| P.M., esercizio azione penale - inesistenza limite |
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| giovedì 13 settembre 2007 | |
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Giudicato incidentale di merito [Corte di Assise di Salerno, ordinanza del 05.12.06]
. INESISTENZA DI ALCUN LIMITE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE DA PARTE DEL P.M. NEL CASO DI GIUDICATO INCIDENTALE DI MERITO SULLA CARENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA EX ART. 273 C.P.P.
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[Corte di Assise di Salerno, sez. II, Presidente Dr.ssa G. Lerose, Giudice a latere Dr.ssa M.C. Criscuolo, ordinanza del 05.12.06]
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(massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)
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Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del combinato disposto degli artt. 405 co. 1 bis e 416 c.p.p. in relazione all’art. 178 comma I lett. b) c.p.p. per essere intervenuta pronuncia di conferma del Tribunale del Riesame, in funzione di giudice dell’appello sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - INSUSSISTENZA.
Inapplicabilità di una interpretazione analogica della norma di cui all’art. 405 comma I bis c.p.p. tra giudicato cautelare di merito e quello di legittimità che avendo sicuramente carattere eccezionale, porrebbe limiti al potere/dovere del P.M. di esercitare l’azione penale.
Sussistenza della preclusione dell’esercizio dell’azione penale ex art. 405 comma I bis c.p.p. nel solo caso in cui sia intervenuta pronuncia della Suprema Corte in merito alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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[Corte di Assise di Salerno, sez. II, Presidente Dr.ssa G. Lerose, Giudice a latere Dr.ssa M.C. Criscuolo, ordinanza del 05.12.06]
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ORDINANZA
Il difensore dell’imputato Caio eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con riferimento al combinato disposto degli artt. 178 lett. b), 179 e 405 co. 1 bis c.p.p. e, in subordine, richiedeva emettersi sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in relazione alle circostanze aggravanti ex art. 7 l. 203/91, argomentando che all’esito della pronuncia del Tribunale del Riesame del 17.05.2006, sia intervenuta preclusione all’esercizio dell’azione penale, assimilabile a quelle previste dall’art.405 co 1 bis c.p.p., come da modifica operata dall’art. 3 l. 20.02.06 n.46.
Ritiene, in primis, la Corte che deve essere valorizzato il tenore letterale dell’art. 405 co 1 bis c.p.p., secondo cui la richiamata preclusione all’esercizio dell’azione penale si forma all’esito della pronuncia della Suprema Corte in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, relativamente al fatto storico oggetto di contestazione provvisoria.
Diversamente, aderendo all’interpretazione difensiva, secondo la quale alla pronuncia della S.C. sarebbe equiparabile la pronuncia del Tribunale della Libertà non impugnata, si finirebbe per interpretare in via analogica una norma che, ponendo limiti al potere/dovere del Procuratore della Repubblica di esercitare l’azione penale, ha sicuramente carattere eccezionale e, pertanto, non e’ suscettibile di interpretazione analogica.
Oltre a ciò, non può non ritenersi che la norma invocata, così come modificata dalla l. 46/06, non introduce alcuna espressa sanzione - tantomeno di nullità - all’eventuale violazione da parte del PM dell’indicazione contenuta nell’art. 405 co 1 bis c.p.p. - con la conseguenza che alcuna nullità può ipotizzarsi, in ossequio al principio di tassatività della nullità.
Nè, nel caso di specie, potrebbe mai rilevarsi la invocata nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. b) c.p.p., posto che la pronuncia del Tribunale della Libertà in merito all’insussistenza dei gravi indizi non ha riguardato la fattispecie di reato oggetto della contestazione provvisoria – in relazione alla quale, invece, il Tribunale ha ritenuto esistenti gli elementi di cui all’art. 273 c.p.p. - bensì la circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91, che certamente non incideva sul potere-dovere dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM e la cui configurabilità sarà oggetto dell’attività istruttoria e decisoria di questa Corte.
Le medesime argomentazioni possono essere poste a fondamento della valutazione di infondatezza, che si opera, della richiesta pronuncia ai sensi dell’art.129 c.p.p.
PQM
Si rigetta l’eccezione proposta dalla difesa di Caio.
Salerno, 5.12.06
Il Presidente
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