| Protesi mammarie vietate a minori, requisiti per l’applicazione |
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| giovedì 05 luglio 2012 | |
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LEGGE 5 giugno 2012 n. 86, in vigore dal 12.07.2012
L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresì sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi
PROTESI MAMMARIE VIETATE A MINORI
REQUISITI PER L’APPLICAZIONE
ISTITUZIONE REGISTRI
SANZIONI
- Legge 5 giugno 2012 n. 86 -
(fonte:www.normativa.it)
LEGGE 5 giugno 2012, n. 86
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonchè divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. (12G0106) (GU n.148 del 27-6-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2012
(…)
Art. 1
Registro degli impianti protesici mammari
1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
(...)
Art. 2
Limiti di età
1. L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età.
Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresì sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.
(…)
Art. 3
Requisiti per l'applicazione di protesi mammarie
1. L'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o e' in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.
(...)
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Per il testo completo della legge,
vedere alla fonte (normativa.it):
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