| Comunicazione dati conducente, violazione codice della strada |
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| marted́ 13 dicembre 2011 | |
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GIUDICE DI PACE DI SALERNO, sentenza del 17 ottobre 2011
Opposizione a verbale di accertamento – decurtazione punti dalla patente di guida - art. 126 bis CdS
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Sanzione amministrativa
Violazione al Codice della strada
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE – TERMINI
[Giudice di Pace di Salerno, Avv. Luigi Vingiani,
sentenza del 17 ottobre 2011]
Nella Sentenza
>> Dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 126 Cds si può ritenere che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente e non consenta di applicare le sanzioni dell’art. 126 bis CDS poiché il destinatario dell’avviso (ai sensi della sent. 27/2005 della Corte Costituzionale) non può essere obbligato a fornire i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali.
Ne consegue che il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati ma potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, in qualunque tempo inviata, sia entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di SALERNO avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. …./11 del R.G.A.C. e passata in decisione all’udienza del 17/10/2011
T R A
MEVIAX AX dom.to in via …., Salerno c/o avv. Bxx
CONTRO
U.T.G. DI SALERNO in persona del Prefetto p.t. con sede in Salerno ….
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento n. ……..
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2011, Meviax Ax proponeva opposizione avverso verbale di accertamento n. ……. con sanzione di 273,69 nonché la decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida relativo a verbale Polizia di Salerno deducendo tra l’altro la tempestiva opposizione al verbale originario con ricorso al Giudice di pace di Nola.
Parte resistente non si costituiva ma effettuava il deposito in cancelleria di copia della documentazione richiesta.
All’udienza del 17/10/2011 in presenza della parte attorea, si procedeva pertanto alla trattazione della causa ed all’esito, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
Preliminarmente si osserva che il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere in atto - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione. (cfr. Cassazione civile sez. I, 8 agosto 1996, n. 7296 Mancini c. Pref. Roma Giust. civ. Mass. 1996,1134).
Ciò posto si osserva che l’opposizione è fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge.
La parte ricorrente ha dedotto e provato di aver proposto opposizione avverso l’originario verbale. Tale circostanza, comunque, non è contestata.
Com’è noto l’articolo 126 bis del Codice della strada dispone che in caso di contestazione di violazioni che comportino la perdita di punteggio, l’organo accertatore deve darne notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione dell’illecito.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
In caso di contestazione non immediata i dati debbono essere comunicati entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Sulla corretta interpretazione dell’obbligo di comunicare i dati vi sono state pronunce sia della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22881/2010; 11811/2010 e 17348/2007) e sia della Corte Costituzionale con sentenza n.27/2005.
La Corte Costituzionale con sentenza n.27 del 2005 ha sancito che in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
Invero, si osserva che l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è l’effetto della definitività dell’accertamento; detta definitività matura a seguito del decorso del termine utile al ricorso o dalla sentenza che rigetta il ricorso; prima della definitività, ogni provvedimento di decurtazione manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici.
Dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.126 Cds si può ritenere che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente e non consenta di applicare le sanzioni dell’art.126 bis CDS poiché il destinatario dell’avviso (ai sensi della sent.27/2005 della Corte Costituzionale) non può essere obbligato a fornire i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali. .
Ne consegue che il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati ma potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, in qualunque tempo inviata, sia entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso.
Orbene nella fattispecie il secondo termine non risulta ancora scaduto e ricorrono comunque i presupposti di cui all’art.23 legge 689/81 secondo cui il Giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente e quindi il verbale di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da Meviax Ax nei confronti di U.T.G. di Salerno in persona del Prefetto p.t. con sede in Salerno …. con ricorso depositato il 30/08/2011 così provvede:
a) Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato verbale di accertamento n. ……… dell’importo di Euro 273,69 nonché la decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida .
b) Condanna U.T.G. di Salerno in persona del Prefetto p.t. con sede in Salerno …. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente e che liquida in complessivi Euro 270,00 di cui Euro 40,00 per spese, Euro 130,00 per diritti ed Euro 100,00 per onorario oltre rimborso forfetario iva e cpa nelle misure di legge.
Così deciso in SALERNO addì 17/10/2011
Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani
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