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IUS SIT

a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Rimborso contributo unificato versato, procedimento, termini Stampa E-mail
lunedì 12 marzo 2012
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, sentenza del 27 luglio 2011
Contributo Unificato – Diritto al rimborso per versamento  non dovuto o per versamento effettuato in misura superiore a quella dovuta – Procedimento – Istanza – Termine - Decadenza - Competenza

.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Diritto al rimborso
 
[Giudice di Pace di Napoli, Avv. Carlo Petrella,
sentenza del 27 luglio 2011]
 
Natura giuridica del contributo unificato - Diritto al rimborso per versamento tributo non dovuto o per versamento effettuato in misura superiore a quella dovuta – Procedimento – Istanza – Termine – Decadenza - Competenza
 
 
Nella Sentenza
 
Natura del contributo unificato
>> … la Corte Costituzionale, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario” (Cass. n. 73 del 7 febbraio 2005).
 
Rimborso - Procedimento
>> ...il diritto al rimborso del contributo unificato che sorge in favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo, indebitamente, ovvero, in misura superiore a quella dovuta, deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale istanza, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), deve essere depositata innanzi  all’Ufficio Giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale (nel caso che ne occupa, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania). L’Ufficio Giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede ad accertare la legittimazione del contribuente istante, e, ad appurare l’effettività dell’importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato. Terminata l’istruttoria, con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’Ufficio Giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente.
 L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, ed, esperiti i dovuti riscontri di natura formale, esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario. Le eventuali controversie che possono sorgere circa l’entità dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrano nella sfera di cognizione del giudice tributario, e, sono, pertanto, disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.
 
 
  
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Carlo Petrella
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25701/2008 del R.G., riservata all’udienza del 23 maggio 2011.
TRA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO PROVINCIALE-NAPOLI, in persona del Ministro p.t., codice fiscale …., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ope legis, domiciliato, in Napoli alla via Diaz n. 11, con l’avv. …...
Opponente
E
L’Avv. AXX MEVIOXcodice fiscale …., rappresentato e difeso dall’avv. Bx Cxxx, con studio in Napoli alla via …..giusta mandato in margine della comparsa di costituzione e risposta.
Opposto
CONCLUSIONI:come da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’opponente, conveniva in giudizio, innanzi a Codesto Ufficio, l’avv. AXX MEVIOX, per, ivi, sentir: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione epigrafata, al pagamento della somma contestata; b) condannare, in considerazione dello svolgimento dei fatti, la parte alle spese di giudizio.  
Assumeva, infatti, l’opponente Ministero, che, con decreto ingiuntivo n. …./2008, emesso, dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Maria Grazia Caruso, in data 11 gennaio 2008, gli veniva ingiunto di pagare, all’avv. AXX MEVIOX, la somma di euro 160,00, oltre accessori di legge e le spese di competenza liquidate, a fronte dell’erroneo versamento, a titolo di contributo unificato, della somma di euro 500,00 anziché della somma dovuta di euro 340,00, per un procedimento incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.  Ritenendo la somma richiesta in pagamento, non dovuta, proponeva formale opposizione, chiedendo, in via preliminare, che fosse accertato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella vicenda de qua, in virtù di quanto disposto dalla circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L’opposto avv. AXX MEVIOX si costituiva, regolarmente, in giudizio, impugnando e contestando la domanda. Chiedeva, perciò, che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto n. …./2008.
Nel corso del giudizio, le parti costituite ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, allorquando la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva risulta provata, per tabulas, e, la stessa, non è stata contestata.
In riferimento alla legittimazione passiva, meritevole di accoglimento è la preliminare eccezione formulata dall’opponente Ministero. 
La  disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione normativa nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall’articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Va, però, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha, espressamente, considerato l’eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002. Tuttavia, l’applicazione pratica e l’esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo. La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla consequenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso. Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte Costituzionale, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario” (Cass. n. 73 del 7 febbraio 2005).
Quanto, invece,  alla richiesta di rimborso dello stesso, è intervenuta, in data 26 ottobre 2007, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha fornito utili istruzioni operative, anche, in un’ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa. In particolare, il diritto al rimborso del contributo unificato che sorge in favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo, indebitamente, ovvero, in misura superiore a quella dovuta, deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale istanza, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), deve essere depositata innanzi  all’Ufficio Giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale (nel caso che ne occupa, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania). L’Ufficio Giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede ad accertare la legittimazione del contribuente istante, e, ad appurare l’effettività dell’importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato. Terminata l’istruttoria, con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’Ufficio Giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente.
 L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, ed, esperiti i dovuti riscontri di natura formale, esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario. Le eventuali controversie che possono sorgere circa l’entità dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrano nella sfera di cognizione del giudice tributario, e, sono, pertanto, disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.
 Per quanto sin qui, è, dunque, evidente la carenza di legittimazione passiva dell’odierna opponente, nell’ambito della presente procedura, che rende, dunque, accoglibile la formulata eccezione e legittima la revoca del decreto ingiuntivo n. .../08, emesso, in data 11 gennaio 2008, atteso l’accoglimento della opposizione come formulata. In particolare, l’istanza di rimborso del contributo unificato versato andava, correttamente, presentata, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Ufficio Giudiziario competente a conoscere della vicenda de qua ed attendere l’esito della procedura amministrativa innanzi descritta. Peraltro, l’opposto avv. Axx Meviox riferisce, alla pagina 1 della comparsa di costituzione e risposta, di aver depositato la predetta istanza di rimborso, ma la stessa non risulta depositata in atti, né risulta prodotta la documentazione attestante l’esito della procedura amministrativa, eventualmente, avviata. Ciò, comunque, a riprova che l’avv. Meviox era a conoscenza dell’iter procedurale da applicarsi, in siffatta materia.   
 La peculiarità della materia trattata, la valutazione dei fatti di causa come si sono svolti,  inducono a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Ministero e delle Finanze – Dipartimento Provinciale - Napoli, nei confronti dell’avv. Axx Meviox, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo  n. .../2008, emesso l’11 gennaio 2008. 
2) Dichiara, interamente, compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
Napoli, lì   27/07/2011 
Il Giudice di Pace
Avv. Carlo Petrella
 

 
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