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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Dal giudice di pace, secondo diritto o secondo equità ? Stampa E-mail
domenica 11 novembre 2007
Cassazione, sentenza n.19536 del 21.09.07 (Diego Chitò)

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DAL GIUDICE DI PACE
SECONDO DIRITTO O SECONDO EQUITÀ ?
(Corte di Cassazione, Sez. III civ., sentenza n.19536 del 21 settembre 2007)
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La struttura addetta all’esame preliminare dei ricorsi presso la Corte di Cassazione, prendendo lo spunto da uno sfortunato banchetto nuziale tenutosi nel ridente agro nolano, coglie l’occasione per ribadire a chiare lettere l’importantissimo principio di diritto secondo il quale quando al giudice di pace sono proposte nello stesso giudizio una domanda a decisione secondo equità e una domanda a decisione secondo diritto, anche la domanda principale deve essere decisa secondo diritto, tutte le volte che tra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richiede l’accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo comune ad entrambe, così che l’accoglimento dell’una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra”.
La vicenda, oggetto dell’odierna analisi, nasce a seguito di un’intossicazione alimentare subita da diverse persone, partecipanti ad un banchetto nuziale.
Dopo il rituale pranzo, infatti, molti hanno lamentato significativi disturbi gastrici.
Conseguentemente, questi hanno svolto domanda avanti il Giudice di Pace di Cicciano tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare complessivo, per ciscuna domanda, di poco più di € 1.000,00.
La domanda è stata avanzata nei confronti della Società KKKK S.r.l., proprietaria del ristorante presso cui si è tenuto il banchetto, la quale si costituiva in giudizio assumendo di essere soltanto la proprietaria dei locali, condotti e gestiti, invece, dalla Società Beta S.n.c.
Quest’ultima, successivamente citata in giudizio, si costituiva, chiamando in causa la Ditta Gamma affermando, a fondamento di tale chiamata, che la causa dell’intossicazione era da attribuirsi alla fornitura alimentare effettuata dalla medesima Ditta Gamma. Ad ogni buon conto, Beta, onde tenersi indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, chiamava, altresì, in garanzia la propria compagnia assicuratrice Delta.
La Ditta Gamma, piccata da tali affermazioni, si costituiva in giudizio negando ogni addebito. Oltre a ciò, Gamma svolgeva avverso Beta S.n.c. domanda riconvenzionale, lamentando che attribuire l’avvenuta intossicazione alimentare alla sua fornitura era un’affermazione del tutto diffamatoria ed ingiuriosa e chiedendo, oltre al risarcimento dei danni nei limiti della competenza del giudice di pace anche l’inibitoria a proseguire in tali comportamenti denigratori.
Il Giudice di pace adito, all’esito dell’istruttoria, estrometteva dal giudizio la Società KKKK in quanto solo proprietaria dei locali ed inoltre dichiarava “responsabile dei danni subiti dalla parte attrice sia il gestore del ristorante nella misura del 70% sia il fornitore della pasta nella misura del 30% e nella stessa misura li ha condannati, al risarcimento del danno, la Beta con Delta; ha rigettato la domanda del chiamato in causa, Gamma”. Quest’ultimo evidentemente insoddisfatto di quanto statuito dal giudice di prime cure proponeva ricorso per cassazione, deciso con la pronuncia oggetto della presente analisi.
Orbene, l’odierna fattispecie, nella sua estrema linearità, porta ad interrogarci su alcuni aspetti inerenti la fase decisoria del giudizio avanti il giudice di pace ed in particolare sul contenuto della decisione secondo equità.
Secondo l’art. 321 CPC, il giudice di pace “quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa”.
Benché l’impianto codicistico non preveda l’obbligo per il giudice di fissare un’apposita udienza per la precisazione delle conclusioni, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che detto giudice debba pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni[1].
Si ritiene poi, che nel processo davanti al giudice di pace, non sia consentito (salvo autorizzazione, su concorde richiesta delle parti) depositare memorie o note conclusionali, stante le caratteristiche di celerità, oralità e massima semplificazione del modello processuale predisposto dal legislatore[2]. Secondo la migliore dottrina, infatti, il legislatore avrebbe inteso configurare la trattazione finale della causa escludendo la possibilità che essa avvenga per mezzo di scritture[3].
Puntando ora, la nostra attenzione sul contenuto della decisione, ciò che ne costituisce sicuramente l’aspetto più originale è la previsione secondo la quale il giudice di pace giudica di regola secondo diritto.
In linea generale, deve, dunque, rilevarsi come la legge istitutiva del giudice di pace in un primo tempo aveva eliminato la possibilità che Questi, nel pronunziare secondo equità, fosse vincolato, come accadeva, invece, per il conciliatore, al rispetto dei principi generali della materia, secondo il criterio introdotto nell’art. 113, comma 2, CPC dall’art. 3, L. 30 luglio 1984, n. 399.
Come si è avuto modo di rilevare in materia, nel definire tale categoria di principi, la giurisprudenza di legittimità li aveva individuati come quelli regolanti i singoli istituti giuridici o comunque relativi ad un oggetto dotato di autonomia concettuale o regolamentare[4].
Nondimeno, con la sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2004, n. 206, veniva dichiarata la illegittimità costituzionale di tale norma “nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia”. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, “premesso che la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva, il giudizio di equità non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, ma deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi” (Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 206).
Con tale sentenza di accoglimento di carattere additivo, la Consulta ha ritenuto fondata la questione ad essa prospettata dal giudice rimettente in relazione agli art. 24 e 101 Cost., rilevando che la possibilità di definire controversie a prescindere dall’osservanza dei canoni normativi fondamentali alla base della disciplina del rapporto in discussione, renderebbe il giudizio di equità del tutto svincolato dall’ordinamento di riferimento, in tal modo minando la certezza stessa delle relazioni giuridiche.
Tale decisione ha dunque riportato, anche formalmente, la situazione allo status quo ante all’emanazione della L. 21 novembre 1991, n. 374, la quale, nell’istituire il giudice di pace, da un lato ne ampliò la competenza rispetto a quella dianzi attribuita al conciliatore, e dall’altro, con riguardo alle cause di minor valore economico, eliminò l’obbligo che sussisteva in capo al medesimo di osservare i principi regolatori della materia[5].
Quanto al contenuto dell’equità, deve, in primo luogo, ricordarsi che il potere decisionale equitativo del giudice di pace esprime un’equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata ed attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità[6].
L’equità attiene, dunque, solo alla regola sostanziale da applicare alla domanda, sia in sede di qualificazione della fattispecie che di determinazione delle conseguenze[7].
Le regole dell’equità formativa o sostitutiva, pur tendendo a dare rilievo alla natura ed ai motivi soggettivi di comportamenti giuridicamente rilevanti, devono essere tratte da criteri etici, sociali ed economici diffusi nella coscienza comune, ma non devono assolutamente fondarsi sulla sola intuizione soggettiva del giudice[8].
Ad ogni buon conto, il giudice di pace è vincolato al principio fondamentale della pronuncia secondo diritto ex art. 113, 1° comma, CPC. Per l’effetto, Egli è tenuto all’osservanza di tutte le regole, i principi e le condizioni che riguardano in generale la decisione secondo diritto[9].
Tale chiara regola, tuttavia, soffre di una non trascurabile eccezione, ossia la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità “le cause il cui valore non eccede millecento euro” (art. 113, 2° comma, CPC). In tale fattispecie, la presunzione di pronuncia secondo equità[10] è ribadita dalla migliore giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte[11].
All’ombra di tale eccezione, sono possibili alcune brevi considerazioni.
In primo luogo nel giudizio innanzi al giudice di pace, la circostanza della indisponibilità del diritto in questione “preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito, secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerna tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire (nella formulazione originaria della norma), e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva giacché, se la "ratio" della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la "ratio" del limite costituito dalla non disponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano” (Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 2004, n. 8717).
Oltre a ciò, al fine di individuare le cause che a norma del citato art. 113 CPC devono essere decise dal giudice di pace secondo equità il valore di una causa deve determinarsi avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli articoli da 10 a 14 e 16, 17 CPC[12].
Tuttavia, in senso parzialmente difforme dalla migliore giurisprudenza di legittimità, “al fine di stabilire se il giudice di pace abbia deciso secondo diritto ovvero, a norma dell’art. 113, comma 2, c.p.c. secondo equità in relazione alle cause il cui valore non eccede le lire due milioni, se pur è possibile utilizzare i parametri di cui agli art. 10 e 14 c.p.c., di essi non ci può avvalere in modo assorbente e preliminare, non trattandosi di risolvere una questione di competenza, mentre particolare significato assume nel momento decisorio l’argomentazione assunta dal giudice di pace, rilevatrice della scelta e della correttezza dei suoi fondamenti” (Cassazione civile, sez. I, 2 giugno 1998, n. 5386).
In secondo luogo e per quanto è qui di interesse, “quando al giudice di pace sono proposte nello stesso giudizio una domanda a decisione secondo equità e una domanda a decisione secondo diritto, anche la domanda principale deve essere decisa secondo diritto, tutte le volte che tra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richiede l’accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, così che l’accoglimento dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell’altra”.
Ed invero a tale conclusione, la Corte di Cassazione era già giunta in passato laddove aveva ritenuto che “proposte al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto soltanto nel caso in cui tra le due vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l'accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, si che l'accoglimento od il rigetto dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra; qualora tale connessione non sussista, il capo della sentenza relativo alla domanda da decidersi secondo equità è impugnabile con il ricorso per cassazione, mentre il capo relativo alla domanda da decidersi secondo diritto è impugnabile con l’appello” (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2889).
Ciò comporta notevoli conseguenze, soprattutto dal punto di vista dell’impugnabilità della sentenza. Le sentenze del giudice di pace, infatti, sono ordinariamente appellabili[13] e ai sensi dell’art. 341 CPC competente a conoscere delle impugnazioni avverso le sentenze rese dal giudice di pace è il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Tuttavia, tale ordinario regime di impugnabilità soffre di un’eccezione codicisticamente prevista: secondo l’art. 339, 3° comma, CPC, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. In tale circostanza, pur in assenza di una apposita disposizione normativa, onde non creare vuoti di tutela ed in applicazione del chiaro disposto di cui all’art. 111, 7° comma, Cost., si ritiene pacificamente ammissibile che le sentenze rese secondo equità dal giudice di pace siano ricorribili in cassazione, come già accadeva in precedenza per quelle del conciliatore pronunciate secondo equità[14].
Tuttavia, premesso che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenza del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione[15], nel momento in cui in un medesimo giudizio vengano proposte due domande, in cui tra le due vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l’accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, si che l’accoglimento od il rigetto dell’una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra, di cui una deve essere decisa secondo diritto e l’altra resa secondo equità, la decisione secondo diritto attrae a sé entrambe le domande con la conseguenza che avverso tale sentenza può essere proposto soltanto appello.
Ed infatti, come ritiene la stessa Corte, ne consegue l’inammissibilità del ricorso in parola, giacché “la sentenza, in relazione così alla statuizione sulla domanda principale come a quella sulla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto essere quindi impugnata con l’appello”. Con tale statuizione, la Corte non fa altro che confermare il propri costante ed uniforme indirizzo, già ribadito con altre conformi pronunce, quali a titolo d’esempio, Cassazione civile, sez. un., 6 giugno 2005, n. 11701 laddove si rileva che “nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell’art. 36 c.p.c., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l’appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione”.
E dunque, da un lato è possibile assumere per certo che, fuori dei casi di connessione previsti dalla legge, nessuna rilevanza sia da attribuire al fenomeno sotto l’aspetto che qui interessa[16]. Dall’altro, nel valutare se e quali effetti riconoscere alla connessione sotto questo medesimo aspetto, va tenuto conto della sua peculiarità, che è rappresentata da un lato dalla diversità dei poteri di decisione, dall’altro dal fatto che alla diversità del modo in cui la causa deve essere decisa si collega la diversità del modo in cui la sentenza può essere impugnata.
In pratica, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113, 2° comma, CPC, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1) e 2) dell’art. 360 CPC, anche (con riferimento al numero 3) dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generale dell’ordinamento e della legge processuale, nonché, a seguito della precitata sentenza della Corte Costituzionale N. 206/2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge[17].
Inoltre, tali sentenze sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione al n. 4 dell’art. 360 CPC) per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonea ad evidenziare la ratio decidendi[18].
Alla luce di tali interventi normativi e giurisprudenziali, come ha rilevato la migliore dottrina, pertanto, “non ha più ragion d’essere, quindi, se non in residui e rarissimi casi, la pronuncia secondo equità ammessa per le cause inferiori al valore di 1100 euro perché la sua appellabilità per i casi ora previsti dal terzo comma dell’art. 339 CPC di fatto annulla o comunque restringe fortemente la portata del secondo comma dell’art. 113 CPC[19].
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Credaro (BG) , 9 novembre 2007
Avvocato, Foro di Bergamo
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 21 settembre 2007, n. 19536
PREMESSO IN FATTO
1 - La controversia ha tratto occasione da un banchetto di nozze, che si tenuto a Roccarainola il (……) 2001 presso il ristorante KKKK, di proprietà della Società a r.l. KKKK.
Più d’uno degli invitati, dopo il pranzo, ha lamentato disturbi gastrici di una qualche consistenza.
Ne sono seguite domande, proposte dai diversi partecipanti al banchetto, rivolte al giudice di pace di Cicciano, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, chiesti in genere per un ammontare compreso nella somma di Euro 1032,91.
2. - La domanda, nella presente causa, è stata appunto proposta per un tale ammontare ed inizialmente contro la società KKKK, che si è difesa affermando d’essere solo la proprietaria dei locali, mentre il ristorante era gestito dalla società Beta s.n.c., che è stata quindi anch’essa citata in giudizio.
La Beta ha dal canto suo chiamato in causa Tizio, titolare della ditta Gamma, ed ha sostenuto che causa dell’intossicazione alimentare erano stati gli agnolotti che le erano stati ordinati ed aveva fornito per il pranzo; ha anche chiamato in causa il proprio assicuratore, la società Delta, per esserne tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda principale.
La Gamma si è costituito in giudizio ed ha anche lui proposto una sua domanda, chiedendo che alla società Beta fosse inibito di continuare nei comportamenti denigratori tenuti in suo confronto e che la stessa fosse condannata a risarcirle i danni che le aveva causato con la sua iniziativa calunniosa, diffamatoria ed ingiuriosa, consistita nell’averle attribuito la responsabilità dell’accaduto: il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
3. - Il giudice di pace, con sentenza del 30 giugno 2004, ha estromesso dal giudizio la società proprietaria dei locali; ha dichiarato responsabile dei danni subiti dalla parte attrice sia il gestore del ristorante nella misura del 70% sia il fornitore della pasta nella misura del 30% e nella stessa misura li ha condannati, al risarcimento del danno, la Beta con Delta; ha rigettato la domanda del chiamato in causa, Gamma.
4. - Questi ha proposto ricorso per cassazione.
Vi ha resistito Delta, che ha anche proposto ricorso incidentale.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Ricorso principale e ricorso incidentale debbono essere riuniti, perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. - I due ricorsi sono inammissibili.
3. - La causa introdotta dal chiamato Tizio, titolare della Gamma, non era a decisione secondo equità, ma a decisione secondo diritto, perché già il risarcimento del danno era stato chiesto non per somma compresa nel limite di valore corrispondente al potere di decisione secondo equità (art. 113, secondo comma, c.c.), ma, senza altro limite di somma, che non fosse quello proprio della competenza per valore del giudice di pace (art. 7 c.p.c.).
E però a decisione secondo diritto era anche la domanda principale.
Ciò perché, sia questa domanda sia quelle del chiamato in causa richiedevano che fosse accertato lo stesso fatto, ovverosia che causa della intossicazione alimentare patita dalla parte attrice fosse stata o no la pasta servita nel pranzo nuziale, pasta che era stata fornita dal chiamato in causa.
Invero, quando al giudice di pace sono proposte nello stesso giudizio una domanda a decisione secondo equità e una domanda a decisione secondo diritto, anche la domanda principale deve essere decisa secondo diritto, tutte le volte che tra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richiede l'accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, così che l'accoglimento dell'una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra (Cass. 26 febbraio 2003, nn. 2889 e 2890).
La sentenza, in relazione così alla statuizione sulla domanda principale come a quella sulla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto essere quindi impugnata con l’appello.
4. - Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare, tra le parti costituite, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di cassazione.
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[1]Cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2002, n. 10753. Peraltro, è da ricordare che è tuttora in vigore l’art. 62 disp. att. il quale consente al giudice di pace il rinvio ad una successiva udienza per la formulazione delle conclusioni. Si veda, sul punto, Taruffo, Lezioni sul processo civile, Comoglio-Ferri-Taruffo, Il Mulino, Bologna, 2° edizione, 1995, pag. 148.
[2] Si veda, Giudice di pace Casamassima, 15 marzo 1999
[3] Taruffo, ibidem
[4] Giovanni Giacalone, Sentenze secondo equità del giudice di pace e ricorso per cassazione per violazione di legge,Giust. civ. 1998, 12, 3029.
[5] Rosaria Giordano, Giudice di pace e giudizio di equità necessario: un effettivo ritorno al passato?, in Giust. civ. 2004, 11, 2542. Secondo l’autrice, “corollario «naturale» della pronuncia in rassegna, alla stregua di quanto sottolineato anche in motivazione, sarà la sindacabilità da parte della Cassazione delle sentenze emanate ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nell'ipotesi, per l'appunto, di violazione dei «principi informatori della materia”.
[7] Giacalone, ibidem. Secondo l’autore, si tratta di principio pacifico in relazione alle decisioni secondo equità del conciliatore (Cass. 22 maggio 1998 n. 5113, che da tale osservanza ha desunto che il conciliatore, pur non essendo tenuto a fissare un'apposita udienza di precisazione delle conclusioni, deve pur sempre consentire alle stesse, dandone atto a verbale di tale imprescindibile attività processuale; Cass. 17 novembre 1997 n. 11395, in questa Rivista 1998, I, 1357; Cass. 13 agosto 1997 n. 7544, secondo cui è denunziabile senza nessuna limitazione in cassazione la violazione di regole processuali, da parte del conciliatore, non avendo la "novella" del 1984 inteso deformalizzare il giudizio di equità; Cass. 15 maggio 1997 n. 4275; Cass. 8 luglio 1995 n. 7545; nonché per la precisazione che il conciliatore è tenuto, altresì, al rispetto delle norme sostanziali richiamate da quelle processuali, in motivazione, Cass., Sez. un., 17 giugno 1992 n. 7452, in questa Rivista 1993, I, 682; Foro it. 1993, I, 463, con nota di Monnini, Ancora sull'equità del conciliatore e sulla condanna giudiziale alla pena pecuniaria prevista dall'art. 3, comma 9, l. n. 39 del 1977 in tema di r.c.a.).
[8] Il rifiuto della equità cosiddetta “cerebrina”, che riposi esclusivamente, cioè, sull’intuizione del giudicante, rappresenta un dato comune della giurisprudenza di legittimità.
[9] Taruffo, ibidem, pag. 149
[10] Carlo Crapanzano Brevi considerazioni sulla nuova appellabilità delle pronunce secondo equità emesse dal Giudice di Pace, in www.altalex.it
[11] Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079
[12] Cassazione civile, sez. II, 28 agosto 2000, n. 11203, conforme a Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 1999, n. 1789.
[13]Taruffo, ibidem, pagg. 149-150
[14]Taruffo, ibidem, pag. 150
[15] Cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2003, n. 7293
[16] Qualora tale connessione non sussista, il capo della sentenza relativo alla domanda da decidersi secondo equità è impugnabile con il ricorso per cassazione, mentre il capo relativo alla domanda da decidersi secondo diritto è impugnabile con l’appello. Sul punto, si veda Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2890
[17] Ibidem Crapanzano
[19]Ibidem Crapanzano
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