per i processi relativi a domande di dette prestazioni – i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro è imposto all’organo che presiede alla formazione dell’albo, ma non limita il potere e la discrezionalità del giudice” (Cassazione civile, sez. lav., 18 marzo 1987, n. 2751).
L’iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona – sia iscritta o meno all’albo o, se iscritta, sia inserita nell’una piuttosto che nell’altra categoria – che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata[13]. Conseguentemente “il conferimento d’ufficio dell’incarico di consulente tecnico ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, tenuti a norma degli art. 13 ss. disp.attuaz. CPC, non spiega di per né effetti invalidanti, dato che l’art. 61, comma 2, CPC, nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti albi, non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell’ausilio di soggetti diversi” (Cassazione civile, sez. lav., 2 ottobre 1984, n. 4884).
L’ausiliario, cui l’ordinanza di nomina viene notificata, può non accettare l’incarico o astenersi, facendone denunzia o istanza al giudice almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione. Nello stesso termine, le parti possono proporre le loro eventuali istanze di ricusazione del consulente[14]. In entrambi i casi, il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.
Tali cautele si rendono necessarie in considerazione del fatto che, “la terzietà – imparzialità del consulente tecnico d’ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l’imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell’astensione e della ricusazione” (Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2004, n. 13667).
In difetto di proposizione dell’istanza di ricusazione, resta preclusa alla parte la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità[15]. In questa ipotesi, la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso c.t.u., a norma dell’art. 196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata[16]. Oltre a ciò, la presentazione dell’istanza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 192 CPC, comporta anche la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l’espletamento dell’incarico conferitogli dal giudice[17].
All’udienza di comparizione, il consulente, previamente ammonito sull’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, giura “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. La legge non commina alcuna nullità della consulenza tecnica d’ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento da parte del consulente: conseguentemente il giudice ben può utilizzarne i risultati – pur in presenza di siffatta omissione – ai fini del suo convincimento[18].
Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, compie le indagini che il giudice dispone e può fornire, in udienza ovvero in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede. A norma dell’art. 194 CPC, l’ausiliario è tenuto ad assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice e può compiere atti di indagine anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria.
Può eseguire piante, calchi e rilievi e può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice. In tale ipotesi, tuttavia, “il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso” (Cassazione civile, sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411).
Come ricordato, la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova, ed il consulente può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti in causa[19]. Conseguentemente, nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purché si tratti di fatti c.d. accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento, anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti[20].
Il consulente tecnico di ufficio pertanto, può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, “in mancanza del quale la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 CPC, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale” (Cassazione civile, sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231)[21].
Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio[22]. Ai sensi degli art. 194, comma 2, CPC e 90, comma 1, disp. Att. CPC, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre per le indagini successive tale obbligo non sussiste, incombendo alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha “l’obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza – peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva – ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa” (Cassazione civile, sez. lav., 2 marzo 2004, n. 4271tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica – ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate” (Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422)., conforme a Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 marzo 1998, n. 2481). In ogni caso, “
A norma dell’art. 195, comma 1, CPC, se alle indagini interviene il giudice, di esse si forma processo verbale, ovvero, questi può disporre che il consulente rediga una relazione scritta. Se invece le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, tenendo conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare, ma non è obbligato a redigere un processo verbale[23]. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l’omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l’intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il “ctu” limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, CPC, e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni” (Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2003, n. 15).
La relazione, che viene depositata in cancelleria, contiene sia la narrazione relativa alle indagini svolte, sia soprattutto le risposte ai quesiti formulati dal giudice con le relative spiegazioni e giustificazioni[24]. E’ questo elaborato che costituisce la consulenza tecnica oggetto della successiva valutazione del giudice ai fini della decisione[25].
La relazione di consulenza tecnica d’ufficio non è suscettibile di querela di falso ai sensi degli art. 221 ss. CPC, né in via principale né in corso di causa, non essendo il consulente tecnico d’ufficio, nel redigere tale documento, autorizzato dalla legge ad attribuirgli pubblica fede, con la conseguenza che il documento, pur essendo atto pubblico, non si configura come prova legale munita di fede privilegiata e quindi non è vincolante per il giudice e può essere contestata dalle parti con qualsiasi mezzo di prova[26].
Nella relazione il consulente è tenuto ad inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti[27]. Sul punto, si rileva come questo è l’unico modo per la parte di introdurre riflessioni e critiche e all’elaborato peritale. Ed infatti, tali considerazioni non possono esser formulate in comparsa conclusionale – e pertanto se ivi contenute non possono esser esaminate dal giudice – perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale[28].
A norma dell’art. 196 CPC, il giudice ha sempre la facoltà di disporre un supplemento di indagini, ovvero la rinnovazione delle stesse. Addirittura, qualora ricorressero gravi motivi, relativi alla negligenza, imperizia del consulente ovvero alla sua impossibilità di proseguire nello svolgimento dell’incarico, il giudice può disporne la sostituzione[29].
Tuttavia, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cassazione civile, sez. lav., 5 febbraio 2004, n. 2151[30].)
In grado d’appello, il giudice ben può disattendere la richiesta di nuova consulenza se confuta con valide argomentazioni le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua richiesta[31], non avendo alcun obbligo di rinnovare la consulenza tecnica.
Nondimeno, ove il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; in caso contrario, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito[32].
Qualora la consulenza tecnica d’ufficio, fatta propria dai giudici di I grado, sia investita da specifiche doglianze della parte, che, se accolte, potrebbero mutare la decisione, il giudice d’appello ha il dovere di dare puntuali seppur succinte risposte, enunciando le ragioni per cui ritenga di disattendere o di accogliere le doglianze medesime, incorrendo in caso negativo, nel vizio di motivazione nonché nella violazione del dovere di accertare il quadro invalidante (si veda, ex multis, Corte appello Genova, 10 marzo 1997).
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che “se è vero che l’adesione al parere del C.T.U. esaurisce in genere l’obbligo della motivazione da parte del giudice di appello, tuttavia quando la consulenza tecnica d’ufficio è investita da specifiche doglianze della parte, che se accolte potrebbero mutare la decisione, lo stesso giudice ha il dovere di dare puntuali, seppur succinte, risposte, enunciando, le ragioni per cui ritenga di disattenderle o di accoglierle ed incorrendo, in caso contrario, nel vizio di difetto di motivazione nonché nella violazione del dovere di accertare il quadro invalidante” (Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 1992, n. 9795).
La parte, pertanto, ha l’obbligo di formulare precise censure alle risultanze emerse nell’elaborato peritale, censure che costituiscono autonomi capi di imputazione. Una doglianza relativa ai criteri seguiti dal consulente tecnico d’ufficio in primo grado, ove non sia stata specificatamente prospettata nell’atto di appello, infatti, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità[33].
Nel caso di specie la ricorrente afferma che la Corte d’Appello, nell’affermare la impossibilità di accertare le cause del difetto non aveva tenuto conto delle contestazioni del consulente tecnico di parte e delle considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente in comparsa conclusionale, nella quale si era ampiamente dimostrato che il regolatore di tensione non aveva le caratteristiche tecniche adeguate.
Nondimeno, come il Collegio, rigettando il ricorso, ha puntualmente osservato che “la consulenza tecnica non viene adeguatamente censurata né lo è la sentenza che su di essa si è basata”.
In primo luogo, la Corte ribadisce il principio, palesemente disatteso dalla ricorrente, secondo cui “la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l’ha recepita) ha, innanzitutto, l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso”.
L’eventuale difetto di motivazione da parte del giudice stesso al riguardo, perché possa essere preso in considerazione in sede di legittimità, deve essere dedotto con censura formulata in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 366 n. 4 CPC e non con generiche recriminazioni.
A tali principi debbono uniformarsi anche le censure mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse e con esse, alla sentenza che le abbia recepite), con la conseguenza che siffatte contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione solo ove, da un lato, siano specificamente riportate nel motivo e, dall’altro, ne risulti la tempestiva prospettazione innanzi al giudice del merito.
Diversamente operando, nel caso di specie, i ricorrenti hanno omesso di fornire argomenti specifici al motivo, venendo meno all’obbligo imposto dall’art. 366 n. 4 CPC; hanno ritenuto di poterne fornire per relationem, in violazione del principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, non consentendo l’accertamento né del rispetto del principio di preclusione né della decisività delle questioni probatorie sollevate, per ciascuno di tali rilievi, sotto l’esaminato profilo, è da considerare inammissibile.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell’atto del procedimento di merito – da specificamente indicarsi da parte del ricorrente – ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentito il controllo “ex actis” della relativa veridicità nonché la valutazione della decisività della questione; mentre è inammissibile una censura che, di fatto, si risolva invece in un’istanza di ulteriore e diversa indagine istruttoria, che non si deduca né si dimostri aver costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito” (Cassazione civile, sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2707).
Nessun profilo di illegittimità può dunque, essere scorto nell’operato della Corte d’Appello, la quale ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico non necessitando di specifiche motivazioni o confutazioni, né era tenuta a esprimersi sulla consulenza tecnica di parte atteso che questa costituisce “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
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Credaro (BG), agosto 2007
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Diego Chitò
Avvocato, Foro di Bergamo
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 13 giugno 2007, n. 13845
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° agosto 1994 la Alfa, con sede in __________, convenne innanzi al Tribunale di Cuneo la Beta chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la cattiva esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla convenuta di un generatore di corrente. Alla stessa era stata richiesta la sostituzione della scheda che regolava la tensione. I tecnici inviati per la verifica avevano sottoposto il generatore ad un carico eccessivo e si era reso necessario il trasporto della macchina presso l’officina della convenuta dove era stata eseguita la sostituzione del regolatore elettronico di tensione, dell'avvolgimento del motore e di sei diodi. Dopo la messa in uso, il gruppo elettrogeno aveva mostrato l'inconveniente, prima mai manifestatosi, di una tensione in uscita superiore ai valori normali. I tecnici della Beta non avevano risolto il problema e l’attrice aveva subito l'interruzione del normale ciclo produttivo, con un danno ammontante a Lire 201.205.000. La convenuta resistette alla domanda e chiese in riconvenzionale il pagamento del saldo per Lire 3.391.500.
La domanda venne respinta dal Tribunale per carenza di prova sul nesso eziologico tra gli inconvenienti manifestatisi e gli interventi della convenuta. Venne accolta la domanda riconvenzionale.
L'appello proposto dalla soccombente Alfa venne accolto dalla Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 maggio 2000. Ritenne la Corte che gli episodi verificatisi dopo la sostituzione del “regolatore di tensione” fossero attribuibili alla riparazione male eseguita, posto che il regolatore di corrente compaund, il cui cattivo funzionamento, secondo il c.t.u., avrebbe potuto determinare le sovratensioni, «non era qualcosa di diverso dal regolatore di tensione».
Con atto notificato il 28 febbraio 2001 la Beta chiese la revocazione di detta sentenza per errore di fatto consistito nell’avere la Corte di appello ritenuto che «il regolatore di corrente e quello di tensione fossero lo stessa cosa».
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 agosto 2002 ha revocato quella del 5 maggio 2000 e, decidendo nel merito, ha respinto l'appello proposto dalla Alfa avverso la sentenza del Tribunale.
La Corte piemontese ha osservato:
a) era erronea l’affermazione che il regolatore di corrente era la stessa cosa del regolatore di tensione posto che pacificamente il gruppo elettrogeno era dotato di entrambe le componenti;
b) la sentenza della Corte era stata influenzata dalla equiparazione-identificazione dei due apparecchi, giungendo alla conclusione che le cause della sovratensione non potevano che attribuirsi al cattivo funzionamento dell’unico apparecchio «che regolava sia la corrente che la tensione e sul quale era intervenuta la Beta che lo aveva riparato»;
c) che tale errore di fatto aveva determinato la non corretta valutazione della consulenza tecnica nella quale si affermava che «non essendo stato possibile l’esame del regolatore di corrente, rimosso dalla Beta, non era più possibile accertare se le sovratensioni erano imputabili al cattivo funzionamento di quest’ultimo o al cattivo funzionamento del regolatore di tensione»".
Quanto al merito, la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere confermata data la impossibilità di accertare la causa delle sovratensioni, come era risultato dai rilievi del c.t.u., e non essendo necessario un nuovo accertamento che non avrebbe consentito di individuare l'apparecchio non correttamente funzionante. Nessun altro incombente istruttorio era stato richiesto e non sarebbe stato risolutivo l'accertamento sulla interdipendenza dei due apparecchi né era rilevante la circostanza che le sovratensioni si erano manifestate dopo le riparazioni.
Avverso detta sentenza, notificata il 6 giugno 2003, ha proposto ricorso per cassazione la Alfa con tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Beta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunziandosi violazione dell’art. 395 c.p.c., si sostiene l’insussistenza dello specifico errore di fatto revocatorio poiché dalla sentenza revocata risultava che la Corte di appello era perfettamente consapevole della differenza tra il regolatore di corrente ed il regolatore di tensione e che la ratio decidendi non era consistita nella pretesa identificazione tra i due apparecchi.
Il motivo non è fondato.
Dalla sentenza revocata non emerge affatto che la Corte di appello fosse cosciente che regolatore di tensione e regolatore di corrente fossero due cose diverse e che la confusione sia, quindi, da attribuirsi ad un errore di giudizio, e ciò nonostante che la Corte abbia usato due diverse terminologie per indicare l'apparecchio che ha ritenuto essere unico (regolatore di corrente compound e regolatore di tensione), attribuendo al malfunzionamento di questo la causa degli inconvenienti. Dalla consulenza tecnica risultava che il generatore era dotato di entrambe le apparecchiature (vedi sent. rescindente a pag. 9) e tale affermazione non viene smentita, per cui è evidente che la Corte di appello, avendo trattato i due apparecchi come fossero una cosa sola, aveva fatto una affermazione smentita dagli atti.
Tale errore è(ra) stato decisivo perché, essendo pacifico che la Beta intervenne (sostituendolo) sul regolatore di tensione e che il c.t.u. aveva affermato che «le cause delle sovratensioni possono essere ascritte al regolatore di corrente», la sentenza revocata aveva concluso che la causa delle sovratensioni non poteva che essere ravvisata nel cattivo funzionamento dell’(unico) apparecchio su cui era intervenuta la Beta, che regolava sia la corrente che la tensione, dando rilievo all'affermazione del c.t.u. sull’erroneo presupposto che regolatore di corrente (su cui non era intervenuta la Beta) e di tensione (oggetto dell'intervento) fossero la stessa cosa.
2. Col secondo mezzo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per essersi la sentenza di revocazione basata su un mero inciso della motivazione della sentenza revocata, peraltro contraddetto da «altre affermazioni rinvenibili nella parte motiva».
Neppure questa censura e fondata.
La decisività della erronea identificazione dei due (diversi) apparecchi non è, intanto, sminuita dal fatto che l’affermazione fosse posta tra parentesi, atteso il rilievo che tale affermazione, a prescindere dalla collocazione grafica, comunque assume(va) nel contesto della ratio decidendi. Non è esatto, inoltre, che l'affermata unicità dell'apparecchio fosse contraddittoria e smentita con/da altre affermazioni contenute nella sentenza stessa, sicché - come già detto - deve escludersi che la Corte di appello aveva ritenuto le identità delle due cose pur essendo conscia della differenza.
3. Col terzo mezzo, denunziandosi ulteriore vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, si sostiene che, nell’affermare la impossibilità di accertare le cause del difetto, la Corte di appello, nella sentenza oggetto del presente ricorso, non aveva tenuto conto delle contestazioni del consulente tecnico di parte e delle considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente in comparsa conclusionale, nella quale si era ampiamente dimostrato che il regolatore di tensione non aveva le caratteristiche tecniche adeguate. Le obiezioni formulate non avevano trovato adeguata risposta nella motivazione della Corte, che non aveva neppure accennato alle tesi prospettate dalla Alfa.
Il motivo, prima che infondato, è inammissibile.
La consulenza tecnica non viene adeguatamente censurata né lo è la sentenza che su di essa si è basata.
Per quanto concerne le denunziate carenze della consulenza tecnica, occorre ribadire il principio secondo cui «la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l’ha recepita) ha, innanzitutto, l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio.
In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso».
Ebbene, nella specie, il ricorrente non ha riportato né i brani della consulenza contestati né le critiche ad essa mosse, sottraendosi all’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso.
D’altra parte è principio consolidato che «spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive, sicché la Corte di appello ben poteva basarsi sugli accertamenti dell'ausiliare atteso che la consulenza tecnica, pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito» (Cass. 5344/2004).
La consulenza tecnica di parte, per altro verso, costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. 14 novembre 2002, n. 16030; Cass. 6753/2003; 2707/2004; 7078/2006). automobilista
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3600,00, di cui Euro 3500,00 per onorario, oltre spese fisse, Iva, Cpa ed altri accessori di legge.


[1] Sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 4 febbraio 1999, n. 996
[2] Cfr. Taruffo, Lezioni sul processo civile, Comoglio-Ferri-Taruffo, Il Mulino, Bologna, 2° edizione, 1995, pag. 679
[3] Cassazione civile, sez. lav., 10 luglio 1999, n. 7319
[4] ibidem, Cassazione civile, sez. lav. 996/1999
[5] Cfr. Taruffo, ibidem, pag. 680; Luiso, Diritto processuale civile. Il processo di cognizione, Giuffrè Editore, Milano, 3° edizione, 2000, pag. 91
[6] Cassazione civile, sez. II, 4 gennaio 2002, n. 71
[7] Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 1999, n. 333. Si veda anche Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668: “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata”.
[8] Sul punto, si veda Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 1996, n. 9522; Cassazione civile, sez. II, 14 gennaio 1999, n. 321; Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2000, n. 2802
[9] Per l’effetto, “la consulenza tecnica non può essere ammessa dal giudice allorquando è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie” (Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2005, n. 14306)
[10]Conseguentemente, vìola gli art. 61 e 116 CPC il giudice che non ammette la consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l’onere probatorio, così come il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuta per la stessa ragione di tenerne conto”: Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2005, n. 13401
[11] Cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1997, n. 2769
[12] Cassazione civile, sez. II, 12 aprile 2001, n. 5473
[13] Cassazione civile, sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1428, conforme a Cassazione civile, sez. lav., 10 febbraio 1983, n. 1074
[14] Cfr. Taruffo, ibidem, pag. 680.
[15] Cassazione civile, sez. lav., 8 marzo 2001, n. 3364
[16] Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2004, n. 3105
[17] Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2002, n. 8184
[18] Cassazione civile, sez. III, 24 settembre 1986, n. 5737. Peraltro, “la mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce, e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi” (Cassazione civile, sez. lav., 23 novembre 1996, n. 10386). Nel processo amministrativo, nel caso di nomina di consulente tecnico d’ufficio, il giudice relatore può essere delegato a ricevere il giuramento del consulente tecnico ex art. 193 CPC e ad assumere ogni altra determinazione successiva che si renda necessaria, ivi compresa la designazione di un nuovo consulente. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 ottobre 2001, n. 4799)
[19] Tribunale Reggio Calabria, 22 gennaio 2004
[20] Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 13015
[21] Né, a maggior ragione, potrebbe assumere testimonianze in senso proprio. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nonostante il consulente, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, possa, ai sensi dell’art. 194, comma 1, CPC, assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, “Egli non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate”(Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502).
[22] Cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 1994, n. 10971. Peraltro, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che Le attività del C.T.U. meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque (nella specie uffici del genio civile) non costituiscono vere e proprie operazioni tecniche e pertanto possono essere svolte senza obbligo di dare avviso alle parti e persino dopo la chiusura delle operazioni stesse. (Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 1992, n. 13109).
[23] Cassazione civile, sez. lav., 11 maggio 2005, n. 9890
[24] Da rilevare che “non comporta nullità della consulenza tecnica l'espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l'art. 62 CPC prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse” (Cassazione civile, sez. II, 9 luglio 1983, n. 4637).
[25] Cfr. Taruffo, ibidem, pag. 681
[26] Tribunale Foggia, 9 novembre 1998
[27] Tuttavia, “la mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d’ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l’inosservanza del precetto di cui all’art. 195 CPC”: cfr. Cassazione civile, 14 luglio 1956, n. 2651.
[28] Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 1998, n. 11999
[29] Cfr. Taruffo, ibidem, pag. 682
[30] Anche se, nel caso in cui non la disponga, il giudice, pur essendo libero di disporla o meno, è tenuto a motivare sul punto. (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775)
[31] Cassazione civile, sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 68
[32] Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 2004, n. 7013
[33] Cassazione civile, sez. I, 21 marzo 1980, n. 1909
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