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a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Atti illeciti compiuti da bambini – Responsabilità dei genitori Stampa E-mail
martedì 24 luglio 2012
Corte di Cassazione, Sez. III, Civ., sentenza del 6 dicembre 2011 - "I colpi di testa di un minore" (Aniello De Piano)

 
 
I COLPI DI TESTA DI UN MINORE
Atti illeciti compiuti da bambini – Responsabilità dei genitori
(Corte di Cassazione, Sez. III, Civ.,
sentenza n. 26200 del 6 dicembre 2011)
 
di
 
 
 
Ancora una volta, la Corte di Cassazione torna sulla questione “figli minori” e chiarisce i criteri in base ai quali imputare ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai bambini. Il caso di specie si inserisce in uno dei più banali quadretti familiari: una tranquilla partita di calcetto tra bambini, di quelle dove il pubblico è fatto tutto di trepidanti genitori. Sennonché, inaspettatamente, a gioco fermo, un ragazzino rifila una testata all’avversario.Con la sentenza del 6 dicembre 2011, n. 26200, la Terza sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto i genitori responsabili per le carenze educative, condannandoli a risarcire i danni alla vittima; difatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il comportamento violento, impulsivo ed ingiustificato del minore è dato dalla mancanza di un adeguato insegnamento educativo da parte degli adulti. Presupposto della decisione è una vera e propria presunzione di colpevolezza che, ex art. 2048 c.c., si profila in capo a mamma e papà, soggetti cui è ascrivibile, da un lato, il potere - dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli e, dall’altro, l’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza. Precisazione utile ai già travagliati animi dei genitori: perché si profili la responsabilità del sorvegliante è necessario cheil fatto commesso dall’incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell’antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito (Cass. n. 2047/11). Ma come evitare di vivere perennemente sotto questa spada di Damocle? In un sistema estremamente garantista come il nostro, i genitori sembrano essere gli unici a subire l’ansia di una presunzione di responsabilità! Ebbene, al fine di scongiurare la condanna al risarcimento,è necessario che mamma e papà forniscano una sufficiente prova liberatoria; cosa che, processualmente, è più facile a dirsi che a farsi. Sì, perché non basta la prova (negativa) legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto, ma serve quella (positiva) di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore. Di contro, l’inadeguatezza dell’educazione può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito! Proprio sulla scorta della prova positiva, con sentenza n. 831/06, la Cassazione ebbe a desumere dalcurriculum scolastico, militare e lavorativo del ragazzo, oltre che dal contesto familiare, la sua corretta educazione, liberando i genitori da qualunque responsabilità del caso.Un’altra questione interessante è quella della rilevanza che la Cassazione attribuisce alla continuità e stabilità del rapporto tra genitori e minori e, quindi, alla coabitazione, in relazione ai profili di responsabilità per atti illeciti. In linea di massima, la responsabilità genitoriale è subordinata al requisito della coabitazione, proprio perché solo la convivenza può consentire le attività di sorveglianza e di educazione, indicate dall’ordinamento. Tuttavia, quasi in ossequio alfolklore nostrano che, per un motivo o per un altro, il cordone ombelicale tra genitori e figli proprio non ce la fa a reciderlo, la stessa Corte chiarisce che l’eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l’illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all’omissione della contingente e quotidiana sorveglianza, ma ad oggettive carenze educative (Cass. n. 18804/09).
 
 
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