| GOT deposita sentenze in ritardo, revoca dall’incarico |
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| mercoled́ 28 marzo 2012 | |
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TAR LAZIO, Sez. I, sentenza del 9 marzo 2012
Giudice onorario di Tribunale (GOT), plurimo e reiterato ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti d’ufficio, unito all’assenza di giustificazioni
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GOT DEPOSITA SENTENZE IN RITARDO
REVOCA DALL’INCARICO
[TAR Lazio, Sez. I, sentenza del 9 marzo 2012]
Giudice onorario di Tribunale (GOT) - plurimo e reiterato ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti d’ufficio, unito all’assenza di giustificazioni – revoca dall’incarico
Nella Sentenza
(…)
3.2. Invero, bisogna anzitutto rilevare come, sin dal 2003, al (*) fossero stati richiesti chiarimenti per i notevoli ritardi nel deposito di ordinanze e di sentenze,cui quegli rispose – come poi accadrà anche nella vicenda in esame – adducendo un triplice ordine di giustificazioni, e cioè i suoi concomitanti e sempre crescenti impegni professionali di avvocato, la complessità delle questioni trattate ed il rilevante numero di cause iscritte a ruolo e di procedimenti monitori (essenzialmente decreti ingiuntivi) e di volontaria giurisdizione.
3.3. Tali giustificazioni, tuttavia, sono in effetti, inadeguate ad esonerare il ricorrente da responsabilità per i ritardi accumulati.
Se ciò è affatto evidente per gli impegni professionali – che avrebbero dovuto semmai indurlo a rinunciare spontaneamente all’ufficio onorario – quanto al carico di lavoro non sono stati forniti elementi che ne attestino una gravosità superiore alla norma per i magistrati nella sua posizione, mentre, comunque, il numero di affari pendenti da solo non è indice particolarmente significativo di attività svolta dal giudicante.
3.4. Nell’insieme, dunque, gli elementi addotti dall’interessato a propria discolpa non sono tali da giustificare ritardi così significativi, né questi sono riferibili ad un breve intervallo di tempo (la circostanza non viene negata, ma anzi riaffermata nel ricorso): i ritardi stessi, pertanto, costituiscono un comportamento che, nella sua durata, ben può costituire violazione dei doveri d’ufficio sufficiente da giustificare la decisione assunta e qui gravata.
3.5. Né può condurre a diverse conclusioni l’operosità dimostrata dal (*). nell’ultimo periodo, coevo all’avvio del procedimento in questione, e che ha permesso all’interessato di eliminare l’arretrato accumulato.
L’impegno così profuso appare in effetti tardivo, ed il consiglio giudiziario prima, ed il C.S.M. poi, non erano dunque tenuti a prenderlo in particolare considerazione:esso non elide infatti la precedente condotta, contraria ai doveri d’ufficio.
(… omissis … )
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