| Mandato ad litem, falsa attestazione autenticità della firma |
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| martedì 22 gennaio 2008 | |
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Tribunale Penale di Nola, sentenza del 19.12.07 . . [Tribunale Penale di Nola, Dr. Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 19.12.07] . (massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli) FALSITA’ IN SCRITTURA PRIVATA False attestazioni di autenticità delle firme apposte in calce ai mandati ad litem: configurabilità del reato di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) e non quello di cui all’art. 479 c.p.: invero, la dichiarazione del difensore si sostanzia nella mera certificazione di autografia della sottoscrizione della parte, senza alcuna attestazione che tale sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, laddove solo se vi fosse un tale tipo di attestazione l’attività del difensore si potrebbe qualificare come quella di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c., con conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 479 c.p. . [Tribunale Penale di Nola, Dr. Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 19.12.07] TRIBUNALE DI NOLA (…) MOTIVAZIONE La complessa vicenda che in questa sede ci occupa ha come principale filo conduttore (salvo alcune variazioni sul tema) il conseguimento (o il tentato conseguimento) di doppie liquidazioni di medesime prestazioni previdenziali da parte dell’I.N.P.S. di Nola ottenute per i loro clienti dalle imputate L.C. e R.O., nella loro qualità di legali. La doppia liquidazione si verificava perché un primo pagamento veniva effettuato dall’I.N.P.S., per così dire, “volontariamente”, anche se per lo più a seguito della notifica da parte delle legali del titolo esecutivo conseguito contro l’ente (sentenza o decreto ingiuntivo) ed eventualmente del successivo precetto, ed in alcuni casi dopo che era stato anche già iniziato il processo esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento. Il secondo pagamento veniva, invece, ottenuto coattivamente grazie al provvedimento di assegnazione delle somme (apparentemente) dovute (ma in realtà non più dovute a causa dell’intervenuto pagamento volontario) emesso dal giudice dell’esecuzione a conclusione del processo esecutivo instaurato con la notifica all’ente debitore del pignoramento mobiliare presso terzi (va anche sottolineato che in alcuni casi uno dei due pagamenti veniva ottenuto a nome dell’interessato, mentre l’altro a nome degli eredi). Per una migliore comprensione di ciò che accadeva bisogna tenere presente che la procedura funzionava nel modo che segue: 1) si otteneva, a seguito della procedura di cognizione (ordinaria o monitoria), il titolo esecutivo contro l’I.N.P.S. (sentenza o decreto ingiuntivo); 2) lo si notificava all’ente per tentare di ottenere da esso il pagamento volontario nel termine di 120 giorni previsto dalla legge; 3) se il pagamento non interveniva nei predetti 120 giorni, veniva notificato il precetto e successivamente, nel caso di persistente inadempimento, il pignoramento mobiliare delle somme, con il quale atto (notifica del pignoramento mobiliare delle somme) iniziava formalmente il processo esecutivo, che terminava con il provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione. Orbene, in alcuni dei casi portati all’attenzione di questo processo è accaduto che, nonostante il pagamento volontario effettuato dall’I.N.P.S. dopo la notifica del titolo esecutivo ed eventualmente del precetto (o, in alcuni casi, senza neanche il bisogno di tali atti: vedi, ad esempio, capo N 2 della imputazione), la procedura esecutiva veniva tuttavia lo stesso illegittimamente iniziata con la notifica dell’atto di pignoramento e veniva portata a termine fino al provvedimento coattivo del giudice dell’esecuzione di assegnazione delle somme, in realtà non più dovute visto il pagamento volontario già a suo tempo intervenuto. Quanto sopra si è, ad esempio, verificato: 1) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera G, dove, dopo che a seguito di un primo titolo esecutivo e di un primo precetto a favore degli eredi di I.M. vi era stata per costoro la liquidazione volontaria da parte dell’I.N.P.S. nell’ottobre 1999, veniva tuttavia iniziata nell’anno 2000 la procedura esecutiva, questa volta sulla base di un titolo esecutivo ottenuto a nome di I.M. in persona, il quale in effetti non era mai morto (!), che si concludeva con il provvedimento giudiziario di assegnazione delle somme in data 11.1.2001; 2) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera I, dove la procedura esecutiva veniva iniziata, con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, nel dicembre 1999, nonostante che l’I.N.P.S. avesse già volontariamente liquidato la somma dovuta nel luglio 1999: tra l’altro in questo caso, nella annotazione di indagine depositata in data 10.11.2001, si evidenzia che il figlio della beneficiaria, S.M.A., anch’egli imputato, si era in realtà adoperato per la restituzione di quanto non dovuto non appena resosi conto della doppia erogazione; 3) nei casi presi in esame nei capi di imputazione contrassegnati con le lettere Z1 e C2. In altri casi portati all’attenzione di questo processo è accaduto invece che il pagamento volontario dell’I.N.P.S. veniva effettuato dopo l’instaurazione della procedura esecutiva con la notifica dell’atto di pignoramento, e tuttavia tale procedura esecutiva (a suo tempo legittimamente iniziata perché il pagamento ancora non era avvenuto) non veniva dalle legali fatta estinguere, ma veniva illegittimamente proseguita fino al provvedimento coattivo del giudice dell’esecuzione di assegnazione delle somme. Quanto sopra si è, ad esempio, verificato: 1) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera B, dove, iniziata la procedura esecutiva nel febbraio 2000 per conto di N.G., nel giugno 2000 avveniva la liquidazione volontaria da parte dell’I.N.P.S. a favore degli eredi di costui, il quale era in effetti deceduto già nel settembre 1999, e tuttavia il processo esecutivo veniva continuato fino alla fine, concludendosi così con il provvedimento di assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione in data 17.1.2001 a favore del N.G. in persona, non essendosi fatta emergere nel processo esecutivo in corso la morte di costui; 2) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera D2; 3) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera P2; 4) nel caso preso in esame nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera Q2. Un’altra parte dei capi di imputazione, quelli che vanno dal capo T al capo S1, attengono, invece, ad un’altra tipologia di attività illegittima, consistente nel conseguimento contro l’I.N.P.S. di decreti ingiuntivi sulla base di decreti prefettizi, che riconoscevano il diritto a determinate prestazioni previdenziali, rivelatisi in realtà affetti da falsità materiale in quanto mai emessi dalla Prefettura. Vi sono, infine, rispetto ai succitati filoni principali, alcune variazioni sul tema, come, ad esempio, nella vicenda sintetizzata nel capo E della imputazione, dove la procedura giudiziaria sarebbe iniziata all’insaputa dell’interessato (N.G.); come nella vicenda sintetizzata nel capo L della imputazione, dove la procedura monitoria è stata attivata dopo la morte dell’interessata (N.M.); come nella vicenda sintetizzata nel capo N della imputazione, dove vi è l’attivazione di una doppia procedura esecutiva (a nome di C.F.), sulla base di uno stesso titolo; come nella vicenda sintetizzata nel capo U1, dove anche la procedura di cognizione (ricorso per decreto ingiuntivo) è stata iniziata dopo che già vi era stato il pagamento in via amministrativa. . L’ inconfigurabilità delle truffe in contestazione Appare a questo giudice evidente che tutte le tipologie di condotta sopra descritte integrerebbero, nel caso che fosse dimostrata la mala fede degli imputati, delle evidenti ipotesi di cd. truffa processuale. Secondo le ricostruzioni di dottrina e giurisprudenza si parla, infatti, di truffa processuale allorquando gli artifizi ed i raggiri sono posti in essere da una parte processuale nel corso di un procedimento davanti all’autorità giudiziaria e sono volti a trarre in inganno il giudice, il quale, in virtù della falsa rappresentazione di cui è vittima, emette un provvedimento giurisdizionale favorevole all’ingannatore e sfavorevole per la controparte, con conseguente ingiusto profitto per il primo ed ingiusto danno per la seconda. Orbene, nelle vicende in esame la duplicazione dei pagamenti delle medesime prestazioni previdenziali da parte dell’I.N.P.S. di Nola si otteneva inevitabilmente utilizzando la via giudiziaria, nel senso che, come si è detto, nonostante si fosse già ottenuto un provvedimento di liquidazione volontaria da parte dell’I.N.P.S., si agiva comunque anche in via giudiziaria, tacendo ovviamente la circostanza del già avvenuto pagamento, per conseguire un provvedimento di assegnazione coattivo delle somme da parte del giudice dell’esecuzione: motivo per il quale, se vi era un soggetto indotto in errore, questi non poteva che essere il giudice, al quale veniva nascosto il già avvenuto pagamento volontario da parte dell’ente. Ed infatti come truffe giudiziarie erano stati costruiti i capi di imputazione allorquando venne richiesta ed ottenuta nei confronti delle imputate C. ed O. l’ordinanza applicativa di misura cautelare. Sennonché, in relazione alle truffe l’ordinanza in questione venne annullata dal Tribunale del Riesame, con provvedimento confermato dalla Corte di Cassazione, sul presupposto dell’inconfigurabilità in diritto della truffa processuale. Ed è, quindi, per tale motivo che nella stesura definitiva delle imputazioni contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio si è tentato di costruire i capi di imputazione in altro modo, individuando come soggetti tratti in inganno non più il giudice bensì i funzionari dell’I.N.P.S. Ma, ad avviso di questo giudice, quello posto in essere dalla Procura della Repubblica è un mero artificio retorico, che non risponde a realtà. Non risponde a realtà perché i soggetti tratti in errore sarebbero veramente stati i funzionari dell’I.N.P.S. solo se, per ipotesi, il detto ente avesse pagato tutte e due le volte volontariamente (senza cioè bisogno, la seconda volta, del provvedimento coattivo di assegnazione da parte del giudice) e se il secondo pagamento volontario si fosse ottenuto perché gli imputati avevano posto in atto un qualche sotterfugio particolare (artifizio e/o raggiro, appunto) idoneo a non far rendere conto i funzionari dell’I.N.P.S. di avere già soddisfatto il credito. Ed invece le cose non sono andate così: come si è già detto, infatti, la doppia liquidazione si riusciva ad ottenere - come d’altronde è reso evidente dalla stessa lettura dei capi di imputazione - attraverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione (l’ordinanza di assegnazione delle somme), il quale era l’unico soggetto effettivamente tratto in inganno, nel senso che non gli veniva fatto risultare il già avvenuto pagamento da parte dell’I.N.P.S., cosicché egli, al termine del processo di esecuzione, emetteva l’ordinanza di assegnazione di somme delle quali l’I.N.P.S. non era, in realtà, più debitrice. E la cosa forse più paradossale è che, a ben guardare, il contributo maggiore a trarre in inganno il giudice veniva fornito non tanto dagli avvocati delle presunte parti creditrici (rispetto ai quali avvocati sarebbe poi da dimostrare la mala fede, e cioè l’effettiva consapevolezza che i loro clienti erano già stati soddisfatti) o dalle parti creditrici stesse, quanto piuttosto dagli stessi responsabili dell’I.N.P.S. di Nola, i quali, con incredibile sciatteria e mala gestio del denaro pubblico, si guardavano bene dal rappresentare al giudice, nel processo esecutivo in corso, di avere già adempiuto. Non c’è poi dubbio che ci si trova di fronte ad ipotesi di truffe processuali in tutti quei casi (compendiati dal capo T al capo S 1 della imputazione) in cui il comportamento illegittimo è consistito nel porre alla base di ricorsi per decreto ingiuntivo decreti prefettizi, che riconoscevano il diritto a determinate prestazioni previdenziali, rivelatisi in realtà affetti da falsità materiale in quanto mai emessi dalla Prefettura: appare, infatti, di evidenza solare che anche in queste ipotesi il soggetto tratto in inganno era il giudice, il quale, sulla base del falso decreto prefettizio, emetteva un decreto ingiuntivo contro l’I.N.P.S. Appurato, quindi, che tutte le ipotesi di truffa in contestazione sono riconducibili all’ambito della truffa processuale, va detto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, confortata da autorevoli voci dottrinali, la cd. truffa processuale, così come sopra delineata, non integra gli estremi dell’illecito penale, non rientrando essa nella previsione dell’art. 640 c.p.: vedi, in tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass., sez. 5, Vi è solo una sentenza di senso contrario, pronunciatasi in favore della configurabilità della truffa processuale, vale a dire Cass., sez. 2, Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice di potere aderire all’orientamento assolutamente maggioritario che esclude la configurabilità della truffa processuale. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte che si pronuncia nel senso dell’inconfigurabilità della truffa processuale si basa, per giungere a questo suo pronunciamento, su di una rigorosa analisi degli elementi costitutivi del reato di truffa, per giungere così alla conclusione che nella ipotesi di cd. truffa processuale manca, rispetto alla fattispecie astratta di truffa delineata dal legislatore nell’art. 640 c.p., un elemento costitutivo fondamentale, vale a dire l’atto dispositivo (che, per quanto non espressamente citato dalla norma, è pacificamente ritenuto requisito implicito della fattispecie). Ed infatti è da osservare che per la configurabilità del reato di truffa è necessario che il danno lamentato dalla vittima ed il corrispondente profitto conseguito dal soggetto agente siano stati determinati da artifizi e raggiri, posti in essere dal soggetto agente, che abbiano indotto la vittima in un errore in virtù del quale essa si sia determinata a compiere un atto di disposizione patrimoniale. In altri termini, per la configurabilità del reato di truffa è non solo necessario che vi siano artifizi e raggiri, ma è altresì necessario che tali artifizi e raggiri, che costituiscono la condotta del soggetto attivo del reato, siano stati causa di un atto di disposizione patrimoniale che la stessa vittima (o chi per essa) abbia compiuto proprio perché indotta in errore dagli artifizi e dai raggiri e che abbia a sua volta determinato il profitto conseguito dal soggetto agente ed il danno subito dalla vittima. Orbene, come hanno sottolineato le pronunce della Suprema Corte sopra richiamate, è pur vero che ai fini della configurabilità del reato di truffa non deve esserci necessaria corrispondenza tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, sempre che gli effetti dell’inganno e della condotta dell’ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, nel senso che ben può accadere che il soggetto ingannato abbia il potere di compiere sul patrimonio del danneggiato atti di disposizione patrimoniale, che egli va effettivamente a compiere in virtù dell’inganno subito: pertanto, da tale punto di vista sarebbe astrattamente ammissibile che l’inganno ricada sul giudice e che invece la persona danneggiata sia il soggetto che riceve la pronuncia giurisdizionale sfavorevole. Tuttavia, come già accennato, il requisito che davvero manca nella truffa processuale rispetto alla fattispecie di truffa delineata dall’art. 640 c.p. è quello dell’atto di disposizione patrimoniale. Invero, pur assumendosi che il giudice possa essere tratto in inganno dagli artifizi e raggiri posti in essere da una parte del giudizio, resta il fatto che l’atto che il giudice compie come conseguenza di tali artifizi e raggiri non è un atto di disposizione patrimoniale bensì è l’emissione di una sentenza (o, comunque, di un provvedimento giurisdizionale): orbene, la sentenza (o un qualsiasi altro provvedimento del giudice), pur andando ad incidere sul patrimonio di una parte processuale, non è un atto di disposizione patrimoniale, ma è invece l’espressione di un potere, quale quello giurisdizionale, di natura eminentemente pubblicistica, la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti. Ad avviso di questo giudice la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la punibilità della truffa processuale per carenza di tipicità è perfettamente condivisibile perché basata su di una rigorosa ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto di truffa e del significato di atto dispositivo e di sentenza: non si rinvengono, pertanto, ragioni per discostarsi da essa. D’altronde, l’unica già segnalata pronuncia in senso contrario (Cass., sez. 2, Va anche sottolineato che Ma vi è di più. Ad avviso di questo giudice, affinché si possa parlare di artifizi e/o raggiri rivolti al giudice non è sufficiente la mera presentazione di una domanda giudiziale volta ad ottenere un diritto non spettante o non più spettante (perché già soddisfatto) e ancor meno è sufficiente il semplice fatto di far proseguire un processo nonostante l’avvenuto soddisfacimento del diritto in corso di causa – comportamenti in cui, come si è detto, si sono concretizzate la maggior parte delle vicende oggetto del processo che in questa sede ci occupa: è invece necessario qualcosa in più, e cioè che la domanda giustiziale venga presentata in maniera tale da fare apparire al giudice che il diritto sia effettivamente spettante, e quindi, corredandola con documentazione o comunque prove false che sembrerebbero comprovare l’esistenza del diritto in questione (come nel processo che qui ci occupa è avvenuto solo nei casi sintetizzati nei capi T, V, A1, C1, E1, G1, I1, M1, O1, Q1, S1 della imputazione). La mera presentazione di una domanda per un diritto non spettante non potrebbe giammai essere in sé considerato artifizio e/o raggiro, e ciò per la semplice ragione che è nella fisiologia di una qualsiasi domanda giudiziale quella di poter essere tanto fondata quanto infondata; ed il fatto in sé che ne venga presentata una per un diritto non spettante non si vede come possa essere considerato un comportamento idoneo a trarre in inganno il giudice, visto e considerato che un’attenta verifica della fondatezza della domanda è connaturata alla funzione del processo ed al ruolo del giudice e visto e considerato che, rispetto alla mera presentazione di una domanda infondata, la controparte ha tutte le possibilità di eccepire e di contro – dedurre (nelle vicende che in questa sede ci occupano crea un senso di sgomento la presa d’atto della sciatteria con la quale l’I.N.P.S. di Nola gestiva la cosa pubblica; sciatteria in nome della quale il predetto ente non si degnava di verificare se i titoli sui quali venivano attivate le procedure esecutive non fossero stati eventualmente già soddisfatti ed eccepire poi i già intervenuti pagamenti con un’opposizione all’esecuzione, o quanto meno dichiarandoli a verbale). Opinare diversamente vorrebbe dire aprire la strada alla piuttosto singolare conclusione che tutti i processi intentati per soddisfare domande infondate costituiscono truffa consumata o tentata (!) e significherebbe dimenticare che gli artifizi, per poter essere tali, devono consistere in una alterazione della realtà esterna, simulatrice dell’inesistente o dissimulatrice dell’esistente, che crea una falsa apparenza materiale, ed i raggiri devono a loro volta consistere in una menzogna corredata da parole ed argomentazioni atte a farla scambiare per verità. Ne consegue che, anche volendo per mera ipotesi ritenere configurabile la truffa processuale, tale reato comunque non sussisterebbe nella maggior parte delle vicende sintetizzate nei capi di imputazione di questo processo. Ma anche laddove un artifizio e/o raggiro sia effettivamente configurabile in quanto la domanda giudiziale è stata corredata da documentazione falsa, il ritenere inconfigurabile il delitto di truffa risponde appieno all’esigenza che il diritto penale sia solo l’extrema ratio per punire comportamenti non altrimenti fronteggiabili. Invero, va innanzitutto rilevato che, a fronte della presentazione di una documentazione falsa, la controparte ben ha gli strumenti per dimostrare nell’ambito del processo civile stesso, con la proposizione della querela di falso, la falsità di tale documentazione (nelle vicende in esame l’I.N.P.S., se avesse voluto utilizzare la diligenza richiesta assumendo le necessarie informazioni, non avrebbe impiegato molto ad appurare presso Va poi rilevato che, nel momento in cui questi artifizi e/o raggiri rivolti al giudice emergono, la risposta sanzionatoria ben può essere fornita, anziché instaurando un processo penale per truffa processuale, in altro modo, e cioè: 1) nell’ambito dello stesso processo civile con una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; 2) con un procedimento disciplinare contro i legali patrocinatori, qualora sussistesse la loro mala fede; 3) con un procedimento penale per gli altri reati che spesso accompagnano la cd. truffa processuale, e cioè, in particolar modo, i reati di falso (o di uso di atto falso) attinenti alla documentazione che corredava la domanda giudiziale. In conclusione, ritiene questo giudice che nelle vicende che qui ci occupano si debba escludere la configurabilità della truffa processuale in conseguenza di tutte le argomentazioni testé sviluppate, in conformità, d’altronde, a quanto, seppure in sede cautelare, già statuito dalla Suprema Corte proprio in relazione al procedimento in esame (cfr. sentenza n° 1219, emessa dalla seconda sezione penale in data 16.6.2003). Ne consegue tutti gli imputati devono andare prosciolti dai reati di truffa a loro contestati perché i fatti non rientrano nel paradigma giuridico del reato di truffa: la pronuncia di proscioglimento nel merito vale anche per gli imputati deceduti (I.M., C.C., M.A.) per i quali il processo è ancora in corso (per la prima originaria coimputata deceduta, A.A., vi è stato invece già a suo tempo stralcio – vedi udienza del 18.1.2005 – con sentenza di estinzione del reato) in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 129 c.p.p., la sussistenza di evidenti ragioni per un proscioglimento nel merito prevale anche sulla causa di estinzione del reato per morte dell’imputato: cfr. Cass., sez. 6, n° 13910/04; Cass., sez. 6, n° 14631/99, Possamai). . L’insussistenza dell’associazione a delinquere (capo A della imputazione) Quanto al delitto di associazione a delinquere contestato al capo a) della richiesta di rinvio a giudizio, dalla semplice lettura dell’imputazione emerge con una certa evidenza che esso non può avere alcuna seria speranza di reggere il vaglio dibattimentale, pur qualora dovesse essere confermata la sussistenza dei delitti di falso in contestazione (quelli di truffa aggravata sono stati esclusi già in questa sede). Si legge, infatti, nel capo di imputazione che Orbene, nulla esclude che un’imputazione per associazione a delinquere possa essere formulata senza la precisa identificazione di tutti e tre i correi richiesti dalla legge come numero minimo per costituire un’associazione a delinquere. Ma è tuttavia necessaria una ragionevole certezza che il terzo ed eventualmente gli ulteriori componenti di tale associazione, seppure non identificati, effettivamente esistano, e che, quindi, ne venga individuato nel corso dell’indagine ed indicato nel capo di imputazione il ruolo ricoperto nell’ambito dell’associazione di cui si discute. Nel caso che qui ci occupa, invece, del terzo e degli ulteriori soggetti non identificati che farebbero parte dell’associazione a delinquere non è dato di comprendere, né dal capo di imputazione (che sul punto risulta assolutamente indeterminato) né dalla lettura degli atti, quale sarebbe stato il ruolo che essi avrebbero ricoperto nell’ambito dell’associazione e quale sarebbe stata la tipologia di comportamenti in cui si sarebbe sostanziato il contributo da essi fornito all’associazione. Ovviamente tali ulteriori componenti dell’associazione non possono essere individuati nei clienti delle singole pratiche illegittime e ciò sia per l’assorbente ragione che, se così fosse stato, essi sarebbero stati indicati come imputati nel capo A di imputazione, sia per l’ovvia considerazione che ciascun cliente ha preso parte solo alla vicenda attinente alla propria singola pratica e non aveva di certo interesse a partecipare al più generale programma criminoso dell’associazione. Se poi il pubblico ministero avesse inteso individuare delle dolose corresponsabilità da parte di funzionari e/o impiegati dell’I.N.P.S. di Nola oppure da parte dei rappresentanti dei patronati che procuravano le pratiche allo studio legale C./O., avrebbe dovuto essere ben più specifico in tal senso nel capo di imputazione e, comunque, un tale tipo di corresponsabilità può essere indubbiamente sospettato, ma risulterebbe privo nel caso di specie di concreti elementi idonei a trasformare il sospetto in un dato di fatto acquisito. In conclusione, le imputate C. ed O. vanno prosciolte, per insussistenza del fatto, anche dal delitto di associazione a delinquere loro ascritto al capo A della imputazione. . I delitti di falso Va evidenziato che nessuno dei delitti di falso in contestazione è prescritto. Deve infatti tenersi presente che risultano agli atti i seguenti rinvii per impedimenti di imputati e/o difensori: >>-dal 26.10.2004 al 18.1.2005 e dal 18.1.2005 al 10.5.2005 (impedimento della C. per motivi collegati al parto, quantificato nel certificato medico come destinato a durare per circa 10/12 mesi): totale parziale mesi 6 giorni 14 (impedimento prolungato, perdurante per tutto il periodo del rinvio – si ribadisce che nel certificato medico l’impedimento era stato quantificato in circa 10/12 mesi -, e quindi la sospensione del decorso della prescrizione, che a mente del numero 3 dell’art. 159 c.p. vale per tutta la durata dell’impedimento, eventualmente aumentata di 60 giorni, vale nel caso di specie per tutta la durata del rinvio, che non è stata superiore a quella dell’impedimento); >>-dal 15.11.2005 al 25.11.2005 per impedimento dell’imputata G.: totale parziale mesi 6 giorni 24; >>-dal 25.11.2005 al 28.3.2006 per impedimenti dei difensori: sospensione del decorso della prescrizione per giorni 61, cioè il giorno dell’impedimento + altri 60, ai sensi dell’art. 159 c.p. n° 3; >>-dal 28.3.2006 al 18.7.2006 per impedimento per gravi motivi di salute dell’O. (mesi 3 giorni 20: ci troviamo nuovamente di fronte ad un impedimento prolungato, perdurante per tutto il periodo del rinvio, cosicché la sospensione del decorso della prescrizione vale per tutto il periodo del rinvio a mente del numero 3 dell’art. 159 c.p.); >>-dal 18.7.2006 al 16.1.2007 per astensione dei difensori (da valere per 61 giorni, cioè il giorno dell’impedimento + altri 60, ai sensi dell’art. 159 c.p. n° 3); >>-dal 16.1.2007 al 12.6.2007 per impedimento per gravi motivi di salute dell’O. (mesi 4 giorni 27: impedimento prolungato, perdurante per tutto il periodo del rinvio, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione per tutto il periodo del rinvio). Ne consegue che il periodo totale per il quale deve essere sospeso il decorso del termine di prescrizione è pari ad anni 1 mesi 7 giorni 13, essendo appena il caso di sottolineare che, ai sensi del comma 1 dell’art. 161 c.p., la sospensione della prescrizione vale per tutti coloro che hanno commesso il reato, e non solo, quindi, per gli imputati ai quali si riferisce l’impedimento. Ciò premesso, quanto ai delitti di falsità in scrittura privata (assegno), contestati ai capi Q ed S della imputazione, va rilevata l’assoluta mancanza della querela, richiesta come condizione di procedibilità dall’art. 493/bis c.p. (che ne esclude la necessità solo per il testamento olografo). Ne consegue, per tutti gli imputati coinvolti nei capi di imputazione in questione, la declaratoria di non luogo a procedere ai sensi del comma 1 dell’art. 425 c.p.p. . Quanto ai delitti di falsità ideologica nelle attestazioni di autenticità delle firme apposte in calce ai mandati ad litem va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione di una procura ad litem comporta, a carico dell’avvocato che se ne sia reso autore, la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) e non quello di cui all’art. 479 c.p.: invero, la dichiarazione del difensore si sostanzia nella mera certificazione di autografia della sottoscrizione della parte, senza alcuna attestazione che tale sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, laddove solo se vi fosse un tale tipo di attestazione l’attività del difensore si potrebbe qualificare come quella di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c., con conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 479 c.p. (cfr. Cass., sez. 2, n° 3135/02, Quattrone; Cass., sez. 6, n° 1410/98, Rosiello; Cass., 9.10.1964). Orbene, in relazione alle vicende oggetto dei capi di imputazione in esame nel presente procedimento, basta leggere tutti i mandati ad litem “incriminati” per verificare che, contrariamente a quanto recitano le imputazioni, nessuna delle sottoscrizioni apposte in calce a tali mandati è stata autenticata con la attestazione che la firma in questione era stata apposta alla presenza dell’avvocato autenticante: tutte le attestazioni di autenticità in contestazione si sono invece sostanziate nelle dizioni – tipicamente utilizzate per i mandati ad litem – “E’ tale”, “Tale è”, “E’ autentica”. E’ per tale ragione che i delitti in questione devono essere diversamente qualificati come integranti la fattispecie prevista e punita dall’art. 481 c.p. . Ciò premesso, per il delitto di falso contestato al capo h) della imputazione, qualificato – per i motivi appena esposti - come integrante la fattispecie di cui all’art. 481 c.p., gli imputati I.M., I.M., I.C., I.A., I.V. ed A.A. vanno ad avviso di questo giudice prosciolti ai sensi del comma 3 dell’art. 425 c.p.p. perché gli elementi acquisiti sono insufficienti a sostenere in dibattimento nei loro confronti l’accusa di aver concorso nel delitto di falso posto in essere dagli avvocati autenticanti. Invero, i soggetti sopra indicati sono coloro i quali apparentemente avrebbero apposto sui mandati le sottoscrizioni che gli avvocati C. ed O. hanno autenticato come appartenenti ai predetti: laddove, invece, la circostanza che le sottoscrizioni in questione non sono state apposte dai soggetti in questione, e che quindi l’atto di autentica è ideologicamente falso, è resa evidente se non altro dal fatto che nei predetti mandati vi è una sottoscrizione a nome I.“A.”, che non appartiene a nessuno dei fratelli I., tra i quali vi è invece una I. “A.”. Bisogna a questo punto chiedersi: l’apposizione sotto i mandati delle false sottoscrizioni degli I. e la conseguente falsa autenticazione di tali sottoscrizioni da parte degli avvocati C. ed O. è avvenuta su richiesta degli stessi I. (magari per evitarsi lo scomodo di doversi recare di persona presso lo studio delle avvocatesse), e quindi con il loro concorso morale, oppure è avvenuto su iniziativa delle stesse avvocatesse, che, per accelerare i tempi e per non attendere che gli I. si recassero presso il loro studio per sottoscrivere il mandato, hanno pensato bene di procedere direttamente loro alla falsa apposizione delle sottoscrizioni ed alla conseguente falsa autenticazione, con gli I. all’oscuro di tutto ? Ritiene questo giudice che, nel dubbio tra le due possibili ricostruzioni alternative (dubbio che, comunque, già di per sé giustificherebbe un proscioglimento ai sensi del comma 3 dell’art. 425 c.p.p.), vada comunque privilegiata la seconda ipotesi: se l’iniziativa di chiedere alle avvocatesse di apporre sotto i mandati le loro false sottoscrizioni e di autenticarle fosse stata presa dagli I., costoro si sarebbero probabilmente premuniti di fornire almeno le loro esatte generalità (non avrebbero indicato il nome di “A.” come “ A.”). Inoltre, che le avvocatesse C. ed O. avessero, per così dire, una certa “tendenza” ad apporre false autentiche di firma – e che quindi non sentissero l’esigenza di convocare presso il loro studio i clienti per farsi sottoscrivere i mandati, ma provvedessero esse stesse alla “bisogna” – è dimostrato dal nutrito numero di imputazioni che per lo stesso genere di fatti ha colpito le predette imputate ed è inoltre dimostrato dalle dichiarazioni in tal senso confessorie rese dalla stessa C. sia nell’interrogatorio dinanzi al P.M. sia in quello dinanzi a questo G.I.P. in udienza preliminare. D’altronde lo stesso I.M., in sede di sommarie informazioni rilasciate in data 24.10.2001 (allegate all’annotazione di indagine del 30.10.2001), ha spiegato che l’incartamento della pratica che li riguardava venne portato presso lo studio dell’avvocato C. da un suo cugino, tale A.B. (che già era ricorso per sue ragioni alle prestazioni legali della predetta): il che concorre a rendere plausibile che le legali abbiano provveduto a formare le false autentiche sulla scorta degli incartamenti portati dal B., senza convocare gli I. presso il loro studio per farsi rilasciare i mandati. P.Q.M. 1) Letto l’art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di .. . . . omissis. . . . in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, nella richiesta di rinvio a giudizio datata 29.3.2004 (procedimento n° xxxxxX P.M., n° XXXXXX G.I.P.), ai capi: 1)-A; 2)B; 3)-E; 4)-G; 5)-I; 6)-L; 7)-N; 8)-P; )-N; 10)-T; 11)-V; 12)-A1; 13)-C1; 14)-E1; 15)-G1; 16)-I1; 17)-M1; 18)-O1; 19)-Q1; 20)-S1; 21)-U1; 22)-Z1; 23)-C2; 24)-D2; 25)-G2; 26)-I2; 27)-M2; 28)-N2; 29)-P2; 30)-Q2; 31)-S2; 32)-T2; 33)-U2; 34)-V2; 35)-Z2; 36)-A3; 37)-B3; 38)-C3 nonché nel capo A della richiesta di rinvio a giudizio datata 8.10.2004 (procedimento n° 11434/03 P.M., n° 12670/04 G.I.P.), perché il fatto non sussiste. 2) Letto l’art. 425 c.p.p. comma 3, dichiara il non luogo a procedere nei confronti di .. . omissis . . . in ordine al reato loro ascritto al capo H per non aver commesso il fatto. 3) Letto l’art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di . . . .omissis . . .i n ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi Q ed S della imputazione per mancanza di querela. Nola, 19.12.2007 Il Giudice della Udienza Preliminare Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo . . . . Documenti correlati Cerca nel sito: Falso - Falso ideologico . . |
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