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a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Causa estintiva del reato, proscioglimento nel merito Stampa E-mail
lunedì 10 settembre 2007

Tribunale Penale di Avellino, sentenza del 01.02.07

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PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO
NULLITA’ DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DEL P.M.
VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 360
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(massima a cura dell Avv. Angelo Pignatelli)
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[Sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, Sez. Penale, ud. del 26.01.2007, dep. 01.02.2007, Dott. Fulvio Palladino Presidente, Dott. Davide Di Stasio Giudice a latere, Dott. Antonio Sicuranza Giudice Est.] 
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PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO:
 E’possibile pronunciare assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p., quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito apparterrebbe più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”, dovendosi peraltro evidenziare come il concetto di “evidenza”presupporrebbe la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in una prova d’innocenza più forte di quella richiesta per l’assoluzione piena.
VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 360:
 E’nulla la relazione del consulente tecnico del p.m., quando l’accertamento è compiuto sul falso presupposto che le infermità accusate da soggetti dichiarati invalidi, di natura cronica, non fossero più modificabili nel tempo. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che gli accertamenti demandati al C.T. dal P.M. riguardavano certamente patologie croniche, ma fatalmente soggette a modificazione nel tempo, sicchè il P.M. avrebbe dovuto conferire l’incarico con il rispetto del disposto normativo di cui all’art.360 c.p.p.
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TRIBUNALE DI AVELLINO
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SENTENZA
Per ragioni di economia processuale l’art. 129, comma 1, c.p.p., prevede in qualunque stato e grado del processo l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità, inibendo, quindi, lo svolgimento di ulteriore attività processuale(comprensiva della rinnovazione del dibattimento già svolto da organo giudicante in diversa composizione.)
Va a tal punto osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393/06, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della L. n. 251/05, sollevata dal Tribunale di Bari per la parte in cui la norma prevede che i nuovi termini di prescrizione non si applicano ai processi gia pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenendo fondata la questione stessa e dichiarando la norma costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole “dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché”.
Ciò premesso in punto di applicabilità della c.d. “ex Cirielli”, deve ancora osservarsi che non potrà tenersi conto della sospensione della prescrizione per tutto il periodo complessivo dovuto ai rinvii imposti per impedimenti degli imputati o dei difensori, ma il minor periodo di 8 mesi, dovendosi calcolare al massimo per ciascun rinvio, se disposto per un arco di tempo maggiore, il minor tempo di 60 giorni previsto dall’art. 6, comma 3, n. 3 della L. n. 251/05 che ha novellato l’art. 159 c.p.(norma che deve trovare anch’essa applicazione, atteso l’evidente vantaggio che apporta all’imputato in riferimento all’istituto sostanziale della prescrizione).
Il problema che si pone al collegio è quindi di valutare se sia ravvisabile quella “evidenza” di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. che consente, in presenza di una causa estintiva del reato, di adottare un proscioglimento nel merito degli imputati.
Ritiene il collegio di dover aderire, in proposito, a quell’orientamento giurisprudenziale(vds., ad es., Cass. Pen., 6.4.99, Giugliano + altri) secondo cui, più che in presenza di una evidenza obiettiva della prova che esclude la sussistenza del fatto (o la mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato), è possibile pronunciare assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”, dovendosi peraltro evidenziare come il concetto di “evidenza” presupporrebbe la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così una prova d’innocenza più forte di quella richiesta per l’assoluzione piena.
In ultima analisi tutti gli imputati devono essere mandati assolti dalle imputazioni rispettivamente loro ascritte in base al disposto normativo di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Avellino, 26.01.2007
Dep. il 01.02.2007   
 Il Presidente
Dott. Fulvio Palladino
Giudice
Dott. Davide Di Stasio
Il Giudice Est.
Dott. Antonio Sicuranza
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