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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Della proponibilità della domanda risarcitoria - RcAuto Stampa E-mail
venerdì 23 novembre 2007
Articolo – Alfonso Scermino

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DELLA PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA RISARCITORIA
DOPO IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI (*)
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di
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Dott. Alfonso Scermino (**)
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(*) Già pubblicato da " Impegno Forense " pag..36, Anno VIII N. 2, Aprile-Giugno 2007 – Rivista trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Nola
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1) Introduzione
1.1) L’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni di cui al D.Lgs. 209/2005 (1 gennaio 2006) ha portato con sé novità normative nel settore dell’infortunistica stradale che, soprattutto per la non pregevolissima qualità tecnica della stesura legislativa , hanno dato la stura a svariati ed accesi confronti tra gli operatori in ordine alla loro corretta interpretazione nonché reale ricaduta operativa.
Uno dei temi che più ha iniziato a dividere i tecnici della materia ha riguardato la esatta individuazione del regime di proponibilità della domanda risarcitoria proprio alla luce delle sopravvenienze normative introdotte dal Codice a riguardo.
Con questo breve scritto si proverà a fare il punto – senza pretesa di esaustività - delle diverse interpretazioni prospettabili, con indicazione dei rispettivi argomenti che potrebbero fondarne la validità.
Peraltro, essendo stata la questione portata all’attenzione dei Tribunali solo da pochi mesi, non ci si prefigge di offrire alcuna risposta conclusiva sul tema, potendo il medesimo essere certamente ancora meglio scandagliato ed approfondito da una più prolungata ed articolata elaborazione giurisprudenziale.
1.2) E’ noto che il nuovo art. 145 del D.Lgs. 269/2005 (superando il vecchio art. 22 L. 990/69) ha tassativamente previsto che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può oggi essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148” o, nel caso di indennizzo diretto, “avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
Laddove l’art. 148 cit. – applicabile quando si intenda agire nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile- prevede che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento “deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all' articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”, mentre per i sinistri con danni alla persone la stessa deve contenere “l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
E disposizioni di identico tenore sono poi state dettate anche nei casi in cui opera il nuovo meccanismo dell’indennizzo diretto ex artt. 149 e 150 cit_: infatti, il Regolamento di Attuazione previsto dall’art. 150 del Codice - adottato con il D.P.R. n. 254/2006 - all’art. 6 prescrive che specifici elementi contenutistici (sostanzialmente analoghi rispetto a quelli già richiamati) vadano obbligatoriamente inseriti nella raccomandata da trasmettere al proprio assicuratore, prima di convenirlo in giudizio.
Insomma, la “generica” , “vaga” e “interlocutoria” messa in mora sembrerebbe essere tramontata.
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2) Dell’interpretazione letterale
Secondo una prima interpretazione, l’art. 145, nel prescrivere una richiesta risarcitoria così specifica e rispettosa “delle modalità e dei contenuti “ previsti dagli artt. 148 (per l’azione diretta classica nei confronti dell’assicuratore del responsabile ) e 149,150 Cod. Ass. e 6 Reg. Att. DPR 254/2006 (per l’azione nell’indennizzo diretto), avrebbe ormai inteso subordinare sempre e comunque la proponibilità della domanda giudiziale alla totale ricorrenza di tutte le informazioni imposte dalle norme richiamate (….codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, ecc….).
Per cui, anche qualora la raccomandata manchi di uno solo degli elementi contenutistici tassativamente prescritti, la stessa sarebbe inidonea a rendere la domanda giudiziale proponibile ed al Giudice eventualmente adito non resterebbe che rilevare , anche di ufficio, il difetto del valido presupposto processuale imposto.
Tale tesi troverebbe una sua immediata e oggettiva giustificazione da tre indiscutibili argomenti di ordine letterale.
1) In primis, la norma in esame (art. 145 Cod. Ass.) rinvia con cristallina chiarezza al rispetto “delle modalità e dei contenuti” degli artt. 148 e ss.: dal che, non sembrerebbero prospettabili interpretazioni derogatorie dal pedissequo rispetto di tali disposizioni.
2) In secundis, la presenza della dicitura “Proponibilità dell'azione di risarcimento” in corrispondenza dell’art. 145 Cod. Ass. denoterebbe e confermerebbe una chiara volontà legislativa di redisciplinare questo specifico aspetto processuale della materia, essendosi – potrebbe dirsi - inteso rimodulare la condizione di giuridica esperibilità dell’azione risarcitoria proprio nei termini di una (nuova) necessaria presenza di tutti gli elementi contenutistici della messa in mora ex. art 148 e ss. per una valida azione giudiziale .
3) Infine, anche su di un piano storico – sistematico, il fatto che la nuova norma (art. 145) si sia discostata dal disposto letterale del vecchio art. 22 L. 990/69 – il quale non richiedeva alcun requisito contenutistico e si accontentava di una generica richiesta risarcitoria da parte dei danneggiati - , non potrebbe che andare letto nel senso di una inequivoca scelta legislativa intesa a modificare, in senso più rigoroso , il regime di proponibilità delle domande de quibus, al fine di imporre, in un’ottica deflattiva del contenzioso, più ristrettivi e rigorosi oneri comunicativi ai cittadini lesi.
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In definitiva, secondo questa tesi:
- la domanda sarebbe improponibile, sia in caso di mancanza che in caso di incompletezza, anche minima (mancanza codice fiscale), della messa in mora;
- tale improponibilità sarebbe sempre e comunque rilevabile dal Giudice, anche di ufficio, secondo il generale regime di rilevanza dei presupposti processuali.
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3) Dell’interpretazione intermedia
Altra interpretazione propone un parziale superamento dell’impostazione richiamata: e ciò soprattutto sulla base di uno specifico aggancio normativo rinvenibile nello stesso Cod. Ass..
Orbene, si è detto che secondo la tesi sub 2) anche la mancanza di un singolo elemento contenutistico della messa in mora, in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice, dovrebbe condurre il Giudice al rigetto della domanda per sua improponibilità.
Dunque, la mera (anche minima) incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento integrerebbe un difetto del presupposto processuale, esattamente coma la totale mancanza della medesima.
Sennonché, una scelta ermeneutica così rigorosa non valorizzerebbe – né lascerebbe comprendere nella sua ratio- il disposto di cui all’art. 148 comma 5 Cod. Ass. , secondo il quale “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
Tale norma, infatti, pone un preciso obbligo di cooperazione in capo alla Compagnia Assicurativa per il corretto andamento della procedura stragiudiziale di liquidazione, onerando la medesima di indicare al danneggiato, che abbia comunque recapitato la raccomandata ex art. 145 cit., eventuali incompletezze di quest’ultima, al fine di pervenire ad una sollecita e corretta definizione della vertenza.
Tuttavia - e qui si arriva al cuore della questione - laddove si ritenesse (come secondo la tesi sub. 2) sempre improponibile l’azione proposta in tutti i casi in cui vi sia stata una previa messa in mora anche solo minimamente imperfetta (mancanza codice fiscale), si finirebbe per rigettare (in rito) domande giudiziali anche nelle ipotesi in cui, a fronte della raccomandata incompleta, abbia fatto riscontro un totale silenzio dell’assicuratore sul punto, in contrasto con l’art. 148 c. 5 Cod Ass..
E quest’ultimo, in tal modo, si troverebbe ad essere addirittura “premiato” per la violazione, da parte sua, di un preciso obbligo di cooperazione impostogli dal Codice (appunto, art. 148 c. 5 cit.), laddove, rimanendo inerte invece di chiedere le necessarie integrazioni, riuscisse ad avvantaggiarsi della sua condotta antigiuridica, conducendo lo sprovveduto danneggiato all’esercizio di un’azione improponibile.
Tale conclusione non sembrerebbe accettabile.
L’impostazione letterale sub 2), allora, dovrebbe cedere il passo, per ragioni di intrinseca ratio del testo normativo tutto, ad una interpretazione correttiva di tipo sistematico degli artt. 145 e 148 (ma tanto vale anche per gli artt. 149, 150 e art. 7 Reg. Att. DPR 254/1006) secondo cui, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, sussisterebbe l’improponibilità della domanda giudiziale solo laddove l’assicuratore abbia comunque richiesto le informazioni mancanti ex art. 148 c.5 e , ciononostante, il danneggiato sia rimasto inadempiente.
Cosicché in tal modo si riconoscerebbe il giusto rilievo all’obbligo di collaborazione posto in capo all’assicuratore.
In altri termini, l’improponibilità conseguente a messa in mora incompleta deriverebbe da una fattispecie complessa costituita: dalla incompletezza della richiesta ex art. 145 Cod. Ass.; dalla richiesta di integrazioni da parte della Compagnia ex art. 148 c. 5; dalla inerzia del danneggiato.
E quindi, quando la Compagnia non abbia contestato alcuna mancanza alla messa in mora ricevuta, eventuali incompletezze resterebbero subito sanate dalla sua implicita acquiescenza, rimanendo l’azione definitivamente proponibile.
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Tale costruzione imporrebbe, però, una necessaria conseguenza processuale .
Se, infatti, la totale mancanza della messa in mora continuerebbe ad integrare un difetto di presupposto processuale sempre rilevabile di ufficio, l’incompletezza della medesima, in ragione di quanto detto, non potrebbe più essere dichiarata di ufficio dal Giudice, ma dovrebbe essere necessariamente eccepita dalla Compagnia.
Infatti, a parte le incompletezze di partenza della raccomandata ex art. 145, suscettibile di essere riscontrate per tabulas dal Giudice, gli altri elementi costitutivi della improponibilità (richiesta integrazioni, ulteriore inerzia dell’attore) dovrebbero per forza essere specificamente dedotti e dimostrati dall’ assicuratore costituito in giudizio, essendo intuitivo che, in caso contrario, al Giudice rimarrebbe sempre ignota la sussistenza di un’eventuale richiesta di supplemento informativo da parte della Compagnia ex art. 148 c. 5 cit. e di una protratta successiva inottemperanza dell’attore.
Per cui, la conoscibilità da parte del Tribunale di tale peculiare profilo di improponibilità sarebbe sostanzialmente affidato ad una iniziativa difensiva della parte interessata (eccezione assicuratore): ciò che, peraltro, risponderebbe alla sostanziale disponibilità dell’interesse tutelato sotteso (definizione stragiudiziale della vertenza, per evitare costosi e defatiganti giudizi), in corrispondenza a quanto si verificherebbe anche nel caso di originaria acquiescenza dell’assicuratore alla richiesta incompleta, quando non facesse seguito la richiesta di integrazione ex art. 148 c. 5. Cod. Ass., con immediata sanatoria di ogni difetto informativo.
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In definitiva, secondo questa scelta ermeneutica:
- la mancanza della messa in mora rende la domanda sempre improponibile e la relativa questione pregiudiziale in rito sarebbe sempre rilevabile di ufficio dal Giudice;
- la incompletezza della messa in mora, invece, rende la domanda improponibile solo laddove: vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte della Compagnia ex art. 148 c. 5 Cod. Ass.; il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste; l’incompletezza sia, infine, anche eccepita dalla Compagnia (fattispecie di improponibilità complessa, rilevabile su eccezione di parte);
- la incompletezza della messa in mora resta invece sanata quando: la Compagnia non abbia richiesto alcuna integrazione ex art. 148 c. 5 cit.; la Compagnia, pur avendo richiesto le integrazioni, non abbia eccepito l’incompletezza in giudizio o sia rimasta contumace.
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4) Dell’interpretazione conservativa
Secondo un’ulteriore tesi - per quanto minoritaria - potrebbe, infine, sostenersi che i requisiti contenutistici indiscutibilmente imposti dall’art. 145 cit. per la preliminare richiesta risarcitoria stragiudiziale non siano stati realmente previsti a pena di improponibilità, nonostante le diverse apparenze letterali.
A questo punto, però, è necessario operare una breve digressione sul quadro normativo esistente prima che intervenisse l’art.145 del Codice rimesso alla nostra analisi.
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4.1) E’ noto che sinora, in materia di assicurazione obbligatoria, la norma che regolava la proponibilità della domanda risarcitoria era stata esclusivamente l’art. 22 della legge n. 990 del 1969.
Essa, secondo la più attenta giurisprudenza, subordinava la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta del danneggiato, senza che incombesse su quest’ultimo alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica di circostanze specifiche afferenti alla lesione, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore dovesse rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che il relativo rischio fosse presso di lui effettivamente assicurato (per tutte, Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 05/07/2004).
Insomma, una messa in mora generica era sufficiente a rendere proponibile la domanda.
Tuttavia, sarebbe erroneo ritenere che, prima del Codice delle Assicurazioni, non vi fossero già norme che ponevano dettagliati requisiti contenutistici della raccomandata in esame.
Infatti:
>>In origine, a fianco dell’art. 22 cit., l’art. 3 della Legge n. 39/77 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, prevedeva che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale doveva essere allegata copia del modulo di denuncia di cui all'art. 5, debitamente compilato, “doveva recare l'indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate fossero disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”;
>>Di identico tenore, poi, erano l’art. 8 del DPR 45/1981 , secondo cui “alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall'art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato, nonchè delle relative conseguenze”, nonché l’art. 9 del DPR 45/1981 il quale stabiliva che “per i sinistri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilità, l'intervenuta guarigione e la entità del reddito”;
>>Successivamente, più vicino a noi, sopraggiungeva l’art. 5 della LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 , che apportava modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, stabilendo anch’esso che "Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”; mentre, per i sinistri che avevano causato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento doveva contenere “la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte”.
Dunque, da questi riferimenti è possibile affermare che, anche prima del Codice delle Assicurazioni, erano vigenti norme di legge che imponevano specifici oneri contenutistici alla missiva del danneggiato che intendesse mettere in mora l’assicuratore r.c. auto.
Tuttavia, come accennato, non era stato mai revocato in dubbio che l’assenza di tali indicazioni non avesse alcuna incidenza sulla proponibilità dell’azione , rispetto alla quale, di contro, si riteneva che fosse comunque sufficiente una richiesta (con raccomandata) generica, espressiva della volontà di essere ristorati rispetto ad un determinato sinistro.
Ciò era evidentemente frutto di una precisa opzione ermeneutica.
Invero, era osservato che l'onere di allegare alla richiesta di risarcimento il modulo prescritto dagli artt. 3 e 5 del d.l. n. 857-1976, convertito in l. n. 39-1977, ovvero la descrizione dettagliata delle circostanze e delle conseguenze del sinistro ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.P:R. n. 45 del 1981, dovevano intendersi “prescritti per gli effetti di ordine sostanziale indicati dai menzionati testi normativi” e non erano “causa di improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento, al pari della omessa indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta, secondo quanto prescritto dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. citato”; infatti, “il difetto di collaborazione del danneggiato alla composizione stragiudiziale della controversia, quand'anche concretatosi nella mancata messa a disposizione del veicolo per i rilievi dell'assicuratore sull'entità dei danni, non preclude la proponibilità della domanda in sede giudiziale ai sensi della legge n. 990 del 1969, benché possa comportare una maggiore gravosità del relativo onere probatorio ed assumere rilievo ai fini della decisione sulla distribuzione delle spese processuali (cfr, Cassazione civile , sez. III, 18 giugno 2002, n. 8814; Cassazione civile , sez. III, 06 ottobre 1999, n. 11132; . Cass. Civ. n. 6507 del 1991) .
In sostanza, si rilevava come gli oneri informativi previsti in capo al danneggiato non intendevano paralizzare , in mancanza, ogni iniziativa giudiziale dell’interessato, ma erano strumentali alla sola definizione della procedura stragiudiziale di risarcimento e a consentire , in quest’ottica, una pronta offerta da parte dell’assicuratore per la definizione della vertenza senza giudizio: tanto è vero che essi erano previsti nella sola normativa regolante proprio la predetta procedura stragiudiziale (per tutte, si consideri l’art. 5 L. 57/2001).
Per cui , la mancata indicazione delle prescritte informazioni da parte del danneggiato non poteva che:
- incidere sulla valutazione, ai soli fini sostanziali, del comportamento dell’assicuratore, il quale, laddove non avesse fatto tempestiva offerta a fronte di una richiesta risarcitoria lacunosa, non poteva certo essere considerato in mora ;
- essere valutata ai limitati fini del carico delle spese processuali, potendo queste ultime essere eventualmente compensate anche quando il danneggiato fosse risultato vittorioso in giudizio, ma poco collaborativo nella fase precontenziosa.
Ma esse mai avrebbero potuto intaccare il diritto di azione del danneggiato.
Se questo, allora, era lo stato dell’arte fino all’entrata in vigore del Codice, può subiti rilevarsi che la disciplina in materia di messa in mora non è stata affatto radicalmente innovativa: tanto che, se si confrontano il vecchio art. 5 L. 57/2991 e l’art. 148 Cod. Ass., può facilmente evincersi che nella nuova norma è stata trasfusa fedelmente la vecchia.
Perciò , una nuova rilevanza degli oneri informativi previsti, non limitata alla sola mora dell’assicuratore (o alle spese processuali del successivo giudizio) ma estesa alla stessa proponibilità della domanda , lungi dall’essere desumibile dell’intero impianto normativo in commento, troverebbe oggi fondamento esclusivamente sul (questo sì, nuovo) portato letterale di cui all’art. 145 cit. che, come sopra ricordato, ai fini della processuali predetti (proponibilità) prescrive l’osservanza “delle modalità e dei contenuti “ degli artt. 148, 149 e 150.
Ma diversi e solidi argomenti potrebbero far superare anche questo ostacolo letterale apparentemente insormontabile.
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4.2) Argomento Sistematico
Anzitutto, l’effetto innovativo del richiamo de quo potrebbe depotenziarsi osservandosi subito che esso sia stato motivato, più che dal volere quali specifiche condizioni di proponibilità l’indicazione del codice fiscale, del reddito del danneggiato e simili, dal fatto che le norme in questione (art. 145 da un lato, e art. 148,149,150 dall’altro) si trovano per la prima volta nell’ambito di un solo corpus normativo e solo per questo il legislatore è stato indotto alla esplicitazione di un coordinamento tra di esse.
E l’espresso collegamento operato tra il regime della proponibilità (art.145) e la procedura stragiudiziale di risarcimento (art. 148) è stato motivato non tanto dalla volontà di subordinare i diversi procedimenti ad identici presupposti (requisiti contenutistici della messa in mora) , ma dalla circostanza che unico è l’atto di impulso (messa in mora) il quale, continuando a presentare natura ambivalente, deve nondimeno andare sempre valutato in modo distinto, a seconda che venga considerato quale momento di avvio della procedura stragiudiziale di liquidazione o quale condizione di validità dell’azione.
Inoltre, anche prima del Codice, essendovi sia una norma che individuava nella raccomandata una condizione di procedibilità (art. 22 L. 990/69) sia norme che ne specificavano i contenuti (art. 3 L. 39/77, art 8 e 9 DPR 45/81, art. 5 L. 57/2001), ben avrebbe potuto sostenersi che la completezza delle messa in mora potesse incidere, per traslato, sulla sua stessa attitudine a rendere l’azione proponibile.
In questo senso, infatti, sarebbe bastata la sola contestuale efficacia vincolante di tutte le predette disposizioni, pur separatamente considerate.
Ma se tanto non si è affermato - per le ragioni sopra esposte - potrebbe ritenersi che lo stesso possa valere ancora oggi, a fronte di un rinvio (“osservando le modalità e i contenuti”) che, in linea di principio, avrebbe pure potuto mancare, non apportando di per sé alcun nuovo effetto regolatore che le precedenti norme coordinate, autonomamente apprezzate, non avessero già.
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4.3) Argomenti ex art. 148 c. 5 Cod. Assi..
4.3.1) Si è detto che a rimanere pervicacemente fedeli all’interpretazione meramente letterale dell’art. 145 Cod. dovrebbe concludersi che una messa in mora (anche solo parzialmente) incompleta renda sempre improponibile la domanda.
Tuttavia, come già spiegato, questo arriverebbe a contraddire lo stesso legislatore che, dopo poche disposizioni, all’art. 148 c. 5 cit. , pone anche un preciso obbligo di richiesta di integrazioni al danneggiato quando la raccomandata risulti incompleta.
E tale incongruenza fonderebbe la costruzione – enunciata sub. 3 – secondo cui la mera incompletezza della messa in mora costituirebbe solo uno degli elementi costitutivi di una fattispecie complessa di improponibilità, alla quale dovrebbe associarsi anche la richiesta di integrazioni ex art. 148 c. 5 e l’inottemperanza del danneggiato (si veda supra).
Ebbene, la terza tesi (conservativa) qui proposta condivide con quella intermedia la necessità di muovere da un’interpretazione sistematica che si svincoli dal dato letterale e che lasci rinvenire una armonica e complessiva logica tra l’art. 145 e l’art. 148 c. 5 Cod. Ass. (o art.7 DPR 254/2006): per cui , l’esistenza di un obbligo di richiesta di integrazioni da parte della compagnia non consentirebbe certamente di far ritenere invalida una messa in mora incompleta, quando l’impresa nulla abbia obiettato a riguardo.
Tuttavia, essa giunge ad una conclusione differente.
Ciò in quanto, a seguire la tesi intermedia, dovrebbe necessariamente affermarsi - come osservato – che l’improponibilità per messa in mora incompleta resti rilevabile solo su eccezione della Compagnia Assicurativa.
E potrebbe essere proprio questo il punto debole della costruzione .
Invero, il postulato della pronuncia di improponibilità solo su eccezione di parte scardinerebbe frontalmente un principio processuale, immanente al nostro sistema , secondo cui il difetto di un presupposto processuale dell’azione , attenendo alla regolarità originaria del rapporto processuale costituendo, dovrebbe sempre essere rilevato di ufficio dal Giudice (cfr, Cassazione civile , sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23696).
Ed i casi eccezionali in cui esso presupposto (processuale) è sindacabile dall’Autorità solo su eccezione di parte resterebbero confinati solo a casi tassativamente previsti dal legislatore (si pensi alla incompetenza per territorio) mediante norma espressamente derogatoria dal riportato principio: norma che, di contro, nella fattispecie in esame mancherebbe.
Non solo.
Rimettere l’improponibilità (per messa in mora incompleta) alle determinazioni dell’impresa ed ad una sua deduzione difensiva finirebbe per contraddire la natura squisitamente pubblicistica e non disponibile degli interessi salvaguardati dal regime in esame, atteso che l’art. 145, al pari dell’art. 22, l. 990/1969, intende pur sempre perseguire finalità di rilevo generale, consistenti nella facilitazione della preventiva definizione stragiudiziale delle liti, in un’ottica deflattiva del contenzioso dei Tribunali e di contestuale controllo e contenimento delle tariffe del settore assicurativo (vedi Corte Cost. appresso richiamata).
Inoltre, lascerebbe ulteriormente disorientati un regime di proponibilità della domanda la cui violazione sarebbe talvolta rilevabile senza riserve dal giudice (ad es. mancanza della messa in mora, l’azione proposta prima dell’esaurimento dello spatium deliberandi, quando però l’impresa fosse già in condizione di formulare l’offerta), altre volte solo subordinatamente ad una eccezione di parte.
***
Per cui, dal combinato disposto dell’art. 145 e 148 c. 5 potrebbe ricavarsi una vera e propria irrilevanza del grado di completezza della messa in mora ai fini della proponibilità: visto che, ad opinare diversamente, o si “premierebbe” l’assicuratore che non chiede le integrazioni (in violazione dell’obbligo impostogli) o si farebbe divenire una nuova fattispecie di improponibilità (pur concepita in termini complessi) rilevabile dal Giudice solo su eccezione di parte, con tutte le perplessità che ne derivano.
4.3.2) Ancora.
Laddove si ritenesse che, dopo una messa in mora incompleta, solo la richiesta di integrazioni ex art. 148 c.5 cit., se ulteriormente violata, renderebbe la domanda giudiziale improponibile, si dovrebbe affermare che , di contro, quando la Compagnia abbia ricevuto i dati o documenti integrativi trasmessi dal danneggiato , l’azione diventerebbe esperibile decorsi i termini di cui all’art. 145 (60 o 90 gg.) dalla predetta ricezione: altrimenti, non si capirebbe quando potrebbe agire il soggetto che diligentemente abbia completato la sua richiesta .
Per cui, trasmesse le informazioni richiestegli, i termini di cui all’art. 145 Cod. Assi. dovrebbero decorrere nuovamente per il danneggiato.
Sennonchè, dal tenore letterale dell’art. 148 questa dilazione non emerge affatto.
La norma, infatti, prevede esclusivamente che, richieste le integrazioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”: qui, però, ci si riferisce solo ai termini previsti per formulare la offerta risarcitoria (commi 1 e 2 ) e non ,invece, ai termini per proporre la domanda ex art. 145 Cod. Ass., che sembrerebbero non essere interrotti dalla richiesta di integrazione , ma continuare a decorrere autonomamente (tanto vale, anche per l’art. 7 DPR 254/2006 per indennizzo diretto).
Dal che potrebbe, ancora una volta, ragionevolmente dedursi che il completamento e la regolarizzazione della procedura stragiudiziale di liquidazione (integrazione della messa in mora, nuovi termini, ecc…) non avrebbero la capacità di incidere sui termini di proponibilità della domanda, potendo il danneggiato agire avvalendosi della prima messa in mora, seppur incompleta, a prescindere da successive integrazioni .
Altrimenti non si capirebbe la ragione per la quale il legislatore non abbia inteso raccordare le integrazioni informative dell’art. 148 c. 5 con uno spostamento (anche) dei termini di proponibilità della domanda.
E questa impostazione confermerebbe che tutti i requisiti contenutistici prescritti dall’art. 148 - così come secondo le vecchie norme da cui sono state riprese alla lettera - continuano anche oggi ad essere rilevanti esclusivamente nell’ambito della procedura liquidatoria rimessa alla Compagnia , essendo stati in definitiva pensati e concepiti solo per quella finalità e non per paralizzare, mancando parzialmente, la stessa esperibilità dell’azione.
Meglio allora ribadire , per uscire dall’impasse, che, conformemente alla interpretazione già affermata in precedenza (cfr, Cassazione civile , sez. III, 18 giugno 2002, n. 8814; Cassazione civile , sez. III, 06 ottobre 1999, n. 11132; . Cass. Civ. n. 6507 del 1991) , una parziale incompletezza della messa in mora non renda realmente la domanda improponibile .
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A tale ultimo ragionamento, però, potrebbe ribattersi che il silenzio del legislatore sui termini di proponibilità, dopo le integrazioni ex art. 148 c. 5 , non avrebbe un significato dirimente.
Invero, lo spostamento in avanti dei soli termini previsti per l’ “offerta” risarcitoria da parte dell’assicurazione (art. 148 comma 1 e 2 ) potrebbe implicare già di per sé solo, seppur per implicito, analoga dilazione anche dei termini processuali per l’azione (art. 145), senza che sia necessaria una specifica norma a riguardo.
Tale deduzione si giustificherebbe con il fatto che il Codice avrebbe riallineato – diversamente che in passato - l’estensione dei predetti termini processuali ex art. 145 a quella dei termini della procedura stragiudiziale ex art. 148, nel senso che i 60 giorni (per danni a cose) o 90 giorni (per danni alla persona ) dalla messa in mora segnano oggi sia il periodo entro il quale l’assicuratore deve avanzare una proposta di liquidazione della vertenza(art. 148), sia il lasso temporale scaduto il quale la domanda diventa proponibile(art. 145).
Per cui, valorizzandosi la circostanza che , prima del Codice, tale coincidenza era solo parziale (invero, se esisteva per il danno a cosa, tanto non era per il danno a persona, per il quale il termine per l’offerta era sempre 90 gg dalla raccomandata ex L. 57/2001, mentre era sempre possibile agire ex art 22 L 990/69 già dopo 60 gg.) , potrebbe sostenersi che tale armonizzazione normativa avrebbe sottinteso la volontà legislativa di assicurare a tutti i termini in esame una pari decorrenza e scadenza, tale che l’interruzione degli uni (art. 148 c. 5) comporterebbe automaticamente identico effetto sugli altri.
Ma anche tale acuta argomentazione non appare insuperabile.
Ad essa , infatti, potrebbe comunque ribattersi che l’orientamento legislativo de quo non è stato così univoco come si prospetta
Infatti, l’art. 287 del Codice (domanda contro la Consap) continua a tenere distinto il termine di proponibilità della domanda , che è stato lasciato a 60 gg. nel caso in cui subentri il Fondo di Garanzia, dal termine in cui l’assicuratore è in mora in caso di danno alla persona (90 giorni dalla richiesta completa): dunque, nella relativa ipotesi potrebbe ancora agirsi anche prima che scada il termine previsto in capo all’assicuratore per la sua offerta.
Inoltre, analogo disallineamento tra i presupposti della mora rispetto a quelli di procedibilità continuerebbe a sussistere anche per il risarcimento del danno a cose, atteso che se la richiesta di risarcimento è corredata da “modulo di denuncia sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro” l’offerta deve essere formulata entro trenta giorni, mentre l’azione resterebbe proponibile nel termine di sessanta (art. 148 c. 1). Anche per questo, sebbene già nella l. 57/2001 fosse stato unificato il termine per proporre l’azione per danni a cose e per formulare la relativa offerta, si era negato che le prescrizioni contenutistiche dell’art. 5, condizionassero la proposizione del giudizio: e ciò potrebbe valere anche oggi con riferimento all’odierno Codice.
Insomma, le diverse e contraddittorie opzioni legislative che emergono dal D.Lgs. 209/2005 in ordine alla disciplina dei termini in esame lasciano più di un dubbio con riguardo alla esistenza di un presunto coincidente regime giuridico da riconoscere ai presupposti di procedibilità ed a quelli di mora.
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4.4) Argomenti di respiro costituzionale
E’ noto che subordinare la proponibilità dell'azione del danneggiato alla previa comunicazione all'istituto assicuratore della richiesta di risarcimento del danno e al successivo decorso di un certo lasso temporale ha avuto, sin dal 1969, lo scopo di porre le imprese in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione, al fine di favorire la possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale.
Si intendeva, così, evitare una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo stesso danneggiato, nel caso di eccessività delle sue pretese risarcitorie, si sarebbero risolte comunque in un aggravio del costo di gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio assicurativo.
In ogni caso, essendo evidente che porre dei limiti alla immediata esperibilità di un’azione giudiziale potesse porsi oggettivamente in rapporto di tensione ( se non di potenziale contrasto) con il diritto di difesa, la Corte Costituzionale chiariva come, con riferimento all’art. 22 L. 990/69 , non potessero comunque essere considerate “illegittime le norme come quella in esame che disciplinano l'esercizio del diritto di difesa, ammettendosi oneri, onde evitare abusi od eccessi, o salvaguardare interessi generali che con tale diritto sostanziale non contrastano” (Corte Costituzionale 14 giugno 1973 n. 97; 14 febbraio 1973 n. 24; n. 57 del 1972; n. 130 del 1970, nonché le ord. 59/1974 e 19/1975).
In sostanza il punto di equilibrio tra i differenti interessi configgenti (regolazione di ampi settori della vita socio-economica , da un lato, e diritto di difesa, dall’altro), andava individuato nella possibilità, da parte del legislatore, di dilazionare solo in termini temporalmente “limitati” la proposizione della domanda giudiziale (Corte costituzionale, 15 luglio 2003, n. 251; cfr Cort. Cost. n. 276/2000).
Per cui, tenendo presente le richiamate linee direttrici tracciate dalla Corte, l’operatore oggi può generalmente ritenere come nel nostro ordinamento il diritto di azione, atteso il fondamento costituzionale che lo qualifica, non tolleri compressioni che eccedano un limite di intrinseca ragionevolezza, potendosi assumere che esso possa venire limitato solo in un ambito di equo bilanciamento con opposte esigenze di pari rango, a pena di violazione della sua tutela costituzionale.
Ma ad accedere alle tesi letterale o intermedia, tale limite sembrerebbe essere stato varcato, giusta il combinato disposto degli art. 145 , 148 Cod. e 6 e 7 DPR 254 cit..
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4.4.1) Codice Fiscale
In effetti, sia secondo l’interpretazione letterale (sub. 2) che quella intermedia (sub. 3), a prescindere dalla rilevabilità di ufficio (la prima) e su eccezione di parte della questione (la seconda), si ammette come, alla luce del nuovo Codice, possa ritenersi teoricamente non esperibile l’azione anche quando la messa in mora manchi – per ipotesi – del solo del codice fiscale del danneggiato (magari non comunicato neanche dopo le richieste di integrazioni ex art. 145 c.8).
Tuttavia, norme così applicate potrebbero non apparire fedeli ai valori costituzionali prima richiamati , non comprendendosi come possa essere “ragionevole” condizionare il diritto di azione di un cittadino all’effettuazione anche di una singola comunicazione (cod. fisc.), mancando la quale l’assicuratore avrebbe in ogni caso ampiamente modo di comporre in via stragiudiziale la controversia.
Insomma, limitare fino a questo livello di formalismo un diritto di rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.) non troverebbe più una congrua giustificazione in una reale , effettiva e consistente opposta finalità di pari grado, lasciando più di un dubbio in ordine alla sua legittimità costituzionale.
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4.4.2) Certificato di guarigione
Inoltre, condizionare la possibilità di agire in giudizio – come secondo le tesi sub. 2 e 3 - alla avvenuta trasmissione di tutte le informazioni elencate dall’art. 148 (o art. 6 DPR 254/06) condurrebbe ad analoghe (se non superiori) perplessità tanto più se si guardi all’elemento della “attestazione medica comportante l’avvenuta guarigione” .
Infatti, onerandosi il danneggiato della necessaria previa comunicazione del predetto certificato, a pena di improponibilità della sua domanda, si arriverebbe a limitare in termini diversi il diritto di azione del cittadino a seconda della velocità con cui l’interessato riesca a guarire e a dimostrare tale suo stato (mediante l’esibizione del certificato), con palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Non solo.
Il danneggiato, in tal caso, sarebbe prima costretto a raggiungere quanto meno una stabilizzazione del suo quadro clinico e solo successivamente potrebbe inoltrare la messa in mora all’assicurazione (completa anche della attestazione medica predetta) in modo da far decorrere i termini di cui all’art. 145 cit..
Ma in questo modo la “dilazione temporale “ del suo diritto di difesa potrebbe essere ben più che “limitata” (Corte Cost., supra) , visto che, nei casi in cui egli abbia subito le più gravi lesioni alla salute, egli potrebbe dover attendere un notevole lasso di tempo per uscire dagli esiti lesivi del sinistro e, quindi, essere costretto a rinviare per mesi o anni la sua azione giudiziale, fino a quando non fosse in grado di offrire un a congrua documentazione delle sue condizioni fisiche.
La qual cosa assumerebbe un sapore ancora più beffardo sol che si consideri che la stessa provvisionale di condanna prevista dagli artt.147 e dalla L. 102/2006 potrebbe essere richiesta solo “in corso di giudizio”: dunque , una volta soddisfatti tutti i requisiti di proponibilità dell’azione.
E i dubbi di costituzionalità di una tale costruzione aumenterebbero in rapporto all’art 24 Cost. , anche perché l’assicuratore non sarebbe certo impossibilitato, in assenza del certificato, a risolvere transattivamente la vertenza, evitando così la controversia e, quindi, ben potendosi comunque realizzare lo scopo deflattivo perseguito dalla norma (Cass. 5.67.2004, n. 12293).
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Se allora si condividono tali profili di incostituzionalità delle disposizioni in commento, ci si dovrà richiamare al principio secondo cui “ se una norma di legge è suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali(Corte Cost. 27/12/96 n. 418, in Cons. di Stato, 1996, II, 2115; Corte Cost. 12/2/96 n. 31, in Giuris. Costit., 1996, 293).
Per cui, nella fattispecie in esame potrebbe essere proprio l’interpretazione conservativa sub. 4 a consentire più agevolmente di superare ogni aspetto di incompatibilità costituzionale delle norme de quibus per le ipotesi di messa in mora incompleta, consentendo di svincolare totalmente, nonostante il diverso disposto letterale, l’esperibilità dell’azione dalla presenza di tutti gli elementi contenutistici indicati dagli artt. 148 Cod. Ass.e 6 DPR 254 cit.
D’altronde, il criterio ermeneutico di tipo logico-sistematico (qui propugnato in senso conservativo) deve trovare ingresso quando, nel ricostruire l’esatta portata di una norma, gli altri canoni interpretativi (in primis , l’interpretazione letterale) non siano idonei a chiarire la portata della disposizione legislativa ed a dissipare le ambiguità e contraddizioni della relativa formulazione, dovendo consentire anche di superare diverse apparenze testuali (Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 1995, n. 2230; Cassazione civile , sez. lav., 29 gennaio 1991, n. 826).
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4.4.3) Selezione soggettiva
La prova di una certa fondatezza di tali deduzioni, poi, è dimostrata dallo stesso disagio che hanno manifestato gli assertori delle interpretazioni sub. 2 e 3 , quando la loro sensibilità giuridica si è dovuta confrontare con gli oggettivi eccessi cui conducevano le rispettive prospettazioni nelle ipotesi di messa in mora incompleta (anche per singoli elementi) .
In sostanza, si è rivelato arduo emettere pronunce di improponibilità per la mancanza di un codice fiscale o dell’indicazione dell’età del danneggiato.
E così si è cominciato a sostenere, in tema di messa in mora incompleta, la necessità di distinguere tra due ipotesi: quella in cui gli elementi mancanti , complessivamente considerati, non consentivano all’assicurazione di formulare l’offerta, nella quale la domanda sarebbe stata davvero improponibile; e quella in cui l’incompletezza della messa in mora fosse oggettivamente irrilevante ai fini della composizione stragiudiziale della lite, nel qual caso le singole lacunosità della raccomandata (come nel caso del codice fiscale) non avrebbero potuto giustificare l’improponibilità della domanda, nonostante il disposto letterale del Codice.
Sennonché tale ulteriore variante, pur avendo il pregio di riconoscere che la lettera delle norme vada necessariamente superata, ha il difetto di consegnare all’incertezza e alle singole valutazioni degli operatori proprio l’individuazione, tra tutti gli elementi contenutistici da inserire nella raccomandata ex art. 148 Cod o art. 6 DPR 254 cit., di quelli realmente incidenti sulla proponibilità: cosicché, ancora una volta, l’assetto definitivo della fattispecie resterebbe non chiaro né oggettivamente definito, con l’inaccettabile rischio di sperequate applicazioni delle norme.
Il che confermerebbe che la soluzione preferibile e più semplice resterebbe quella di sostenere che nessuno specifico elemento contenutistico rilevi ai fini dell’esperibilità dell’azione.
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In definitiva, secondo questa ultima tesi:
- la domanda sarebbe improponibile solo in caso di totale mancanza della messa in mora;
- la domanda sarebbe di contro proponibile anche laddove manchi taluno dei requisiti contenutistici della raccomandata ex art 145 cit. , potendo tale aspetto essere rilevante solo ai fini della mora o del governo delle spese processuali.
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Dott. Alfonso Scermino
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(**) Giudice del Tribunale di Nola
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